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Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2023, n. 31780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31780 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MM UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2022 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Antonio AURICCHIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UI DE MM, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa, in data 23/06/2021, dal Tribunale di Matera che lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 191, 192, 195, 507, 530, 533, 546 e 603 cod. proc. pen. e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31780 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/04/2023 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. 2.1. I giudici di merito avrebbero fondato la decisione su un dato (disallineamento cronologico delle videoriprese effettuate dalle numerose telecamere presenti sulla scena del crimine) che mai è stato verificato attraverso analisi tecnica di tipo informativo ed è stato escluso dai consulenti tecnici nominati dall'imputato. 2.2. La motivazione sarebbe del tutto congetturale nella parte in cui afferma che la videoripresa estrapolata dal sistema di videosorveglianza del ristorante La Bruschetta sarebbe caratterizzata da una scarsa resa del colore per motivi di natura tecnica, senza tenere conto di quanto affermato sul punto dal consulente informatico della difesa. 2.3. I giudici di merito avrebbero omesso di motivare in ordine alle ragioni che li hanno indotti a non valutare le dichiarazioni del padre del DE MM il quale ha escluso «che il figlio UI non fosse a casa con lui e la madre la sera tra il 28 ed il 29 febbraio 2020» ed ha affermato di «di non aver riconosciuto il proprio figlio nei video visionati in Questura» (pag. 9 del ricorso). Il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibile il teste RE DE MM - fratello dell'imputato- in considerazione delle contraddizioni tra quanto dichiarato nel corso del suo esame dibattimentale e quanto contestatogli;
la difesa ha segnalato sul punto che tali contestazioni sarebbero state mosse in totale violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni erano estrapolate dal verbale di sommarie informazioni di MI DE MM e non dal verbale di sommarie informazioni rese da RE DE MM. Il primo giudice avrebbe, altresì, violato l'art. 514 cod. proc. pen. laddove afferma la discrepanza tra quanto dichiarato da RE DE MM in dibattimento e quanto dichiarato nel corso delle operazioni di perquisizione, utilizzando in modo non consentito il narrato info-investigativo contenuto nel verbale di sequestro inserito nel fascicolo del dibattimento. La Corte territoriale avrebbe riportato in motivazione dichiarazioni rese da RC DE MM, estrapolate dal verbale di sequestro, nonostante la testimonianza del predetto sia stata dapprima ammessa e poi revocata dal Tribunale. 2.4. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento senza argomentare in alcun modo in ordine alle ragioni di tale deliberazione. 2 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. 3.1. La motivazione si fonderebbe su un metodo meramente congetturale teso a collocare l'imputato sul luogo e nel momento della consumazione del reato;
secondo la difesa i video sarebbero inidonei a dimostrare la presenza del ricorrente sulla scena del crimine in quanto il luogo ove è stata perpetrata la rapina non è coperto da alcuna videocamera. Secondo la difesa, la telecamera del ristorante La Bruschetta riprenderebbe un passante dalle fattezze e dall'abbigliamento completamente difformi rispetto a quelli del ragazzo che indossa il giaccone con il logo Dolce e Gabbana. 3.2. Gli abiti sequestrati all'imputato presenterebbero palesi difformità cromatiche rispetto a quelli desumibili dalle videoriprese in atti;
in particolare la fodera interna del giubbotto sequestrato è di colore chiaro-argentato mentre la fodera di quello indossato dal presunto rapinatore è di colore nero mentre le scarpe indossate dal rapinatore sono bicolori (blu-azzurro) e, quindi, completamente diverse da quelle descritte dalla persona offesa. 3.3. La difesa lamenta, inoltre, che la persona offesa nel corso delle successive escussioni ha fornite descrizioni sempre diverse delle caratteristiche fisiche e degli indumenti indossati dal rapinatore, incongruenze sulle quali la Corte di Appello non avrebbe argomentato in alcun modo, con conseguente violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 498, 499, 500, 506, 512 e 514 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle modalità di assunzione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Le modalità di assunzione seguite dal Presidente del collegio in occasione della deposizione della persona offesa, all'udienza del 2 dicembre 2020, avrebbero gravemente pregiudicato l'attendibilità delle dichiarazioni della RESCIGNO Le modalità di assunzione dell'esame del teste della difesa RE DE MM, all'udienza del 31 marzo 2021, sarebbero violative dell'art. 500 cod. proc. pen. rendendo non genuina e poco attendibile la deposizione del teste. 