Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 2
Ricorre il delitto di peculato militare, e non quello di truffa militare, quando gli artifici e i raggiri, in particolare consistenti nella falsificazione di dati e di documenti contabili, siano posti in essere dal funzionario infedele per occultare l'illecita appropriazione e non già per procurarsi la disponibilità del bene oggetto dell'illecita condotta.
La disciplina della confisca "per equivalente" prevista dall'art. 322 ter cod. pen., avendo natura speciale e, come tale, di stretta interpretazione, non può trovare applicazione rispetto al delitto di peculato militare, che non rientra tra i reati per i quali tale misura è stata introdotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 26705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26705 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 480
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 009708/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR IO N. IL 24/06/1957;
avverso SENTENZA del 12/11/2008 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. Gentile Francesco che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca;
udito il difensore avv. Maccarello M. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OS OV, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello Militare di Roma che, in data 12 novembre 2008, ha confermato quella pronunciata dal G.U.P. del Tribunale Militare di Padova e con essa la sua condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, perché giudicato colpevole del reato di peculato militare continuato (art. 215 c.p.m.p. ed art. 81 c.p.) per essersi appropriato, in distinte occasioni e con cadenza mensile, di somme di denaro dell'amministrazione militare pari ad Euro 358.124,00, ricoprendo il grado di maresciallo in servizio dell'esercito con compiti di cassiere del battaglione di appartenenza.
2. Denuncia l'imputato, col primo motivo di doglianza, l'illegittimità della impugnata sentenza dappoiché viziata, secondo prospettazione di parte, da violazione di legge e da difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, del reato di peculato in luogo di quello di truffa. Denuncia, in particolare, il ricorrente che nel caso di specie è stata erroneamente configurata l'ipotesi delittuosa contestata, sul rilievo che l'imputato non aveva il possesso del denaro, del quale entrava in possesso soltanto in seguito agli accertati artifici e raggiri. Col secondo motivo di doglianza denuncia altresì il ricorrente la illegittimità della confisca di beni immobili e beni mobili ordinata con la sentenza di condanna, perché anch'essa viziata da violazione di legge, con riferimento sia all'art. 240 c.p.p., comma 3 ed all'art. 332 ter c.p.p. e da difetto di motivazione. Deduce sul punto la difesa istante che i beni immobili per uso abitativo oggetto del provvedimento impugnato non possono essere considerati profitto del reato giacché acquistati con finanziamenti ricevuti da istituti di credito e che, inoltre, detti beni non potevano essere confiscati in quanto di proprietà, ancorché in comunione indivisa, della moglie.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1 Il ricorrente ha riproposto col ricorso di legittimità, sostanzialmente, le stesse censure illustrate col gravame di merito, dalla Corte di secondo grado confutate con motivazione puntuale, corretta e logica, rispetto alla quale col presente ricorso la difesa istante non articola apprezzabili repliche.
Sul punto giova osservare che il reato di peculato integra una condotta più grave di quella tipizzata col reato di truffa, di guisa che ricorrendo nel caso di specie i requisiti oggettivi e soggettivi per la contestazione più grave, legittimo si appalesa l'operato del P.M. promotore dell'azione penale e corretta la decisione di condanna resa dai giudici della cognizione.
Come poi opportunamente rilevato dal giudice territoriale, in tema di appropriazione di denaro della pubblica amministrazione, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del denaro del quale si appropria, per cui sussiste peculato quando l'agente fa proprio il denaro della pubblica amministrazione, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, però, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artificio od il raggiro e la falsa documentazione, come nel caso in esame, siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico denaro, ma per occultare la commissione dell'illecito. Di conseguenza, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno, per cui all'appropriazione o distrazione in danno della pubblica amministrazione non deve aggiungersi un'ulteriore condotta dell'agente realizzata in un momento successivo, ma l'appropriazione o la distrazione medesima devono sussistere, con il carattere della definitività, al momento stesso in cui, a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, l'agente consegue il possesso di denaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione e contestualmente realizza l'ingiusto profitto con l'altrui danno.
Se, invece, la falsa documentazione adempie, congiuntamente allo scopo strumentale del materiale trapasso della cosa mobile o del denaro, da un ufficio ad uno diverso, all'occultamento dell'illecita condotta, ricorre l'ipotesi delittuosa del peculato, qualora sussista appropriazione del bene anche se detta appropriazione sia frutto diretto di condotta successiva. (Cass., Sez. 6^, 11/05/1994). Nel caso in esame, come correttamente illustrato dal giudice territoriale, le condotte relative alle falsificazioni dei dati e dei documenti contabili rispondevano al precipuo scopo di occultare l'illecita appropriazione la quale, in assenza di quell'ulteriore azione, sarebbe stata immediatamente scoperta.
3.2 Fondato appare, viceversa, la seconda censura.
Ed invero, affinché una cosa possa ritenersi il prodotto o il profitto di un reato e sia per questo confiscabile ai sensi dell'art.240 c.p.p., occorre una sua correlazione diretta col reato stesso,
una stretta connessione con l'oggetto di questo, dovendosi, per converso, considerare non rilevante e non ricompreso nella disciplina normativa citata ogni altro nesso di derivazione meramente indiretto ovvero mediato.
Erra, pertanto, la Corte di merito allorché, sul presupposto che l'imputato abbia contratto prestiti e mutui ipotecari, peraltro in fase di restituzione, facendo affidamento sulla programmata attività delittuosa, deduca un nesso di diretta derivazione tra siffatta attività criminosa e l'acquisto dei beni in parola, apparendo di tutta evidenza il carattere indiretto del nesso causale tra compravendite e denaro acquisito dalle condotte incriminate (Cass., Sez. un., 27.3.2008, 26654). La tesi giuridica illustrata dal giudice a quo può, peraltro, prima facies, apparire coerente con la disciplina dettata dall'art. 322-ter c.p., che ha introdotto nel nostro ordinamento penale, come è noto,
la confisca cd. "per equivalente", la confisca, cioè, di un valore corrispondente al prezzo ovvero al profitto del reato (Cass., Sez. un., 25.10.2007, n. 10280) ma detta disciplina non può trovare applicazione al caso di specie dappoiché di natura speciale e, pertanto, di stretta interpretazione, di guisa che, non contemplando essa tra i reati per i quali risulta introdotta nel sistema, il reato di cui all'art. 215 c.p.m.p. (peculato militare) non può trovare essa, nella fattispecie, applicazione.
Nè appare utile il richiamo operato in via generale dall'art. 74 c.p.m.p. alle "disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza" al fine di affermarne l'applicabilità in costanza di reati penali contemplati dalla legge penale militare, dappoiché limitato il riferimento alla disciplina "comune", per questo priva dei caratteri di specialità ed eccezionalità proprii di quella prevista dall'art. 322-ter c.p.p.. Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza merita di essere cassata limitatamente alla disposta confisca, in tal guisa accogliendosi il ricorso in parte qua, mentre va rigettata ogni altra doglianza.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009