Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 1
A norma dell'art. 530 nuovo cod. proc. pen. deve essere adottata la stessa formula assolutoria sia quando si accerti la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando si riconosca soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova; pertanto, la redazione della formula dell'assoluzione nei termini "perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste", anziché "perché il fatto non sussiste", non costituisce motivo di nullità della sentenza, in quanto lascia inalterato il contenuto valutativo e non implica una modificazione essenziale del "decisum", ma rappresenta un mero errore materiale che deve essere corretto ex art.130 cod.proc.pen. dal giudice che ha emesso la decisione o da quello dell'impugnazione, ivi compresa la Corte di cassazione, quando sia stata investita della questione con il ricorso avverso il provvedimento del quale si chiede la correzione o avverso quello che ha provveduto alla correzione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2003, n. 42995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42995 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai sig.ri:
Dr. Renato FULGENZI Presidente
Dr. Bruno OLIVA Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Ilario MARTELLA Consigliere
Dr. Francesco SERPICO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
OT VA, nato il [...] a [...];
il 21 gennaio 2003 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli 24 settembre 2002, che ha rigettato la sua istanza in data 1 luglio 2002 di correzione dell'errore materiale commesso nella sentenza Trib. Napoli 30 marzo 2001, con la quale è stato assolto ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p. con la formula perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste invece che perché il fatto non sussiste;
e il 27 gennaio 2003 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli 10 gennaio 2003, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza in data 4 dicembre 2002 che lamentava la lesione del principio del contraddittorio perché sulla precedente istanza il Tribunale si era pronunciato de plano, perché l'ordinanza del 24 settembre 2002 avrebbe dovuto essere impugnata ex art. 127 c. 7 c.p.p. con ricorso per cassazione.
Letta la requisitoria del P.G., in persona del dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. MANNINO.
OSSERVA
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli 24 settembre 2002, che ha rigettato la sua istanza in data 1° luglio 2002 di correzione dell'errore materiale commesso nella sentenza Trib. Napoli 30 marzo 2001, con la quale è stato assolto ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p. con la formula perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste invece che perché il fatto non sussiste;
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli 10 gennaio 2003, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza in data 4 dicembre 2002 che lamentava la lesione del principio del contraddittorio perché sulla precedente istanza il Tribunale si era pronunciato de plano, perché l'ordinanza del 24 settembre 2002 avrebbe dovuto essere impugnata ex art. 127 c. 7 c.p.p. con ricorso per cassazione - ha proposto ricorso per cassazione rispettivamente in data 21 e 27 gennaio 2003 l'avv. Ivan Montone nella sua qualità di difensore di fiducia dell'imputato OT VA, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione degli artt. 130, 530 e 593 c.p.p. e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione
(art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché, trattandosi di un arricchimento pleonastico difforme dal modello legale, doveva essere emendato con un intervento correttivo, senza alterazione del percorso decisorio, né del suo risultato finale, senza ricorso all'impugnazione;
2. violazione dei cc. 1 e 3 in relazione al c. 5 dell'art. 127 c.p.p. e dell'art. 666 c. 3 in relazione agli artt. 178 lett c) e
127 c. 5 c.p.p. perché la decisione non avrebbe dovuto essere adottata de plano, bensì a seguito di trattazione in camera di consiglio:
l'ordinanza 10 gennaio 2003, inoltre 3. erronea dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza 4 dicembre 2002 perché il OT ha regolarmente impugnato mediante ricorso per cassazione l'ordinanza del 24 settembre 2002. L'impugnazione è fondata.
In primo luogo si osserva che l'ordinanza del 10 gennaio 2003 ha erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza del 4 dicembre 2002 non tenendo conto che la precedente ordinanza del 24 settembre 2002, notificata il 10 gennaio 2003, era stata tempestivamente impugnata mediante il ricorso per cassazione del 21 gennaio 2003. Pertanto il terzo motivo d'impugnazione, proposto col ricorso del 27 gennaio 2003, col quale il ricorrente ha formulato specificamente questa eccezione, appare fondato e dev'essere accolto. I ricorsi per cassazione, proposti per gli stessi motivi rispettivamente avverso le due menzionate ordinanze del Tribunale di Napoli, devono essere quindi trattati unitariamente. Ugualmente fondato è il primo motivo, comune ai due ricorsi, che riguarda la questione di merito relativa alla sussistenza dell'errore materiale relativo alla formula assolutoria. Affrontando preliminarmente il problema relativo alla legittimità sotto questo profilo delle due istanze, è necessario rilevare che la norma dettata al primo comma dell'art. 130 c.p.p. contiene gli elementi per individuare il discrimine fra il sistema delle impugnazioni e la correzione degli errori materiali nelle sentenze, ordinanze e decreti, individuando i presupposti per la definizione del concetto di errore materiale, qualificato come l'errore o l'omissione che non determina nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto.
Infatti, la dichiarazione delle nullità e l'accertamento e la correzione degli errori, di fatto o di diritto, in quanto comportano la modificazione essenziale dell'atto, incidono sulla decisione e implicano un giudizio d'impugnazione, alla quale la correzione degli errori materiali resta essenzialmente estranea - benché il giudice dell'impugnazione possa autonomamente eseguirla - in armonia col principio della tassatività delle impugnazioni, che non consente di riconoscerle natura di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, 28 aprile 1997 n. 3845, ric. Mancini M.), e della formazione e dell'intangibilità del giudicato formale, che riguarda l'irrevocabilità della decisione dopo l'esperimento dei mezzi ordinari d'impugnazione.
Gl'interventi correttivi ammissibili sono perciò solo quelli estranei al thema decidendum, imposti dalla necessità di rendere la redazione formale del provvedimento giurisdizionale (sentenza, ordinanza o decreto) conforme al contenuto reale e intangibile della decisione con esso adottata (Cass., Sez. U., 18 maggio 1994 n. 8, ric. Armati;
Sez. VI, 2 maggio 1994 n. 2024, ric. Ciuffi;
Sez. VI, 10 luglio 1995 n. 2903, ric. P.M. in proc. Giovannelli;
Sez. I, 21 gennaio 1998 n. 706, ric. Solinas;
Sez. IV, 30 gennaio 1998 n. 3543, ric. Runfolo;
7 ottobre 1998 n. 11267, ric. Del Fonso S.; Sez. I, 21 settembre 1998 n. 4455, ric. Mancasi). In base ai principi enunciati deve ritenersi intervento correttivo di errore materiale quello volto a ripristinare l'identità della formula assolutoria, prevista dall'art. 530 c. 1 c.p.p. nei termini perché il fatto non sussiste e non perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste, che la norma non prevede in quanto il secondo comma dello stesso articolo prescrive che il giudice pronunci sentenza di assoluzione come stabilito dal primo comma anche quando manca o è insufficiente o contraddittoria la prova della sussistenza del fatto (v., per tutte, Cass., Sez. V, 31 maggio 1990 n. 7961, ric. Rabito). Infatti, la redazione della formula della decisione in termini non corrispondenti a quelli indicati dalla norma procedurale non costituisce motivo di nullità e la rettificazione di essa, lasciandone inalterata la corrispondenza al contenuto della sentenza, non implica neppure una modificazione essenziale dell'atto, e pertanto costituisce un mero errore materiale, correggibile per disposizione dell'art. 130 c.p.p. anche d'ufficio dal giudice che lo ha emesso o da quello dell'impugnazione. La correzione può essere disposta ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. anche dalla Corte di Cassazione, investita della relativa istanza come giudice dell'impugnazione del provvedimento di cui si chiede la correzione o di quello che ha provveduto alla correzione stessa.
In questo senso si procede nel caso concreto - in cui il ricorrente chiede la semplice rettifica dei termini letterali della formula assolutoria, senza alcun riferimento al contenuto della decisione - provvedendo alla rettificazione della formula dell'assoluzione nei termini sopra indicati.
Segue l'annotazione nei modi indicati dall'art. 130 c. 2 c.p.p.. Resta assorbita nella decisione adottata la questione procedurale sollevata col secondo motivo d'impugnazione, riguardante il procedimento seguito per la pronuncia dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e dispone correggersi il dispositivo della sentenza 30 marzo 2001 del Tribunale di Napoli, con la quale OT VA veniva assolto da tutti i reati ascrittigli, mediante sostituzione alle parole perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste delle parole perché i fatti non sussistono.
Dispone che si proceda all'annotazione di cui all'art. 130 c. 2 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.