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6. Il primo motivo di impugnazione è in parte aspecifico, in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito. 3 6.1. Le doglianze con le quali il ricorrente eccepisce vizi di motivazione in ordine al valore probatorio delle videoriprese in atti e delle dichiarazioni rese dal padre dell'imputato sono aspecifiche in quanto meramente reiterative di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La Corte territoriale, con motivazione specifica, priva di illogicità manifeste e coerente con le risultanze processuali, ha trattato e disatteso le analoghe censure addotte con i motivi di appello ed ha diffusamente argomentato in ordine ai motivi che hanno permesso di individuare il DE MM come l'autore della rapina in considerazione della «perfetta sovrapponibilità tra gli indumenti e le scarpe sequestrati a casa del DE SIMME0 e quelli ritratti nei fotogrammi» estrapolati dalle registrazioni delle telecamere presenti sulla scena del crimine (vedi pagg. da 6 a 11 della sentenza impugnata). Il ricorso, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello, è improntato ad una valutazione delle prove raccolte nella fase di merito del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. 6.2. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 500 e 514 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste RC DE MM non sono consentite in quanto non dedotte in sede di appello. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). 6.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondata. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà di procedere a tali attività alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 14 della sentenza impugnata); tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di 4 completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). 7. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 6 a 11 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato "dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 8. Il terzo motivo è al contempo generico e non consentito in quanto ha ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello. 8.1. Tali doglianze, peraltro, non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Deve esser ribadito, in proposito, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 8.2. Deve essere evidenziato, inoltre, che il ricorso sul punto non appare autosufficiente in quanto la difesa non ha allegato i verbali delle udienze delle udienze del 2 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2021 (udienze in cui si 5 sarebbero perfezionate le invocate violazioni di legge). Il ricorrente si è limitato a fare generico riferimento a tali violazioni senza allegare alcun atto idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto apoditticamente affermato con conseguente genericità della doglianza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 5, n. 17170 del 16/01/2023, De Martino, non massimata). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Con g,liestePsoré Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Antonio AURICCHIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UI DE MM, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa, in data 23/06/2021, dal Tribunale di Matera che lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 191, 192, 195, 507, 530, 533, 546 e 603 cod. proc. pen. e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31780 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/04/2023 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. 2.1. I giudici di merito avrebbero fondato la decisione su un dato (disallineamento cronologico delle videoriprese effettuate dalle numerose telecamere presenti sulla scena del crimine) che mai è stato verificato attraverso analisi tecnica di tipo informativo ed è stato escluso dai consulenti tecnici nominati dall'imputato. 2.2. La motivazione sarebbe del tutto congetturale nella parte in cui afferma che la videoripresa estrapolata dal sistema di videosorveglianza del ristorante La Bruschetta sarebbe caratterizzata da una scarsa resa del colore per motivi di natura tecnica, senza tenere conto di quanto affermato sul punto dal consulente informatico della difesa. 2.3. I giudici di merito avrebbero omesso di motivare in ordine alle ragioni che li hanno indotti a non valutare le dichiarazioni del padre del DE MM il quale ha escluso «che il figlio UI non fosse a casa con lui e la madre la sera tra il 28 ed il 29 febbraio 2020» ed ha affermato di «di non aver riconosciuto il proprio figlio nei video visionati in Questura» (pag. 9 del ricorso). Il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibile il teste RE DE MM - fratello dell'imputato- in considerazione delle contraddizioni tra quanto dichiarato nel corso del suo esame dibattimentale e quanto contestatogli;
la difesa ha segnalato sul punto che tali contestazioni sarebbero state mosse in totale violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni erano estrapolate dal verbale di sommarie informazioni di MI DE MM e non dal verbale di sommarie informazioni rese da RE DE MM. Il primo giudice avrebbe, altresì, violato l'art. 514 cod. proc. pen. laddove afferma la discrepanza tra quanto dichiarato da RE DE MM in dibattimento e quanto dichiarato nel corso delle operazioni di perquisizione, utilizzando in modo non consentito il narrato info-investigativo contenuto nel verbale di sequestro inserito nel fascicolo del dibattimento. La Corte territoriale avrebbe riportato in motivazione dichiarazioni rese da RC DE MM, estrapolate dal verbale di sequestro, nonostante la testimonianza del predetto sia stata dapprima ammessa e poi revocata dal Tribunale. 2.4. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento senza argomentare in alcun modo in ordine alle ragioni di tale deliberazione. 2 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. 3.1. La motivazione si fonderebbe su un metodo meramente congetturale teso a collocare l'imputato sul luogo e nel momento della consumazione del reato;
