Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 3
Sussiste l'interesse concreto ed attuale del P.M. a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha diversamente qualificato il reato oggetto della contestazione cautelare quando da tale decisione consegue un diverso e più ridotto termine di durata massima della misura applicata, attesi gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata impugnazione. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva derubricato il reato contestato da peculato in truffa aggravata ed aveva confermato l'ordinanza cautelare).
L'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame, in quanto provvedimento camerale, si caratterizza per l'inscindibilità tra dispositivo e motivazione, con la conseguenza che, in caso di divergenza tra le due parti, ai fini dell'individuazione del suo significato è doverosa una lettura integrata dell'intero atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'ammissibilità dell'impugnazione del P.M. avverso un'ordinanza che, sebbene recasse nel dispositivo una decisione di conferma in motivazione precisava che il fatto doveva essere diversamente qualificato).
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un'associazione incaricata dell'organizzazione di corsi di formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtà "gonfiate", anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all'atto della liquidazione dell'ultima rata del contributo).
Commentario • 1
- 1. Intascare somme versate allo sportello è peculato (Cass. 21314/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo avere riscosso denaro per conto dell'Ente Poste, se ne appropria, dopo avere annullato l'operazione, poichè il denaro attraverso la consegna all'impiegato per ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione e non già in quello del funzionario che l'ha riscosso. La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, ed …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2014, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/01/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 151
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 39942/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
nel procedimento nei confronti di:
BA LA, nato in [...] il [...];
Nonché sul ricorso presentato dallo stesso BA LA;
avverso l'ordinanza del 06/08/2013 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.M.; con riferimento al ricorso dell'indagato l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e l'inammissibilità per il resto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento del 09/07/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di BA LA in relazione ai reati di cui all'art. 416 c.p. (capo 1) dell'imputazione), artt.81, 110 e 314 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 640 bis c.p.
(capi 2)-3), 6)-7), 10)-11), 16)-17), 25-26) dell'imputazione). Rilevava il Tribunale come gli elementi acquisiti durante le indagini avessero dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata, anche se taluni dei fatti oggetto di addebito dovessero essere qualificati in termini di truffa aggravata e non anche di peculato, in quanto l'erogazione di fondi regionali (per l'organizzazione di corsi di formazione professionale) in misura maggiorata era avvenuta, anche per le quote di acconto, sulla base di quanto chiesto e rappresentato fraudolentemente dall'associazione ARAM.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina il quale, sottolineata l'esistenza del proprio interesse ad impugnare, ha denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 640, 640 bis e 314 c.p., ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente qualificato i fatti oggetto di accertamento giudiziale, posto che per le somme ricevute dalla suddetta associazione a titolo di primo e di secondo acconto erano state liquidate senza alcuna verifica da parte degli uffici regionali, chiamati ad effettuare un controllo solo sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute, prodotta in sede di rendicontazione con la richiesta finale, talché le somme del finanziamento pubblico ricevute (anche per il concorso dall'indagata), oggetto di appropriazione, erano già entrate nel possesso o nella disponibilità dell'incaricato di pubblico servizio, talché la successiva condotta di produzione di documentazione fraudolenta non era stata finalizzata a permettere quell'appropriazione ma a giustificarla formalmente ex post.
3. Contro la stessa ordinanza ha presentato ricorso anche il BA, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 640 bis c.p. e art.273 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità, per avere il Tribunale omesso di considerare che i contratti stipulati dal BA erano di normale affitto e non di sublocazione, e senza debitamente considerare la posizione del prevenuto all'interno dell'associazione Aram.
3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 c.p. e art. 273 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Collegio del riesame confermato il provvedimento genetico della misura senza illustrare quale fosse il ruolo del BA in quel presunto sodalizio criminale e senza indicare gli elementi costitutivi della stessa associazione per delinquere.
3.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Messina sostenuto l'esistenza del pericolo di recidiva, senza considerare che i reati oggetto di addebito risultano commessi nel lontano periodo 2008-2009, che il BA si è dimesso da ogni ruolo nell'Aratri e che la posizione del predetto è analoga a quella del coindagato RI per il quale il G.i.p. ha revocato la misura a suo tempo applicata.
