Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l' Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ROBERT S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 762/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20/04/00 R.G.N. 164/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 08/10/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso, chiedendo alla Corte Suprema di Cassazione, di provvedere in Camera di consiglio, il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con dichiarazione tardiva di credito depositata in data 31 luglio 1996 davanti al Tribunale di Vicenza, l'INPS chiedeva di essere ammesso con prededuzione al passivo del fallimento M. Robert s.r.l. per lire 193.287.000, di cui lire 179.796.000 per contributi omessi, e lire 13.491.000 per sanzioni civili, inerendo il credito insinuato al mancato pagamento del contributo di ingresso per la mobilità avviata in data 6 agosto 1993.
Dopo la costituzione del Fallimento, il Tribunale di Vicenza con sentenza del 14 gennaio 1998 - rilevato che il thema decidendum consisteva nel verificare se la curatela fosse o meno tenuta al versamento del contributo de quo solo allorquando, come nella specie, l'apertura della procedura di mobilità era avvenuta nella fase ante omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, poi trasformatosi in fallimento - rigettava la domanda condannando l'Istituto alla rifusione delle spese di lite.
A seguito di gravame, la Corte d'appello di Venezia con sentenza del 20 aprile 2000, con allegato decreto di correzione dell'8 luglio 2000, rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza. Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Non si è costituito il Fallimento.
Il Procuratore Generale, nella presente procedura ex art. 375 c.p.c., ha depositato le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3^, della l. 23 luglio 1991 n. 223 e dell'art. 7, comma 8^, del d.l. 29 maggio 1993 n. 148 (convertito nella l. 19 luglio 1993 n. 236) nonché dell'art. 182 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia e vizio di motivazione(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta in particolare il ricorrente che la Corte d'appello di Venezia, confermando la decisione di primo grado, ha errato nel ritenere che, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, anche ai fini della indennità di mobilità, con esonero dalla contribuzione (come per la integrazione salariale), non si richieda più l'omologazione del concordato preventivo ma che è, invece, sufficiente l'avvenuta ammissione alla relativa procedura, essendo venuto meno anche il termine iniziale precedentemente stabilito, non essendone stato previsto uno diverso da quello relativo alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Il ricorso è manifestamente infondato.
Rilevando un contrasto giurisprudenziale che si era avuto in ordine all'interpretazione da dare all'art. 3, l. n. 223 del 1991, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 2 marzo 2003 n. 3597 hanno statuito che "in tema di cassa integrazione guadagni concessa in ipotesi di non disposta o cessata continuazione dell'attività di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, terzo comma, l. 23 luglio 1991 n. 223, spetta anche nei casi in cui la procedura di mobilità sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, così come si evince dall'esplicito riferimento al "commissario" contenuto nella citata disposizione (ed a prescindere quindi, dalla intervenuta estensione allo stesso commissario del potere di richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, per effetto del disposto di cui all'art. 7 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, che ha modificato in tal senso il primo comma del citato art. 3 della legge n. 223 del 1991).
Orbene, non essendo state prospettate ragioni che possano fondatamente condurre a condividere una soluzione diversa da quella seguita dalle Sezioni Unite, il ricorso va - come detto - rigettato per manifesta infondatezza per risultare la sentenza impugnata rispettosa dei principi e delle argomentazioni poste a base della decisione dei giudici di legittimità.
Nessuna statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione in ragione della mancata costituzione del Fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004