Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2003, n. 42995
CASS
Sentenza 7 ottobre 2003

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A norma dell'art. 530 nuovo cod. proc. pen. deve essere adottata la stessa formula assolutoria sia quando si accerti la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando si riconosca soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova; pertanto, la redazione della formula dell'assoluzione nei termini "perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste", anziché "perché il fatto non sussiste", non costituisce motivo di nullità della sentenza, in quanto lascia inalterato il contenuto valutativo e non implica una modificazione essenziale del "decisum", ma rappresenta un mero errore materiale che deve essere corretto ex art.130 cod.proc.pen. dal giudice che ha emesso la decisione o da quello dell'impugnazione, ivi compresa la Corte di cassazione, quando sia stata investita della questione con il ricorso avverso il provvedimento del quale si chiede la correzione o avverso quello che ha provveduto alla correzione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2003, n. 42995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42995
    Data del deposito : 7 ottobre 2003

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