Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37898 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
LU Di NO NN LO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Presidente-
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge 37898-25 Sent. n. sez. 1668 CC - 20/11/2025 R.G.N. 34676/2025
LO PO
RI IA BE
AN AL
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da VI ON, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AL;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
udito il difensore, Avv. Marco Spena, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di ON VI all'autorità giudiziaria della Francia, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 25/07/2025 dalla Procura della Repubblica di Grasse. Nel mandato di arresto europeo si dà conto del fatto che ON VI è sottoposto ad indagini per la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine di
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stando al mandato di arresto europeo i fatti sarebbero stati commessi nel sud della Francia, in particolare a Cannes, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e l'1 giugno 2025. Nel corpo della sentenza ci si diffonde in modo maggiormente specifico su un episodio che sarebbe avvenuto il 12 maggio 2025 (con tentativo di furto non andato a buon fine per l'intervento delle autorità di polizia che hanno tratto in arresto alcuni complici di ON VI che, nell'occasione, sarebbe riuscito a fuggire). La Corte di appello di Napoli che ha preso atto del mancato consenso alla consegna e della volontà di non rinunciare al principio di specialità espressi da VI, sottoposto a misura cautelare coercitiva non custodiale - ha evidenziato: (i) che le condotte risultano penalmente rilevanti e punibili anche secondo la legge italiana;
(ii) che, sebbene parte delle condotte oggetto di contestazione risalgano a gennaio 2025 (quando VI - nato il [...] - era ancora minorenne), vi è competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (e non di quella minorile), considerato che è in contestazione un reato permanente perdurato sino a giugno 2025 (quando VI era oramai maggiorenne) e che le condotte materiali ascritte a VI e valorizzate nel mandato di arresto europeo risalgono a maggio e giugno 2025 (quando VI era oramai maggiorenne). Ciò posto, essendo rispettati i requisiti formali previsti dall'art. 6 della legge n. 69/2005 e non venendo in rilievo le cause di rifiuto della consegna codificate dagli artt. 18 e ss. della medesima legge, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna del ricorrente, ponendo come condizione che questi - dopo il giudizio, nel caso questo si concluda con l'imposizione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale venga rinviato in Italia per scontare dette misure privative della libertà personale.
2. Il ricorrente impugna la citata sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce cumulativamente la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e violazione della legge penale italiana (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 6, 137, 416 cod. pen., anche in relazione agli artt. 25 e 111 Cost. e 6-7 della Conv. Edu. Il presupposto è che difetti la giurisdizione francese, essendo il reato associativo ascritto a VI da considerare come commesso in Italia. Ciò in ragione della cittadinanza italiana del ricorrente (e dei complici), della sua soggezione alla legge penale italiana, del fatto che il reato associativo sarebbe stato concepito e organizzato in Italia e che solo occasionalmente e «temporaneamente il reato si sarebbe manifestato all'estero. Il testo dell'art. 137 cod. pen. confermerebbe che,
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nel caso in esame, vi è giurisdizione italiana. Pertanto, essendo il reato avvenuto in tutto o in parte in Italia, sarebbe applicabile la legge italiana. Il ricorrente - nel medesimo motivo di ricorso sostiene altresì che risulterebbe violato anche l'art. 7 della Conv. Edu, posto che il reato associativo contestato a VI in Francia sarebbe punibile con la pena di dieci anni di reclusione, mentre in Italia (ove il reato sarebbe stato commesso) esso è punibile in base alla legge vigente al momento del fatti con la pena massima di cinque anni di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 85, 86, 88, 98, 133 cod. pen., oltre che in relazione all'art. 25 Cost. e all'art. 3, primo comma, della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo). La violazione di legge sarebbe legata al fatto che a fronte di una contestazione di condotte delittuose che sarebbero state commesse dall'1 gennaio all'1 giugno 2025 il ricorrente era persona minorenne (avendo compiuto la maggiore età solo in data 20 febbraio 2025).
3. All'udienza del 20 novembre 2025, celebrata nelle forme della c.d. camera di consiglio partecipata con trattazione orale, sono comparsi: il sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
l'Avv. Marco Spena, per il ricorrente, che richiamando i motivi di ricorso - ha concluso chiedendone l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il presupposto sul quale il ricorrente fonda il motivo di ricorso è che difetti la giurisdizione dell'autorità giudiziaria francese: secondo il ricorrente, infatti, il reato associativo ascritto a VI sarebbe stato "concepito e organizzato in territorio italiano". Si tratta, tuttavia, di una prospettazione che non può essere condivisa.
