Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 26705
CASS
Sentenza 13 maggio 2009

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Ricorre il delitto di peculato militare, e non quello di truffa militare, quando gli artifici e i raggiri, in particolare consistenti nella falsificazione di dati e di documenti contabili, siano posti in essere dal funzionario infedele per occultare l'illecita appropriazione e non già per procurarsi la disponibilità del bene oggetto dell'illecita condotta.

La disciplina della confisca "per equivalente" prevista dall'art. 322 ter cod. pen., avendo natura speciale e, come tale, di stretta interpretazione, non può trovare applicazione rispetto al delitto di peculato militare, che non rientra tra i reati per i quali tale misura è stata introdotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 26705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26705
    Data del deposito : 13 maggio 2009

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