secondo la difesa i video sarebbero inidonei a dimostrare la presenza del ricorrente sulla scena del crimine in quanto il luogo ove è stata perpetrata la rapina non è coperto da alcuna videocamera. Secondo la difesa, la telecamera del ristorante La Bruschetta riprenderebbe un passante dalle fattezze e dall'abbigliamento completamente difformi rispetto a quelli del ragazzo che indossa il giaccone con il logo Dolce e Gabbana. 3.2. Gli abiti sequestrati all'imputato presenterebbero palesi difformità cromatiche rispetto a quelli desumibili dalle videoriprese in atti;
in particolare la fodera interna del giubbotto sequestrato è di colore chiaro-argentato mentre la fodera di quello indossato dal presunto rapinatore è di colore nero mentre le scarpe indossate dal rapinatore sono bicolori (blu-azzurro) e, quindi, completamente diverse da quelle descritte dalla persona offesa. 3.3. La difesa lamenta, inoltre, che la persona offesa nel corso delle successive escussioni ha fornite descrizioni sempre diverse delle caratteristiche fisiche e degli indumenti indossati dal rapinatore, incongruenze sulle quali la Corte di Appello non avrebbe argomentato in alcun modo, con conseguente violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 498, 499, 500, 506, 512 e 514 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle modalità di assunzione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Le modalità di assunzione seguite dal Presidente del collegio in occasione della deposizione della persona offesa, all'udienza del 2 dicembre 2020, avrebbero gravemente pregiudicato l'attendibilità delle dichiarazioni della RESCIGNO Le modalità di assunzione dell'esame del teste della difesa RE DE MM, all'udienza del 31 marzo 2021, sarebbero violative dell'art. 500 cod. proc. pen. rendendo non genuina e poco attendibile la deposizione del teste. 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6. Il primo motivo di impugnazione è in parte aspecifico, in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito. 3 6.1. Le doglianze con le quali il ricorrente eccepisce vizi di motivazione in ordine al valore probatorio delle videoriprese in atti e delle dichiarazioni rese dal padre dell'imputato sono aspecifiche in quanto meramente reiterative di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La Corte territoriale, con motivazione specifica, priva di illogicità manifeste e coerente con le risultanze processuali, ha trattato e disatteso le analoghe censure addotte con i motivi di appello ed ha diffusamente argomentato in ordine ai motivi che hanno permesso di individuare il DE MM come l'autore della rapina in considerazione della «perfetta sovrapponibilità tra gli indumenti e le scarpe sequestrati a casa del DE SIMME0 e quelli ritratti nei fotogrammi» estrapolati dalle registrazioni delle telecamere presenti sulla scena del crimine (vedi pagg. da 6 a 11 della sentenza impugnata). Il ricorso, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello, è improntato ad una valutazione delle prove raccolte nella fase di merito del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. 6.2. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 500 e 514 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste RC DE MM non sono consentite in quanto non dedotte in sede di appello. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). 6.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondata. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà di procedere a tali attività alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 14 della sentenza impugnata); tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di 4 completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). 7. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 6 a 11 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato "dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 8. Il terzo motivo è al contempo generico e non consentito in quanto ha ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello. 8.1. Tali doglianze, peraltro, non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Deve esser ribadito, in proposito, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 8.2. Deve essere evidenziato, inoltre, che il ricorso sul punto non appare autosufficiente in quanto la difesa non ha allegato i verbali delle udienze delle udienze del 2 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2021 (udienze in cui si 5 sarebbero perfezionate le invocate violazioni di legge). Il ricorrente si è limitato a fare generico riferimento a tali violazioni senza allegare alcun atto idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto apoditticamente affermato con conseguente genericità della doglianza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 5, n. 17170 del 16/01/2023, De Martino, non massimata). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Con g,liestePsoré Il Pr sidente