Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
Non incorre in abnormità, sotto il duplice profilo strutturale e funzionale, né in eccesso di potere il decreto con cui il giudice per l'udienza preliminare dispone il giudizio modificando la qualificazione giuridica del fatto posta dal pubblico ministero nella propria richiesta, atteso che lo "ius variandi" in punto di diritto è potere tipico attribuito al giudice in ogni fase e grado del procedimento, il cui esercizio non incide sull'autonomo potere - riservato in via esclusiva al pubblico ministero - di modificare il fatto contestato e di procedere a nuova contestazione qualora esso risulti diverso da come è descritto nell'imputazione. (Fattispecie in cui il G.U.P., previa modifica, in assenza di richiesta del P.M., dell'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio per tentata estorsione continuata ex artt. 81 cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen., aveva disposto il giudizio per l'ipotesi meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in continuazione ex artt. 81 e 393 cod. pen.).
Commentari • 5
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Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 28262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28262 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
2 82 6 2-1 7 REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. Sez. n. 1000 Giacomo Paoloni Maurizio Gianesini CC. 10/5/2017 Angelo Costanzo RGN 47486/2016 Emilia Anna Giordano Relatore- Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI ST, n. a Cagliari il 24/4/1988 avverso decreto che dispone il giudizio del 23/6/2016 del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ST SI propone ricorso chiedendo l'annullamento del decreto che dispone il giudizio indicato in epigrafe e dell'ordinanza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari emessa in data 20 maggio 2016. Deduce l'abnormità dei provvedimenti impugnati poiché il giudice dell'udienza 1 s preliminare, previa modifica dell'imputazione ascrittagli nella richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 629 cod. pen., ne aveva disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 393 cod. pen., così modificando, in assenza di richiesta del Pubblico ministero che, anzi, aveva richiesto la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per il reato in origine ascritto -, la qualificazione giuridica del fatto e sovvertendo gli elementi oggettivi (condotta ed evento) del reato contestato, in presenza di elementi che denotavano la insussistenza della costrizione, l'ingiustizia del profitto e il danno cagionato alla persona offesa. Con il secondo motivo denuncia ulteriore profilo di abnormità dei provvedimenti per eccesso di potere, avendo il giudice dell'udienza preliminare ecceduto dalle funzioni assegnategli dal codice di rito, come delineato dalla giurisprudenza in materia, sulla modifica dell'imputazione per incondivisibilità del fatto poiché, invece, il giudice avrebbe dovuto invitare il Pubblico Ministero a modificare l'imputazione mediante il provvedimento di trasmissione degli atti, secondo il meccanismo dettato dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi.
2. Costituisce principio risalente nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale avverso il decreto che dispone il giudizio non è previsto alcun mezzo di impugnazione, di guisa che, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, esso non è suscettibile di autonomo gravame ed ogni censura deve esser fatta valere nella successiva fase dibattimentale. Per contro, intanto il decreto che dispone il giudizio può dirsi immediatamente impugnabile, in quanto esso presenti le caratteristiche dell'atto abnorme, per la cui sussistenza, tuttavia, non è sufficiente che il provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge, ma è necessario che lo stesso, per la stranezza, la singolarità, la atipicità del contenuto si ponga fuori dal sistema processuale, sicché, non essendo esso contemplato dall'ordinamento, l'unico rimedio esperibile per la sua rimozione è il ricorso in Cassazione. (Sez. 1, n. 5388 del 18/10/1996 - dep. 12/11/1996, Vitalone, Rv. 206083). Si è, inoltre, precisato che neppure l'eventuale mutamento del fatto contestato operato dal giudice dell'udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio comporta l'abnormità di tale provvedimento, in quanto l'ordinamento processuale consente che a tale 2 anomalia possa essere posto rimedio in dibattimento (Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001, Acampora ed altri, Rv. 221306).
