Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, quarto comma, lett. a) legge n. 69 del 2005, non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, perché la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 17, quarto comma, legge n. 69 del 2005, implica che l'autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che quindi questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2006, n. 14993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14993 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1020
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 13861/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU DE DJ;
avverso la sentenza 23 marzo 2006 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 23 marzo 2006 la Corte di Appello di Napoli disponeva la consegna di UA AB JI, cittadino algerino, richiesta con mandato di arresto europeo emesso il giorno 8 settembre 2005 dal Tribunale di Grande istanza di Parigi, allo Stato di Francia, per i reati di associazione per delinquere e contraffazione di merci falsificate consumati in territorio francese.
Rilevava la Corte Territoriale:
- che il mandato di arresto possiede i requisiti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, e art. 6, n. 1, ed è pervenuto tradotto in lingua italiana;
- che i fatti addebitati all'UA AB JI costituiscono reato anche alla stregua della legge italiana e sono puniti in Francia con pene non inferiori a dodici mesi di reclusione;
- che l'UA è stato arrestato in Italia il 1 febbraio 2006 e che l'arresto è stato convalidato il 3 febbraio successivo con contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
- che l'UA aveva respinto le accuse;
- che, a carico dell' arrestato erano da ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza alla stregua degli accertamenti e delle informazioni dei servizi di indagine, delle perquisizioni, dal ritrovamento di 257 capi di abbigliamento muniti di marche falsificate, nonché delle dichiarazioni di testimoni e di indagati;
- che la relazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, è "sufficientemente ed efficacemente inserita nello stesso mandato di arresto europeo";
- che i reati contestati risultano commessi esclusivamente in territorio francese;
- che l'Autorità giudiziaria francese ha tempestivamente fornito informazioni sui termini massimi di custodia cautelare relativamente ai reati contestati.
2. Ricorre per Cassazione l'UA AB JI articolando quattro ordini di motivi.
Lamenta, in primo luogo, nullità della sentenza per violazione della L. n. 69 del 2005, art. 40. Secondo il ricorrente il procedimento sarebbe iniziato con l'impiego della procedura abrogata e proseguita con la legislazione ora vigente. Anzi tutto, l'arresto è stato eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria con le forme di cui all'art. 716 c.p.p. e sulla scorta della mera segnalazione del sistema di informazione di Schengen. Orbene, l'art. 13 della vigente disciplina stabilisce che entro 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto da parte della polizia giudiziaria la Corte debba sentire la persona arrestata e che, solo all'esito di tale audizione possa procedere alla convalida dell' arresto con applicazione della misura cautelare. Orbene la Corte avrebbe convalidato l'arresto prima di procedere all'audizione dell'UA che è avvenuta oltre il termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto. Per giunta il provvedimento di convalida sarebbe privo di motivazione, essendosi limitato ad enunciare il mero dato normativo;
ancora, il provvedimento di convalida sarebbe stato adottato, non dal Collegio, ma dal presidente, in contrasto con gli artt. 9 e 10. Donde la necessità della Corte di procedere alla rinnovazione di tutti gli atti.
Si lamenta, poi, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, per l'assenza della relazione prevista dalla disposizione ora richiamata, così da precludere l'accertamento della gravità indiziaria, ritenuta dall'art. 17, comma 4 della stessa Legge conditio sine qua non per la consegna.
Ancora, nullità della sentenza per violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, per omessa allegazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.
Infine, violazione dell'art. 18, lettera p, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il reato è stato commesso integralmente in territorio francese e che il dato del trasporto di merci con marchi falsi dall'Italia è un dato meramente esplicativo, nonostante lo stesso mandato di arresto precisi che l'Arioua appariva al centro di un traffico di capi di abbigliamento contraffatti che trasportava una o due volte al mese dall' Italia".
Il ricorso è infondato.
3. Inammissibile, in quanto proposta direttamente contro la sentenza e non contro il provvedimento che ha disposto la misura cautelare è la censura concernente le modalità di convalida dell' arresto ed il provvedimento cautelare.
In ogni caso, l'impugnazione risulterebbe tardiva perché proposta oltre i dieci giorni dall' esecuzione della misura, alla stregua del disposto di cui all'art. 311 c.p.p., da ritenere applicabile al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari adottati in forza del mandato di arresto europeo.
Priva di fondamento è, poi, la censura incentrata sull' assenza della relazione prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lettera a), alla cui assenza, secondo il ricorrente, non potrebbe ovviarsi con le indicazioni esplicitate nel mandato di arresto europeo, in quanto da ricollegare strettamente "alla obbligatoria valutazione che la Corte d'Appello adotta circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza espressamente previsti dall'art. 17, comma 4 della Legge".
A parte il rilievo che l'allegazione di detta relazione non costituisce condizione per la consegna, è proprio il dedotto collegamento con la previsione di cui all'art. 17, comma 5, in base al quale "In assenza di cause ostative la Corte di Appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza", a rendere non conferenti le proposte doglianze.
Questa Corte ha avuto, in proposito, già occasione di statuire come, in tema di cosiddetto "mandato di arresto europeo", ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, quali richiesti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, attuativa della "decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002 n. 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Precisando che il presupposto della motivazione del cosiddetto "mandato di arresto europeo", cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1, comma 3, e art. 18, comma 1, lettera t), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio), essendo invece sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6^, 23 settembre 2005, Ilie;
Sez. 6^, 13 ottobre 2005 Pangrac). Resta da evidenziare come il mandato di arresto emesso dal Tribunale di Grande istanza di Parigi abbia puntualmente indicato, oltre che gli elementi estremi del provvedimento di base (il che, alla stregua del precetto derivante dal combinato disposto dalla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, art. 6, comma 1, lettera c, art. 17, comma 4,
art. 18, lettera t, i significativi indizi di colpevolezza che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto europeo. Priva di fondamento è anche l'ulteriore censura, avendo la Corte Territoriale correttamente individuato il valore esponenziale del reato associativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado, posto che la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato Italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37) non riguarda il regime delle impugnazioni, retto, per ciò che concerne il ricorso per Cassazione, dall' art. 616 c.p.p.. La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22 comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento, letto all'esito del procedimento in Camera di consiglio, sia trasmessa a cura della Cancelleria, anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006