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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 3148/2023 di Ruolo Generale il vertente t r a rappresentato e difeso dall'avv. DIFRANCESCO FABIO e Parte_1
dall'avv. DI LULLO PAOLO
- parte attrice -
e e , nella loro qualità di eredi di CP_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. VICARIO CRISTINA Persona_1
- parte convenuta –
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Causa rimessa in decisione all'udienza del 25.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: accertata la violazione, da parte del convenuto, del disposto di cui alla sentenza n. 21/2005 del Tribunale di Udine e accertato che le immissioni nocive provenienti dal fondo del convenuto superano la normale tollerabilità, inibirsi le condotte contrarie a tali obblighi;
Sempre nel merito: condannarsi il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori per le ragioni esposte in atto di citazione,
da quantificarsi nella somma di € 20.000,00 o comunque in quella, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia e da determinarsi in corso di causa, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Sempre nel merito: condannarsi il convenuto ex art. 614
bis c.p.c. al risarcimento del danno, in favore degli attori, per ogni violazione dell'obbligo sancito dalla sentenza n. 21/2005 del tribunale di Udine o comunque per ogni violazione dell'emanando divieto. Spese e compensi della negoziazione assistita e di causa interamente rifusi. In via istruttoria: ammettersi, laddove già non assunta, prova per interrogatorio formale e per testi dedotta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.,
nonché, in ipotesi di ammissione di ulteriori prove avversarie, la già richiesta prova contraria. Si indicano a testi su tali capitoli i sigg.ri: c/o A&D Servizi Testimone_1
Immobiliari, via Cjavescis 7, Udine;
geom. , con studio in via dei Molini Persona_2
62, Udine;
da Pagnacco;
c/o Serramenti Corubolo di Testimone_2 Testimone_3
EG (UD). Disporsi l'acquisizione del DVD contenente fotografie e videoriprese dei luoghi già allegato sub doc. 6 nel fascicolo di causa, comunque depositato nel fascicolo telematico sub docc. 14 e 15.
Per parte convenuta:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria reietta, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: I IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora e per l'effetto dichiarare Parte_2
inammissibile la domanda dalla stessa azionata. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria reietta, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti
2 successivi depositati nell'interesse del signor IN OGNI CASO: Parte_3
con vittoria di spese e compensi della negoziazione assistita e del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze formulate in sede di comparsa di costituzione e memorie autorizzate ex art. 171 ter c.1 nn.
2-3 c.p.c. e non ammesse dal G.I
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 i sigg.ri e Parte_1 [...]
rispettivamente proprietario e possessore dell'immobile sito in Udine, via Pt_2
Baldasseria Bassa 134/16, convenivano in giudizio il proprietario del fondo confinante, sig. , lamentando immissioni nocive provenienti dal camino di Parte_3 fuoriuscita dei fumi di combustione di un caminetto a legna situato nella sua abitazione.
Esponevano che tra le parti era già intervenuta la sentenza del Tribunale di Udine n. 21 del 2005, che aveva condannato il sig. al corretto utilizzo del caminetto i cui CP_2 fumi provocavano dette immissioni, le quali, tuttavia, nel corso degli anni non erano mai cessate ed erano divenute intollerabili. Chiedevano pertanto una pronuncia inibitoria delle immissioni, nonché il risarcimento del danno, da quantificarsi nei costi necessari alla realizzazione di un manufatto di protezione dalla caduta di residui carboniosi sul proprio fondo.
Si costituiva in giudizio il convenuto negando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda. In corso di causa, a seguito del decesso del convenuto, venivano citati e si costituivano i suoi eredi, sig.re e che ne CP_3 Controparte_2 facevano proprie le difese. La causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali ed è pervenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle difese conclusive.
II) Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione svolta dalla difesa dei convenuti relativa alla legittimazione attiva.
A tal proposito si ricorda che la richiesta di lavori di insonorizzazione o di altri accorgimenti tecnici viene qualificata dalla Corte come mero strumento per far cessare la lesione dei diritti personali, e non come esercizio di un'azione reale sulla proprietà. In tale prospettiva, si ribadisce – richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito –
3 che «l'art. 844 c.c. deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento e che la tutela contro le immissioni intollerabili non spetta esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale, ma anche a chi, pur privo di diritti reali sull'immobile, subisca un pregiudizio diretto e immediato alla propria salute e alla propria qualità della vita»
(Cass. civ., ord. n. 33966/2023; Corte d'Appello Firenze n. 591/2018).
