Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2014, n. 5087
CASS
Sentenza 23 gennaio 2014

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Sussiste l'interesse concreto ed attuale del P.M. a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha diversamente qualificato il reato oggetto della contestazione cautelare quando da tale decisione consegue un diverso e più ridotto termine di durata massima della misura applicata, attesi gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata impugnazione. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva derubricato il reato contestato da peculato in truffa aggravata ed aveva confermato l'ordinanza cautelare).

L'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame, in quanto provvedimento camerale, si caratterizza per l'inscindibilità tra dispositivo e motivazione, con la conseguenza che, in caso di divergenza tra le due parti, ai fini dell'individuazione del suo significato è doverosa una lettura integrata dell'intero atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'ammissibilità dell'impugnazione del P.M. avverso un'ordinanza che, sebbene recasse nel dispositivo una decisione di conferma in motivazione precisava che il fatto doveva essere diversamente qualificato).

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un'associazione incaricata dell'organizzazione di corsi di formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtà "gonfiate", anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all'atto della liquidazione dell'ultima rata del contributo).

Commentario1

  • 1Intascare somme versate allo sportello è peculato (Cass. 21314/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018

    Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo avere riscosso denaro per conto dell'Ente Poste, se ne appropria, dopo avere annullato l'operazione, poichè il denaro attraverso la consegna all'impiegato per ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione e non già in quello del funzionario che l'ha riscosso. La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2014, n. 5087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5087
Data del deposito : 23 gennaio 2014

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