1.1. Preliminarmente è utile ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte - <<non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, ove nel territorio dello Stato di emissione siano avvenuti anche solo un frammento apprezzabile della condotta, intesa in senso naturalistico, o una parte dell'evento che è conseguenza dell'azione od omissione» (Sez. 6, n. 13063 del 27/03/2024, [...], Rv. 286192-01). Assume inoltre rilievo il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale «in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in
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altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato>> (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, [...], Rv. 283600-01).
1.2. Ciò premesso in punto di diritto, si deve considerare che la sentenza impugnata non offre alcun elemento indicativo della fondatezza della allegazione difensiva;
né il ricorrente offre elementi concreti che corroborino tale prospettazione. Sicché, la tesi difensiva - che ipotizza che il reato associativo (in tutto o in parte) sia stato commesso in Italia - resta confinata sul piano della mera allegazione difensiva, in alcun modo confortata dalle risultanze processuali. Né risulta che per il reato associativo (e tantomeno per i furti) contestati a VI - siano stati avviati procedimenti penali dalle autorità giudiziarie italiane. Viceversa, l'autorità dello Stato di emissione ha offerto elementi indicativi delle ragioni per cui è affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria francese.
1.3. Nel ricorso si deducono poi a supporto del motivo di ricorso in esame - alcuni riferimenti normativi che risultano inconferenti. L'evocazione dell'art. 137 cod. pen. non avvalora in alcun modo il motivo di ricorso. Anche il riferimento agli artt. 6 e 7 della Conv. Edu non assume rilievo nel caso in esame.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente deduce che l'esecuzione del mandato di arresto europeo, esporrebbe VI alla violazione dei suoi diritti di persona da considerare minorenne (posto che i reati a lui ascritti risalirebbero ad un'epoca in cui il ricorrente era ancora minorenne).
2.1. In primo luogo, si deve osservare che il ricorrente è diventato maggiorenne in data 20/02/2007; il reato associativo a lui ascritto è stato contestato come commesso dal 01/01/2025 al 01/06/2025; quindi - stando alla prospettazione accusatoria cristallizzata nel mandato di arresto europeo (che peraltro si sofferma con maggior grado di dettaglio sulle condotte successive a maggio 2025) il ricorrente avrebbe commesso il reato (permanente) anche in epoca successiva al compimento della maggiore età (rilevano pertanto i principi di diritto stabiliti in giurisprudenza sulla commissione di reati permanenti il cui perfezionamento sia iniziato in epoca in cui l'autore di reato era minorenne, con reato perdurato in epoca successiva al compimento della maggiore età; cfr. Sez. 6, n. 14995 del 12/02/2013, [...], Rv. 255840 01, in materia di n. 309/90; conformi,
associazione
ex
-
sez. 6, Sentenza n. 8886 del 26/01/2016 Ud. (dep. 03/03/2016), Rv. 265841 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 43302 del 17/09/2021 Cc. (dep. 24/11/2021) Rv. 282157-01, in materia di maltrattamenti in famiglia).
2.2. In ogni caso, si osserva in secondo luogo che la minore età della persona di cui è richiesta la consegna non è motivo tipizzato di rifiuto della consegna (se non per il caso del rifiuto obbligatorio della consegna degli imputati infraquattordicenni, ex art. 18, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005). Del resto, si deve presumere che l'esecuzione del mandato di arresto europeo in uno Stato membro dell'Unione europea offra un adeguato livello di garanzie processuali anche con riferimento agli imputati minorenni. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in tema di mandato di arresto europeo, è onere della difesa che intenda opporsi alla consegna di persona minorenne allegare fonti attendibili, specifiche e aggiornate su cui fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo che lo stesso, durante la detenzione all'estero, possa essere sottoposto a condizioni incompatibili con le garanzie dovute a tutela del superiore interesse del minore» (Sez. 6, n. 41102 del 28/10/2022, [...], Rv. 283966 -01). Nel caso in esame, la difesa del ricorrente non ha allegato nulla di specifico sul punto.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Così deciso il 20/11/2025.
Il Consigliere estensore AN AL
iPresidente LU Di NO
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Il 20/11/2025
Il Presidente LU Di NO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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IL
21 NOV 2025
1. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dox ssaseppina Cirimele