Nel caso concreto è pacifico che la sig.ra abiti stabilmente nell'appartamento Pt_2 interessato dalle immissioni, insieme al proprio nucleo familiare, pur essendo l'unità immobiliare intestata al figlio. Si deve in conclusione escludere che tale circostanza possa privarla della legittimazione ad agire per ottenere sia la cessazione delle immissioni sia il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione dei diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
III) Nel merito, si rileva che dalle dichiarazioni rese dai testimoni nella fase istruttoria è risultato provato che dalla stufa di proprietà del convenuto fuoriescono residui carboniosi che cadono nella pertinenza esterna dell'immobile abitato dagli attori e di proprietà del sig. Parte_1
Il teste , cognato della sig.ra ricordava che in alcune occasioni Testimone_3 Pt_2 aveva assistito alla fuoriuscita di fumo e fuliggine dal camino dei convenuti e dichiarava: «Ho assistito a tali fatti nelle occasioni in cui d'inverno mi trovavo nell'abitazione della sig.ra che vedo sporadicamente. L'ultimo episodio a cui ho Pt_2 assistito risale a più di un anno fa. Ho visto del fumo e della fuliggine che usciva dal camino del sig. . Sono sicuro fosse casa sua perché lo conoscevo. Mi recavo CP_2 da mia cognata circa 1 o 2 volte l'anno, non sempre d'inverno. Quando ho assistito a tali episodi, mi trovavo nel retro della casa di , precisamente nel giardino. Preciso Pt_2 che la fuliggine si depositava sulla tenda parasole, sui muretti e sul pavimento».
Un tanto ha trovato conferma in quanto ricordato dalla teste secondo Testimone_2 cui «da sempre sono andata a casa della sig.ra con una frequenza Pt_2 bimestrale/trimestrale. Circa 6 anni fa, la sig.ra mi fece notare che il camino del Pt_2 sig. emanava fumo e fuliggine che ricadeva nel suo giardino. L'ultima volta CP_2 in cui ho visto questi fatti risale a un'epoca antecedente al marzo 2020 (mi trovavo fuori nel giardino di proprietà della sig.ra sul retro della casa). Nella primavera del Pt_2
2024 sono andata a casa sua e ho visto solo la fuliggine appoggiata a terra e sui muretti
4 (mi trovavo appoggiata sul davanzale della veranda posta sul retro della casa)».
A non diverse conclusioni possono portare i ricordi dei testi introdotti dei convenuti, i quali hanno riferito sulla pulizia della stufa a cui avrebbero assistito due volte a settimana, senza però saper riferire nulla in merito alle giornate in cui non si trovano presso l'abitazione, e sugli ordini della legna che verrebbe utilizzata come combustibile del caminetto.
Tali dichiarazioni, del resto, non escludono che i convenuti utilizzino anche altre forme di combustibile che in linea teorica potrebbero causare le immissioni denunciate.
Anche le dichiarazioni rese dalla sig.ra la quale ha riferito di non aver Testimone_4 mai assistito ai fatti denunciati dagli attori seppur frequenti i luoghi dei fatti con una certa assiduità (due volte a settimana), risultano superate da quanto accertato dal CTP attoreo, ing. , il quale durante il sopralluogo del 23.02.2025 ha Persona_2 documentato la presenza di fuliggine e di materiale espulso dal camino dei convenuti.
Si deve poi ricordare che le immissioni qui denunciate erano già state valutate nella sentenza del Tribunale di Udine n. 21 del 2005, più volte richiamata, e secondo tale provvedimento, che ha trovato fondamento nella CTU svolta in quel processo, il
Giudice ha affermato che si trattasse di «verificare se si siano avvenute (e si possano avere in futuro) immissioni moleste, a prescindere dal fatto che esse siano imputabili ad un oggettivo mancato rispetto delle distanze minime, ovvero ad un soggettivo comportamento d'uso negligente od imprudente da parte del proprietario dell'impianto.
Naturalmente, stante l'oggettiva liceità del caminetto, non potrà essere accolta la domanda di condanna del convenuto alla sua rimozione, ma sorte diversa potrà essere riservata alle subordinate domande di condanna ad un “utilizzo secondo le specifiche del costruttore” ed al risarcimento dei danni». il Giudice ha affermato che si trattasse “verificare se si siano avvenute (e si possano avere in futuro) immissioni moleste, a prescindere dal fatto che esse siano imputabili ad un oggettivo mancato rispetto delle distanze minime, ovvero ad un soggettivo comportamento d'uso negligente od imprudente da parte del proprietario dell'impianto.
Naturalmente, stante l'oggettiva liceità del caminetto, non potrà essere accolta la domanda di condanna del convenuto alla sua rimozione, ma sorte diversa potrà essere riservata alle subordinate domande di condanna ad un “utilizzo secondo le specifiche del costruttore” ed al risarcimento dei danni. In effetti, il c.t.u. ha rilevato che l'utilizzo
5 di adeguato combustibile ligneo, l'utilizzo di una quantità idonea di carica ed una periodica ripulitura della canna fumaria e degli organi del caminetto effettuata come da istruzioni del fabbricatore sono tutte condizioni “assolutamente indispensabili per un buon funzionamento dell'impianto installato” mentre, aggiunge il giudice, “che ciò non sia invece avvenuto, prima dell'instaurazione del presente processo, risulta da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti. Innanzitutto gli attori hanno prodotto documentazione fotografica, dichiarazioni scritte di persone intervenute e addirittura reperti di residui solidi di combustione che confermano la presenza di fuliggine nella loro. Il c.t.u. ha poi riscontrato e documentato fotograficamente la presenza di residui incombusti”. Aggiunge ancora il giudicante: “è del resto pacifico che – dopo il primo sopralluogo del c.t.u. e prima della prova sperimentale sugli effetti dell'uso del caminetto – il convenuto ha effettuato la pulizia del camino (v. pag. 7 della relazione del c.t.u.), senza la quale è verosimile che anche il calore immesso nell'abitazione dei vicini sia stato in passato superiore a quello (perfettamente tollerabile) riscontrato dal
c.t.u.”. Conclude la sentenza: “In conclusione, proprio la non dannosità del caminetto se utilizzato e pulito correttamente, unita al riscontrato precedente verificarsi di immissioni dannose (per quanto riguarda la fuliggine e i residui incombusti, il che rende verosimili anche le immissioni di calore), dimostra incontrovertibilmente che
l'uso del camino da parte del convenuto non deve essere stato sempre corretto, o per quanto riguarda la quantità e la qualità del combustibile o per quanto riguarda le periodiche ripuliture. Ciò giustifica sia l'interesse di parte attrice a chiedere la condanna ad un particolare facere (nonostante attualmente non si riscontrino inconvenienti), sia la fondatezza della domanda stessa”.
Dalla relazione del CTP in atti, in particolare dal corredo fotografico allegato, appare verosimile che i fori alla tenda denunciati e riportati nelle fotografie siano riconducibili alla caduta di materiale di scarto della combustione del camino. Tale conclusione si ricava dal raffronto tra il materiale di scarto fotografato e la tipologia dei danneggiamenti, caratterizzati da bruciature sui contorni.
La difesa dei convenuti non ha indicato altre possibili cause, né tali danneggiamenti possono essere ricondotti all'usura dei beni o alla permanenza della tenda aperta per lunghi periodi.
IV)Quanto alla quantificazione del danno, e con riferimento alla domanda di
6 risarcimento del danno quantificato nel costo necessario per costruzione di un manufatto di protezione dalla caduta di residui carboniosi, un suo riconoscimento integrerebbe un indebito arricchimento , atteso il valore stimato di € 12.800,00, sicuramente superiore a quello della tenda oggi esistente.
Con riferimento al danno da mancato godimento dell'immobile, considerato che gli attori hanno denunciato di non poter utilizzare la zona esterna per attività di svago e che tali circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi, anche di parte convenuta, si ritiene equa la quantificazione in € 3.000,00, richiamando il criterio già adottato dalla sentenza n. 21 del 2005.
La precedente sentenza prendeva in esame un periodo di cinque anni (dal 1998 al 2003), liquidando il risarcimento in € 500,00 per anno. Nel caso in esame, sulla base delle testimonianze, in particolare della sig.ra si può ritenere provata un'immissione Tes_2 illegittima a partire dal 2019. In assenza di altri elementi, si stima equitativamente il risarcimento in € 3.000,00.
La teste, infatti, riferiva :“Circa 6 anni fa, la sig.ra mi fece notare che il Pt_2 camino del sig. emanava fumo e fuliggine che ricadeva nel suo giardino. CP_2
L'ultima volta in cui ho visto questi fatti, risale a un'epoca antecedente al marzo 2020
(mi trovavo fuori nel giardino di proprietà della sig.ra sul retro della casa). Pt_2
Nella primavera del 2024 sono andata a casa sua e ho visto solo la fuliggine appoggiata a terra e sui muretti (mi trovavo appoggiata sul davanzale della veranda posta sul retro della casa).
Non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 614-bis c.p.c. per le violazioni alla sentenza n. 21 del 2005 del Tribunale di Udine.
L'art. 614-bis c.p.c. prevede che, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su richiesta di parte, la somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Tale richiesta può essere accolta solo dal giudice della cognizione, come accessorio ad un provvedimento di condanna, e deve essere avanzata nel corso del giudizio finalizzato all'ottenimento di una condanna ad un fare infungibile o ad un non fare.
7 Nulla venne previsto nella sentenza n. 21 del 2005, pertanto la domanda deve essere rigettata.
Può invece essere accolta la domanda ex art. 614-bis c.p.c. svolta nel presente giudizio, con cui si è chiesta l'indicazione di una somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento. Tale somma si stima equo quantificare in € 20,00 per ogni violazione, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, atteso che il convenuto non dovrà apportare modifiche alla struttura, ma soltanto attenersi all'utilizzo della stufa secondo le istruzioni del costruttore, come già valutato nella sentenza n. 21 del 2005.
Nulla sarà infine dovuto per le spese di negoziazione assistita. Trattandosi di un danno emergente parte richiedente deve provarne l'effettivo esborso (Cassazione civile sez. III
– 07/09/2022, n. 26368).
In mancanza della prova del pagamento la domanda deve essere rigettata.
Il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delel spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3148/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la violazione, da parte del convenuto, del disposto di cui alla sentenza n. 21/2005 del Tribunale di Udine e accerta che le immissioni nocive provenienti dal fondo del convenuto superano la normale tollerabilità, inibendo le condotte contrarie a tali obblighi;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna le convenute, ex art. 614 bis c.p.c, al pagamento, in favore degli attori,
della somma di euro 20,00 per ogni violazione alla presente sentenza, dalla data della sua decisione:
8 4. rigetta la domanda di condanna al risarcimento per le spese di negoziazione;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Udine, il 09/12/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 3148/2023 di Ruolo Generale il vertente t r a rappresentato e difeso dall'avv. DIFRANCESCO FABIO e Parte_1
dall'avv. DI LULLO PAOLO
- parte attrice -
e e , nella loro qualità di eredi di CP_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. VICARIO CRISTINA Persona_1
- parte convenuta –
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Causa rimessa in decisione all'udienza del 25.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: accertata la violazione, da parte del convenuto, del disposto di cui alla sentenza n. 21/2005 del Tribunale di Udine e accertato che le immissioni nocive provenienti dal fondo del convenuto superano la normale tollerabilità, inibirsi le condotte contrarie a tali obblighi;
Sempre nel merito: condannarsi il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori per le ragioni esposte in atto di citazione,
da quantificarsi nella somma di € 20.000,00 o comunque in quella, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia e da determinarsi in corso di causa, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Sempre nel merito: condannarsi il convenuto ex art. 614
bis c.p.c. al risarcimento del danno, in favore degli attori, per ogni violazione dell'obbligo sancito dalla sentenza n. 21/2005 del tribunale di Udine o comunque per ogni violazione dell'emanando divieto. Spese e compensi della negoziazione assistita e di causa interamente rifusi. In via istruttoria: ammettersi, laddove già non assunta, prova per interrogatorio formale e per testi dedotta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.,
nonché, in ipotesi di ammissione di ulteriori prove avversarie, la già richiesta prova contraria. Si indicano a testi su tali capitoli i sigg.ri: c/o A&D Servizi Testimone_1
Immobiliari, via Cjavescis 7, Udine;
geom. , con studio in via dei Molini Persona_2
62, Udine;
da Pagnacco;
c/o Serramenti Corubolo di Testimone_2 Testimone_3
EG (UD). Disporsi l'acquisizione del DVD contenente fotografie e videoriprese dei luoghi già allegato sub doc. 6 nel fascicolo di causa, comunque depositato nel fascicolo telematico sub docc. 14 e 15.
Per parte convenuta:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria reietta, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: I IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora e per l'effetto dichiarare Parte_2
inammissibile la domanda dalla stessa azionata. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria reietta, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti
2 successivi depositati nell'interesse del signor IN OGNI CASO: Parte_3
con vittoria di spese e compensi della negoziazione assistita e del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze formulate in sede di comparsa di costituzione e memorie autorizzate ex art. 171 ter c.1 nn.
2-3 c.p.c. e non ammesse dal G.I
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 i sigg.ri e Parte_1 [...]
rispettivamente proprietario e possessore dell'immobile sito in Udine, via Pt_2
Baldasseria Bassa 134/16, convenivano in giudizio il proprietario del fondo confinante, sig. , lamentando immissioni nocive provenienti dal camino di Parte_3 fuoriuscita dei fumi di combustione di un caminetto a legna situato nella sua abitazione.
Esponevano che tra le parti era già intervenuta la sentenza del Tribunale di Udine n. 21 del 2005, che aveva condannato il sig. al corretto utilizzo del caminetto i cui CP_2 fumi provocavano dette immissioni, le quali, tuttavia, nel corso degli anni non erano mai cessate ed erano divenute intollerabili. Chiedevano pertanto una pronuncia inibitoria delle immissioni, nonché il risarcimento del danno, da quantificarsi nei costi necessari alla realizzazione di un manufatto di protezione dalla caduta di residui carboniosi sul proprio fondo.
Si costituiva in giudizio il convenuto negando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda. In corso di causa, a seguito del decesso del convenuto, venivano citati e si costituivano i suoi eredi, sig.re e che ne CP_3 Controparte_2 facevano proprie le difese. La causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali ed è pervenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle difese conclusive.
II) Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione svolta dalla difesa dei convenuti relativa alla legittimazione attiva.
A tal proposito si ricorda che la richiesta di lavori di insonorizzazione o di altri accorgimenti tecnici viene qualificata dalla Corte come mero strumento per far cessare la lesione dei diritti personali, e non come esercizio di un'azione reale sulla proprietà. In tale prospettiva, si ribadisce – richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito –
3 che «l'art. 844 c.c. deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento e che la tutela contro le immissioni intollerabili non spetta esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale, ma anche a chi, pur privo di diritti reali sull'immobile, subisca un pregiudizio diretto e immediato alla propria salute e alla propria qualità della vita»
(Cass. civ., ord. n. 33966/2023; Corte d'Appello Firenze n. 591/2018).
Nel caso concreto è pacifico che la sig.ra abiti stabilmente nell'appartamento Pt_2 interessato dalle immissioni, insieme al proprio nucleo familiare, pur essendo l'unità immobiliare intestata al figlio. Si deve in conclusione escludere che tale circostanza possa privarla della legittimazione ad agire per ottenere sia la cessazione delle immissioni sia il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione dei diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
III) Nel merito, si rileva che dalle dichiarazioni rese dai testimoni nella fase istruttoria è risultato provato che dalla stufa di proprietà del convenuto fuoriescono residui carboniosi che cadono nella pertinenza esterna dell'immobile abitato dagli attori e di proprietà del sig. Parte_1
Il teste , cognato della sig.ra ricordava che in alcune occasioni Testimone_3 Pt_2 aveva assistito alla fuoriuscita di fumo e fuliggine dal camino dei convenuti e dichiarava: «Ho assistito a tali fatti nelle occasioni in cui d'inverno mi trovavo nell'abitazione della sig.ra che vedo sporadicamente. L'ultimo episodio a cui ho Pt_2 assistito risale a più di un anno fa. Ho visto del fumo e della fuliggine che usciva dal camino del sig. . Sono sicuro fosse casa sua perché lo conoscevo. Mi recavo CP_2 da mia cognata circa 1 o 2 volte l'anno, non sempre d'inverno. Quando ho assistito a tali episodi, mi trovavo nel retro della casa di , precisamente nel giardino. Preciso Pt_2 che la fuliggine si depositava sulla tenda parasole, sui muretti e sul pavimento».