3. Nella fattispecie, non ricorre alcun profilo di abnormità, come delineata da questa Corte nel suo duplice profilo, strutturale ovvero funzionale (S.U., n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590): non in senso strutturale, perché il provvedimento adottato risponde al modello legale, in quanto costituisce esercizio di un potere specifico del giudice dell'udienza preliminare, quando ne ricorrano i presupposti, controllare l'imputazione e dare al fatto una diversa qualificazione giuridica;
non in senso funzionale, perché l'ordinanza impugnata non provoca alcuna stasi processuale e non determina una situazione processuale insanabile.
4. In particolare, non si verte, come evincibile dalla descrizione delle imputazioni nella loro concreta articolazione storica e fattuale, nella ipotesi di immutazione del fatto bensì in ipotesi di diversa qualificazione giuridica conferita, nell'esercizio del potere dello ius dicere, al giudice dell'udienza preliminare.
5. Come noto la possibilità che il fatto contestato a conclusione delle indagini possa variare è regolata dal codice di rito penale, mediante una disciplina che, sul versante delle garanzie difensive, tiene ben distinte le due ipotesi del mutamento in fatto e della riqualificazione in diritto dell'imputazione. Lo jus variandi in punto di fatto è potere esclusivo del pubblico ministero, trattandosi di prerogativa inerente all'esercizio dell'azione penale e nel corso dell'udienza preliminare si attua con la modifica del fatto contestato, disciplinata dall'art. 423 cod. proc. pen. disciplina estesa, dalla stessa legge, al reato connesso per continuazione o concorso formale ed all'elevazione di una circostanza aggravante ovvero con la contestazione del fatto "nuovo", regolata dall'art. 423, comma 2, cod. proc. pen.. Univoca nella giurisprudenza di legittimità è definizione di fatto nuovo, scandagliata precipuamente con riguardo alla ipotesi di cui all'art. 518 cod. proc. pen., nozione che sta ad indicare un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum (Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010, dep. 2011, N., Rv. 249461). Tale definizione, che rimanda al fatto come episodio storico, viene più volte richiamata in contrapposizione a quella più elastica, di fatto diverso. Per fatto diverso, deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, 3 s rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822). Ciò che rileva, si è precisato, ai fini della violazione del diritto di difesa in rapporto al principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 6, 21/10/2005 n. 12175, Tarricone, Rv. 231483) - ma non vi è ragione per non estendere la portata di tale principio anche alla fase dell'udienza preliminare - è l'apprezzamento nella concretezza della situazione processuale e non già in astratto, poiché, la modifica del fatto di rilievo è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Mentre, non si ha mutamento del fatto allorché il fatto tipico sia rimasto identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e sia stato connotato dallo stesso contesto referenziale e storico ed in un ambito in cui l'imputato ha potuto per intero spendere, senza alcuna menomazione del suo diritto di difesa, tutti gli interventi utili a sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi stimati nel loro insieme.
6. Altra cosa rispetto al mutamento del fatto, è la "riqualificazione giuridica" dello stesso, che si realizza attribuendo l'esatto nomen juris ad un episodio che rimane invariato nei suoi tratti caratterizzanti. Lo jus variandi in punto di diritto è potere tipico del giudice che, in ogni fase e grado del procedimento, ha il potere- dovere di attribuire al fatto per cui si procede l'esatta qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull'autonomo potere - riservato in via esclusiva al pubblico ministero di modificare il fatto contestato e di procedere alla nuova contestazione, quando esso risulti diverso da come è descritto nell'imputazione. Anche il giudice dell'udienza preliminare, pur nel silenzio del codice sul punto, ha il potere di qualificare diversamente il fatto con la conseguenza che il decreto di rinvio a giudizio adottato non può qualificarsi atto abnorme in relazione alla diversa qualificazione, la quale costituisce espressione di legittimo esercizio di un potere riconosciuto dalla legge (Sez. 6, n. 3658 del 16/11/1998, Carlutti, Rv. 212688). Ad altra evenienza fa riferimento la giurisprudenza richiamata in ricorso (pag. 6), con riguardo al denunciato vizio di eccesso di potere della decisione impugnata, giurisprudenza che ha ad oggetto ulteriore fattispecie e, cioè, il caso nel quale il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità о indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239). Da tale sentenza 4 s emerge un ulteriore elemento di valutazione, ai fini della individuazione dei poteri-doveri del giudice dell'udienza preliminare in relazione alle diverse evenienze alle quali può dare luogo la trasformazione dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare, poiché se è vero che il potere del giudice dell'udienza preliminare incontra un limite invalicabile nella naturale competenza dell'organo dell'accusa al promovimento dell'azione penale a fronte del fatto nuovo, nella - un ulteriore criterio, in presenza disua composita natura innanzi cennata - contestazione indeterminata ovvero generica, gli impone la sensibilizzazione della parte pubblica, con ordinanza interlocutoria motivata e sugli elementi di fatto e le ragioni giuridiche illustrative del vizio dell'imputazione, potendo il giudice dell'udienza preliminare, solo all'esito di tale ragionato percorso, disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 521, comma 2 cod. proc. pen. alla fase che occupa. Al di fuori di questa ipotesi ed in presenza di diversa qualificazione del fatto, è, invece, preclusa al giudice dell'udienza preliminare, venendo a realizzarsi una indebita regressione del procedimento, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero: in questo caso, infatti, il giudice dell'udienza preliminare deve seguire i percorsi imposti dall'art. 425 cod. proc. pen., anche per consentire al pubblico ministero (o alla persona offesa) di ricorrere per cassazione contro una decisione non condivisa.
7.E, come accennato, deve escludersi che nel caso di specie, la diversa, e meno grave, qualificazione conferita al fatto antigiuridico sia riconducibile alla contestazione di fatto nuovo o fatto diverso, qualificazione che si è espressa con riguardo alle condotte descritte dalla persona offesa e collegate alle richieste minatorie formulate dall'imputato, e, in buona sostanza incontestate, se non con riguardo al fatto che ne costituiva l'antecedente storico, e, cioè un episodio di lesioni in relazione al quale il SI avanzava le minatorie richieste di pagamento a Lucian Serban, presupposto idoneo a conferire alla condotta, già diffusamente descritta nella imputazione originaria, e in ragione della pretesa fatta valere, che il SI avrebbe potuto azionare in sede giudiziaria, la diversa qualificazione di cui all'art. 393 cod. pen.. Neppure la trasformazione da condotta tentata a reato consumato, vale a connotare la diversità del fatto posto che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. Del resto questa Corte ha già avuto modo di affermare che il delitto di estorsione e quello di esercizio 5 s arbitrario delle proprie ragioni si differenziano sotto il profilo dell'elemento soggettivo, mentre la condotta punibile nella sua oggettività è normalmente identica. Si è, pertanto ritenuto che non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente qualificando la originaria imputazione di estorsione. In tal caso infatti, nella contestazione relativa al reato più grave è compreso il fatto meno grave, integrante il reato di minor consistenza per il quale è intervenuta condanna: pertanto, esclusa la diversità del fatto e vertendosi in tema di sola definizione giuridica diversa, deve escludersi altresì la violazione del suddetto principio, senza che sia necessario accertare che l'imputato si sia difeso anche relativamente al reato diversamente qualificato (Sez. 6, n. 5801 del 21/03/1995 - dep. 18/05/1995, Morongiu, Rv. 201681).
8.Conclusivamente ritiene il Collegio che le deduzioni difensive sono manifestamente infondate, poiché nella fattispecie, non si è in presenza di un atto abnorme, essendo stato posto a base del decreto che dispone il giudizio un fatto tutt'altro che radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nell'imputazione e che, dunque, non si pone in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto all'imputazione originaria con la conseguenza che del tutto inconferente, di qui il profilo di genericità del ricorso, rispetto alla concreta fattispecie è anche la deduzione difensiva secondo la quale il giudice avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, titolare dell'azione penale, non vertendosi in presenza di fatto nuovo o diverso.
8.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa del ricorrente, al pagamento di una somma, determinata, in euro 1.500,00, a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa della ammende. Così deciso il 10 maggio 2017 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere relatore Il Presidente ' Giacomo Paoloni Emilia Anna Giordano Wear - 7 GIU 2017 REMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito