Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
A differenza di quanto si verifica nel caso della sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della Legge nel caso concreto, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, all'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la corte d'appello aveva corretto, nelle forme di cui all'art. 130 cod. proc. pen., il decreto di applicazione di una misura di prevenzione emesso dal tribunale sostituendo, nel dispositivo,l'indicazione della durata di detta misura da anni due ad anni tre, in conformità di quanto risultava dalla motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2004, n. 27787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27787 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 854
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 024563/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO PP N. IL 01/01/1945;
avverso DECRETO del 04/03/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni statuizione consequenziale ex art. 616 c.p.p.. Con decreto 4.3.2003 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello proposto da RU SE avverso il decreto 24.9.02 del Tribunale di Napoli che disponeva nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due, così indicata nel dispositivo del provvedimento, mentre la motivazione la determinava in anni tre. La Corte correggeva il dispositivo di primo grado nel senso che in luogo di "anni due" si leggesse "anni tre". Ha proposto ricorso per Cassazione il RU deducendo:
1) mancanza di motivazione e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) nonché dell'art. 125, comma 3, c.p.p. perché il decreto impugnato è redatto a mano con grafia che si assume essere incomprensibile.
2) violazione dell'art. 130 c.p.p. perché la Corte di merito, ricorrendo all'istituto della correzione dell'errore materiale, ha provveduto a modificare la durata dell'obbligo di soggiorno imposto al RU ritenendo che nel contrasto tra la motivazione del provvedimento ed il dispositivo dovesse prevalere la prima. Il procedimento di correzione di errore materiale sarebbe ammissibile soltanto quando non vi siano incertezze sulla decisione del primo giudice, mentre nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la motivazione dovesse prevalere sul dispositivo. Il ricorso non è fondato.
Il testo scritto del provvedimento impugnato, per quanto di non agevole lettura, non può ritenersi incomprensibile, sì che non ricorre la lamentata nullità. Per quanto attiene all'affermazione della Corte di merito di essere di fronte ad un errore materiale del provvedimento del Tribunale in ragione del contrasto tra , motivazione e dispositivo, errore che la Corte ha ritenuto di poter correggere nelle forme di cui all'art. 130 c.p.p. dando la prevalenza alla motivazione, va osservato che a differenza della sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà di legge nel caso concreto, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata, sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, l'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso (Sez. 1^, 12.8.1999, Garreffa;
Sez. 1^, 30.4.1991, P.M. c. Aceto ed altri). A differenza della sentenza dibattimentale, ove in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, prevale il primo sulla seconda, nella decisione camerale ogni contrasto fra motivazione e dispositivo comporta, per l'unicità logica e temporale del provvedimento, che è la prima a prevalere sul secondo. Non ogni divergenza tra motivazione e dispositivo comporta necessariamente una nullità della decisione, sussistendo anche errori, suscettibili di correzione, non nella formazione del pensiero o nella dichiarazione di volontà del giudice, ma soltanto nella compilazione materiale e grafica del dispositivo. Un errore di tal fatta la Corte di merito ha ritenuto ravvisarsi nel dispositivo di primo grado, sicché il provvedimento impugnato non merita censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004