Un tanto ha trovato conferma in quanto ricordato dalla teste secondo Testimone_2 cui «da sempre sono andata a casa della sig.ra con una frequenza Pt_2 bimestrale/trimestrale. Circa 6 anni fa, la sig.ra mi fece notare che il camino del Pt_2 sig. emanava fumo e fuliggine che ricadeva nel suo giardino. L'ultima volta CP_2 in cui ho visto questi fatti risale a un'epoca antecedente al marzo 2020 (mi trovavo fuori nel giardino di proprietà della sig.ra sul retro della casa). Nella primavera del Pt_2
2024 sono andata a casa sua e ho visto solo la fuliggine appoggiata a terra e sui muretti
4 (mi trovavo appoggiata sul davanzale della veranda posta sul retro della casa)».
A non diverse conclusioni possono portare i ricordi dei testi introdotti dei convenuti, i quali hanno riferito sulla pulizia della stufa a cui avrebbero assistito due volte a settimana, senza però saper riferire nulla in merito alle giornate in cui non si trovano presso l'abitazione, e sugli ordini della legna che verrebbe utilizzata come combustibile del caminetto.
Tali dichiarazioni, del resto, non escludono che i convenuti utilizzino anche altre forme di combustibile che in linea teorica potrebbero causare le immissioni denunciate.
Anche le dichiarazioni rese dalla sig.ra la quale ha riferito di non aver Testimone_4 mai assistito ai fatti denunciati dagli attori seppur frequenti i luoghi dei fatti con una certa assiduità (due volte a settimana), risultano superate da quanto accertato dal CTP attoreo, ing. , il quale durante il sopralluogo del 23.02.2025 ha Persona_2 documentato la presenza di fuliggine e di materiale espulso dal camino dei convenuti.
Si deve poi ricordare che le immissioni qui denunciate erano già state valutate nella sentenza del Tribunale di Udine n. 21 del 2005, più volte richiamata, e secondo tale provvedimento, che ha trovato fondamento nella CTU svolta in quel processo, il
Giudice ha affermato che si trattasse di «verificare se si siano avvenute (e si possano avere in futuro) immissioni moleste, a prescindere dal fatto che esse siano imputabili ad un oggettivo mancato rispetto delle distanze minime, ovvero ad un soggettivo comportamento d'uso negligente od imprudente da parte del proprietario dell'impianto.
Naturalmente, stante l'oggettiva liceità del caminetto, non potrà essere accolta la domanda di condanna del convenuto alla sua rimozione, ma sorte diversa potrà essere riservata alle subordinate domande di condanna ad un “utilizzo secondo le specifiche del costruttore” ed al risarcimento dei danni». il Giudice ha affermato che si trattasse “verificare se si siano avvenute (e si possano avere in futuro) immissioni moleste, a prescindere dal fatto che esse siano imputabili ad un oggettivo mancato rispetto delle distanze minime, ovvero ad un soggettivo comportamento d'uso negligente od imprudente da parte del proprietario dell'impianto.
