Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2014, n. 37475
CASS
Sentenza 21 gennaio 2014

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Massime1

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione a reiterati pagamenti di piccole somme effettuati in favore di vari appartenenti alla Polizia di Stato - pur in assenza di esplicite richieste da parte di questi ultimi - da un imprenditore operante nel settore del trasporto di materiali al fine di evitare controlli pretestuosi ed assillanti dei propri mezzi, dopo che uno degli operanti, nel corso di un incontro, gli aveva fatto capire che "pagando qualcosa" avrebbe potuto rendere i controlli "meno pressanti").

Commentari3

  • 1Art. 317 - Concussione (1)
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    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Sez. 6, 10278/2019). Ai fini della configurabilità del delitto di concussione non rileva la portata più o meno coartante della minaccia, ma l'ingiustizia del male …

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    La massima Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si …

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    La massima La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2014, n. 37475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37475
Data del deposito : 21 gennaio 2014

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