Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
AEPU VICA ITALIAN0 45 67 /0 1 Im nome d i Popo o La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G. .7528/1998 dr. Marino Donato Santojanni Consigliere Cron.9775 dr. Alberto Spanò Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.25.01.2001 dr. Luciano Vigolo Consigliere dr. Natale Capitanio ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Lojodice ed Oscar Lojodice, per procura speciale a margine del ricorso, e domiciliata presso la Cancelle- Ý : ria della Corte di Cassazione, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -INPS-, in persona del Presidente pro-tempore, intimato;
610 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari - 22 marzo 1997, m.1268/97, m.1145/1995 R.G.. in data 11 A.C.; 1 udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001; udito il P.M., im pensona del Sostituto Procuratore Ge- merale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 12 Svolgimento del processo. Com ricorso del 3 luglio 1995 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale interponeva appello avverso la senten- za del 3 aprile 1995 del Pretore di Bari, con la quale esso Istituto era stato condannato al pagamento, in favore della signora AN D'LI, della rivalutazione dell'in- dennità di disoccupazione agricola, oltre al danno da sva- lutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di causa. Deduceva l'inammissibilità della domanda giudiziale, essen- do intervenuta decadenza, irrinunciabile e rilevabile d'uf- ficio, ai sensi dell'art. 6 legge n. 166/91, di interpre- tazione autentica dell'art. 47 3° comma D.P.R. m. 639/70. Censurava altresì l'appellante la statuizione pretorile re- lativamente alla liquidazione delle spese di lite. Chiedeva, im totale riforma dell'impugnata sentenza, il ri- getto della domanda;
im subordine invocava la compensazione delle spese. Resisteva l'appellata, concludendo per il rigetto del grava- i. me con ogni conseguenza di legge. * 4 All'udienza di discussione, il procuratore dell'INPS, preso .$ } N atto della sentenza n. 6491/96 di questa Corte Suprema, ri- they munciava all'eccezione di decadenza. 21616 Com sentenza in data 11 marzo 22 marzo 1997, il Tribunale di Bari rigettava l'appello e compensava interamente tra 3- le parti le spese del grado di giudizio. Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che la com- plessità delle questioni esaminate ed il contrasto giurispru- denziale sulla questione della decadenza (solo di recemte ri- solto in senso sfavorevole all'appellante) fmducevano a com- pensare interamente tra le parti le spese del grado di giudi- zim. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 23 marzo 1998, la signora AN D'LI ha proposto ricorso per cassazione,. affidato a tre motivi. L'Istituto intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione. Con il primo motivo,, denunziando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 306 c.p.c.,, la ricorrente deduce che il Tri- bunale, a seguito di rimunzia dell'appellante all'eccezione intesa a far valere la decadenza, ha omesso di considerare tale comportamento come atto abdicativo rispetto all'azione, e di dichianare, per l'effatto, l'estinzione del processo 0, im subordine, la cessazione della materia del contendere, com condanna del rinunciante alle spese del grado. Con il secondo motivo, denunziando insufficiente, omessa e/o contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.,, la ricorrente deduce che è 4 stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di appello senza tener conto nè della sostanziale inesistenza, all'epoca dell'appello, di contrasti giurisprudenziali rile- vanti sul thema decidendum, me della soccombenza dell'Istitu- to appellante su altre due questioni, attimenti,, rispetti- : vamente, alla rivalutazione ed agli interessi da calcolarsi sulla somma capitale, nonchè a presunta violazione delle ta- riffe professionali forensi e dell'art. 151 disp. att. c.p.c. Con il terzo motivo, demunziando illegittimità costituzionale degli artt. 91 e 92 c.p.c., monchè dell'art. 152 disp. att. c.p.c. im contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 della Costitu- zione,- nella parte in cui consentono,, nelle controversie previdemiali od assistenziali, la compensazione totale o parziale, delle spese processuali, anche im caso di completa vittoria dell'assicurato, la ricorrente chiede rinviarsi la causa innanzi alla Corte costituzionale. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. Invero la rinuncia all'azione, concretandosi in un atto di disposizione del diritto, deve provenire dalla parte personal- mente (evento inesistente nella specie, attesa, giusta quanto esposto nello stesso ricorso, la riferibilità della rinuncia de qua solo al procuratore dell'Istituto appellante). La di- chiarazione di cessazione della materia del contendere, a sua volta, presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, atti o fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che le parti concordino su siffatta conseguenza delle sopravvenienze. La sola rimunzia da parte dell'INPS, nel corso del giudizio di gravame, alla eccezione di decadenza della controparte dal diritto in con- testazione, riguardando esclusivamente una questione prelimi- mare di merito, nom concretizza di per sè una rinuncia all'a zione, ne comporta cessazione della materia del contendere. E' infondato il secondo motivo. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia mell'ipotesi di soccom- benza reciproca, sia in quella di ricorrenza di altri giusti motivi, rientra, anche nel caso di controversie im materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nei poteri discrezio- nali del giudice del merito e non richiede specifica motiva- zione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese mon possono essere poste a carico della parte totalmente vit- toriosa o che a fondamento della decisione di compensarle sia- no addotte ragioni palesemente illogiche, inconsistenti o er- ronee, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà decisionale. La complessità della questione concernente l'integrazione della indemità di disoccupazione e l'esistenza di contrasti di giurisprudenza in materia, poste dal giudice a quo a fondamen- to della decisione di compensare le spese del giudizio di - 6 appello, sono attestate dalla necessità di una decisione, nella medesima materia, delle Sezioni Unite della S.C., ef- fettivamente intervenuta con la sentenza del 18 luglio 1996 m. 6491. Per quanto concerne il terzo motivo osserva la Corte che è manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, comma terzo, 38 e 3 Cost., degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui consen- tamo al giudice di merito di compensare parzialmente o per intero le spese processuali sopportate dai pensionati o assicurati im giudizi di natura previdenziale o assistenziale anche in caso di completa vittoria. Tale norma, infatti, non है si pone in contrasto com l'esigenza di assicurare ai non ab- bienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdi- zione o più in generale i mezzi adeguati alle proprie esigen- ze di vita nè dà origine ad ingiustificate disparità di trat- " tamento tra lavoratori. Invero, da una valutazione complessiva della normativa delle spese processuali nelle controversie di cui si tratta emerge che la natura e le specifiche finalità 721 delle prestazioni per le quali esse sono instaurate ricevono ampia considerazione nom solo nel particolare regime di favo- re previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. previsto per il caso di soccombenza del lavoratore ma altresì nella possibi- lità, riconosciuta agli assistiti dall'art. 446 c.p.c., di 77 avvalersi delle prestazioni offerte dagli istituti di pa- tronato (che, fra i loro compiti istituzionali, annoverano anche l'assistenza im sede giudiziaria) nonchè nella fa- coltà, per i nom abbienti, di usufruire del gratuito patro- cinio (Cass. 27 aprile 2000 m.5390). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001. Il Presidente (dr. Marino Donato Santojanni)Marius D. Sam jami Il Consigliere estensore (dr Donato Figurelli) red 3 3 0 5 1 . . A S T N I IL CANCELLIERE S R D A A 3 , ' T Depositato in Cancelleria 7 , L O - L L A 8 E L S - E D 1 O P 1 I B S R S oggi,28 MAR. 2001 I E I N P E D N E P G G S A U G O T I S E IL CANCELLIERE A A L O D P O O N S I E T A M , T I L I O L A R R E I D T D D S E I O T G E N R E S E 8