4. Ritiene la Corte che il ricorso del P.M. sia inammissibile.
4.1. Sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare in quanto la questione della corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati ha, nel caso di specie, rilevanti effetti pratici, incidendo sul computo del termine di durata della custodia cautelare (in senso conforme Sez. 6, n. 48764 del 06/12/2011, Pmt in proc. Leone, Rv. 251569, in relazione ad una fattispecie nella quale era stato impugnato un provvedimento con cui l'originario reato di concussione era stato "derubricato" in quello di violenza privata;
e, con riferimento ad una ipotesi nella quale la questione concerneva la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, dal cui riconoscimento sarebbe potuta conseguire una più lunga durata dei termini di custodia, Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, P.M. in proc. Minotti e altri, Rv. 240464; contra la sola Sez. 6, n. 18091 del 08/03/2011, PM in proc. Bellavia, Rv. 250270). L'interesse del P.M. è, infatti, sia concreto, perché la riqualificazione dei fatti, originariamente contestati in termini di peculato, come ipotesi di truffa aggravata, comporta, in ragione del diverso limite edittale massimo, un diverso e più ridotto termine di durata della custodia cautelare per le fasi procedimentali indicate rispettivamente nell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e b bis);
che attuale, poiché la mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte del P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale che, in sede di appello, aveva riqualificato i fatti addebitati, con gli effetti innanzi precisati, avrebbe comportato per lo stesso P.M. una preclusione a riproporre la questione dinanzi al giudice della cautela che fosse stato sollecitato a dichiarare la perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine di durata di fase. D'altro canto, il riconoscimento, in siffatte situazioni, dell'interesse ad impugnare del rappresentante della pubblica accusa appare coerente ad un sistema nel quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sussiste solamente se da quella statuizione conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507; Sez. 1, n. 30531 del 30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320).
Va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale nel procedimento incidentale cautelare sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare il provvedimento con il quale venga diversamente qualificato il reato addebitato quando da tale decisione consegua la revoca della misura cautelare in corso o la riduzione dei termini di durata massima della medesima misura.
Nè conduce ad una differente conclusione la circostanza che, nel caso oggi in esame, l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame rechi nel dispositivo una decisione di conferma del provvedimento genetico della misura cautelare e solo nella motivazione la precisazione della differente qualificazione giuridica, in quanto è pacifico che, a differenza di quanto accade per la sentenza, nella quale la statuizione contenuta nel dispositivo prevale sempre sull'eventuale contenuto difforme della parte motiva, nella ordinanza - qual è quella adottata dal Collegio ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - vi è una inscindibilità tra dispositivo e motivazione talché, in caso di divergenza, è doverosa una lettura integrata dell'intero provvedimento (così, ex multis, Sez. 5, n. 27787 del 20/05/2004, Fattorusso, Rv. 228709; Sez. 1, n. 4857 del 09/07/1999, Garreffa, Rv. 214089).
3.2. Tuttavia, la doglianza formulata dal P.M. è, nel merito, manifestamente infondata.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto all'attività ingannatoria o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria: per cui sussiste peculato quando l'agente fa proprio il danaro della pubblica amministrazione, del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato quando l'artificio od il raggiro (anche mediante la creazione di falsa documentazione) siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito; al contrario, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso (così Sez. 6, n. 11902 del 11/05/1994, Capponi ed altro, Rv. 200200; in senso conforme, in seguito, Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, P.G. in proc. Pacciani, Rv. 250901; Sez. 1, Sentenza n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186; Sez. 6, n. 5799 del 21/03/1995, Ummaro, Rv. 201680;
sostanzialmente in termini anche Sez. 6, n. 16980/08 del 18/12/2007, Gocini e altri, Rv. 239842).
A tale regula iuris il Tribunale di Messina si è correttamente uniformato, evidenziando, con motivazione congrua, priva di vizi di manifesta illogicità, come gli artifici, descritti nei capi d'imputazione, fossero serviti non per "mascherare" le indebite appropriazioni di denaro, bensì proprio per ottenere disposizioni patrimoniali da parte degli uffici dell'ente pubblico tratti in inganno. In altri termini, il denaro oggetto di indebita appropriazione non era "in possesso" dei responsabili dell'associazione che aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento dei corsi di formazione professionale, ma era stato acquisito sulla base di documentazione falsa utilizzata per creare la parvenza di esistenza di spese "gonfiate" in relazione alle quali l'associazione sarebbe stata ammessa a beneficiare di quei finanziamenti ed avrebbe ottenuto tanto gli importi a titolo di acconto o anticipazione (nella misura rispettivamente del 50% e del 30% rispetto al totale), liquidati sulla base di preventivi che già contenevano l'indicazione delle spese in misura maggiorata (dunque, somme anticipate in proporzione appunto alle spese prospettate); quanto l'importo finale a saldo (del residuo 20%), determinato sulla base di una verifica contabile sui costi reali, in base alla documentazione di spesa sostenuta. In pratica, è stato convincentemente chiarito come fosse irrilevante che i dirigenti dell'associazione aggiudicataria del finanziamento pubblico avevano dapprima indicato quelle spese e poi le avevano rendicontate come effettuate solo al momento della liquidazione della terza ed ultima tranche del finanziamento:
l'operazione economica illecita doveva essere considerata in maniera unitaria, considerato che sin dall'inizio era stato prospettato all'ente pubblico finanziatore un costo sproporzionato, in seguito documentato in fase di rendicontazione finale (v. pagg.
2-10 ord. impugn.).
5. Anche il ricorso del BA è inammissibile.
5.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono stati presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Ed infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta di una misura adeguata alle medesime esigenze e proporzionata ai fatti. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e l'esistenza di bisogni di cautela a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come i giudici di merito abbiano dato puntuale contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare. Dati informativi dai quali, in termini esaurientemente congrui e logicamente ineccepibili, il Tribunale ha desunto la conferma della esistenza del requisito della gravità indiziaria con riferimento a tutti i reati oggetto di addebito: avendo spiegato, da un lato, come i rapporti di due distinti enti, la ARAM, facente capo a UT EL, di cui il BA era il vice presidente, e la EI.Fi. s.r.l., legalmente rappresentata dalla LI, moglie del UT, fossero stati finalizzati alla sistematica commissione di quei delitti contro il patrimonio;
e come, da altro lato, la divisione non occasionale di compiti e di ruoli tra i prevenuti ed i loro complici all'interno del sodalizio criminale;
l'esistenza di una compagine organizzativa dedita, in maniera stabile e continuativa, alla commissione di truffe e falsi diretti all'accaparramento dei finanziamenti pubblici;
la prolungata condivisione tra gli associati dei programmi attuativi e degli interessi illeciti perseguiti, nonché la predisposizione di accorgimenti comuni per contrastare le indagini svolte dalla polizia giudiziaria, fossero tutti elementi indiziari dai quali poter desumere che l'attività delittuosa de qua era stata espressione di un accordo permanente e destinato a protrarsi oltre al momento di consumazione dei singoli delitti fine, reati ascrivibili ad comune programma attuato sulla base di una vincolante intesa non circoscritta nel tempo, avvalendosi della predisposizione di mezzi ed attività necessarie per l'esecuzione di ogni singola parte delle azioni criminose (v. pagg. 19-25 ord. impugn.). Inoltre, i Giudici del riesame hanno convincentemente spiegato come la consulenza tecnica disposta dal P.M. avesse comprovato l'esistenza degli elementi costitutivi della truffa aggravata nei confronti in danno della Regione, delitto integrato dalla presentazione, da parte dell'associazione ARAM, di preventivi e di documentazione di rendicontazione di spesa chiaramente "gonfiati" nella loro portata economica (così per i costi di locazione di immobili, artatamente aumentati rispetto a quelli di mercato;
v. pagg. 10 e segg. ord. impugn.); e come, al di là degli incarichi formali, l'operatività della Aram facesse capo anche all'odierno ricorrente BA, che si era prestato a sottoscrivere i contratti, in luogo del UT, che impegnavano quell'associazione(v. pagg. 13-14, 16-19 ord. impugn.).
5.2. Quanto all'esigenza cautelare ed ai criteri di scelta della misura cautelare idonea a contrastare quel bisogno processuale, le doglianze difensive appaiono manifestamente infondate, in quanto, a fronte di una (peraltro alquanto generica) denuncia di carenza o contraddittorietà degli argomenti valorizzati dai Giudici di merito, il provvedimento impugnato risulta qualificato da una motivazione completa e congrua: con la quale il Tribunale del riesame ha chiarito come l'obiettiva gravità delle condotte delittuose poste in essere dall'indagato in un prolungato arco temporale e con modalità espressione di una "professionalità" criminale, siano circostanze idonee ad integrare la sussistenza di un concreto pericolo che l'indagato, se lasciato in libertà, possa tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede (rischio di recidiva non escluso dall'intervenuto scioglimento di talune società o associazioni, avendo il prevenuto dimostrato di poter operare attraverso diverse strutture fittizie, talora formalmente facenti capo a terzi soggetti, ne' dalla sola apparente collaborazione dimostrata verso gli inquirenti, avendo il predetto solo prodotto documentazione difforme da quella già presentata all'ente erogatore dei finanziamenti pubblici); e come misure cautelari meno afflittive di quella degli arresti domiciliari, lasciando all'indagato ampia libertà di movimento e di comunicazione, siano del tutto inidonee a prevenire la reiterazione di illeciti analoghi a quelli oggetto di indagine, commessi a partire dal 2007-2008, nell'ambito di una struttura organizzativa che aveva dimostrato di essere in grado di continuare ad operare anche negli anni successivi, utilizzando le strutture di altre compagini associative (v. pagg 25-27 ord. impugn.).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso del BA e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014