Naturalmente, stante l'oggettiva liceità del caminetto, non potrà essere accolta la domanda di condanna del convenuto alla sua rimozione, ma sorte diversa potrà essere riservata alle subordinate domande di condanna ad un “utilizzo secondo le specifiche del costruttore” ed al risarcimento dei danni. In effetti, il c.t.u. ha rilevato che l'utilizzo
5 di adeguato combustibile ligneo, l'utilizzo di una quantità idonea di carica ed una periodica ripulitura della canna fumaria e degli organi del caminetto effettuata come da istruzioni del fabbricatore sono tutte condizioni “assolutamente indispensabili per un buon funzionamento dell'impianto installato” mentre, aggiunge il giudice, “che ciò non sia invece avvenuto, prima dell'instaurazione del presente processo, risulta da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti. Innanzitutto gli attori hanno prodotto documentazione fotografica, dichiarazioni scritte di persone intervenute e addirittura reperti di residui solidi di combustione che confermano la presenza di fuliggine nella loro. Il c.t.u. ha poi riscontrato e documentato fotograficamente la presenza di residui incombusti”. Aggiunge ancora il giudicante: “è del resto pacifico che – dopo il primo sopralluogo del c.t.u. e prima della prova sperimentale sugli effetti dell'uso del caminetto – il convenuto ha effettuato la pulizia del camino (v. pag. 7 della relazione del c.t.u.), senza la quale è verosimile che anche il calore immesso nell'abitazione dei vicini sia stato in passato superiore a quello (perfettamente tollerabile) riscontrato dal
c.t.u.”. Conclude la sentenza: “In conclusione, proprio la non dannosità del caminetto se utilizzato e pulito correttamente, unita al riscontrato precedente verificarsi di immissioni dannose (per quanto riguarda la fuliggine e i residui incombusti, il che rende verosimili anche le immissioni di calore), dimostra incontrovertibilmente che
l'uso del camino da parte del convenuto non deve essere stato sempre corretto, o per quanto riguarda la quantità e la qualità del combustibile o per quanto riguarda le periodiche ripuliture. Ciò giustifica sia l'interesse di parte attrice a chiedere la condanna ad un particolare facere (nonostante attualmente non si riscontrino inconvenienti), sia la fondatezza della domanda stessa”.
Dalla relazione del CTP in atti, in particolare dal corredo fotografico allegato, appare verosimile che i fori alla tenda denunciati e riportati nelle fotografie siano riconducibili alla caduta di materiale di scarto della combustione del camino. Tale conclusione si ricava dal raffronto tra il materiale di scarto fotografato e la tipologia dei danneggiamenti, caratterizzati da bruciature sui contorni.
La difesa dei convenuti non ha indicato altre possibili cause, né tali danneggiamenti possono essere ricondotti all'usura dei beni o alla permanenza della tenda aperta per lunghi periodi.
IV)Quanto alla quantificazione del danno, e con riferimento alla domanda di
6 risarcimento del danno quantificato nel costo necessario per costruzione di un manufatto di protezione dalla caduta di residui carboniosi, un suo riconoscimento integrerebbe un indebito arricchimento , atteso il valore stimato di € 12.800,00, sicuramente superiore a quello della tenda oggi esistente.
Con riferimento al danno da mancato godimento dell'immobile, considerato che gli attori hanno denunciato di non poter utilizzare la zona esterna per attività di svago e che tali circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi, anche di parte convenuta, si ritiene equa la quantificazione in € 3.000,00, richiamando il criterio già adottato dalla sentenza n. 21 del 2005.
La precedente sentenza prendeva in esame un periodo di cinque anni (dal 1998 al 2003), liquidando il risarcimento in € 500,00 per anno. Nel caso in esame, sulla base delle testimonianze, in particolare della sig.ra si può ritenere provata un'immissione Tes_2 illegittima a partire dal 2019. In assenza di altri elementi, si stima equitativamente il risarcimento in € 3.000,00.
La teste, infatti, riferiva :“Circa 6 anni fa, la sig.ra mi fece notare che il Pt_2 camino del sig. emanava fumo e fuliggine che ricadeva nel suo giardino. CP_2
L'ultima volta in cui ho visto questi fatti, risale a un'epoca antecedente al marzo 2020
(mi trovavo fuori nel giardino di proprietà della sig.ra sul retro della casa). Pt_2
Nella primavera del 2024 sono andata a casa sua e ho visto solo la fuliggine appoggiata a terra e sui muretti (mi trovavo appoggiata sul davanzale della veranda posta sul retro della casa).
Non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 614-bis c.p.c. per le violazioni alla sentenza n. 21 del 2005 del Tribunale di Udine.
L'art. 614-bis c.p.c. prevede che, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su richiesta di parte, la somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Tale richiesta può essere accolta solo dal giudice della cognizione, come accessorio ad un provvedimento di condanna, e deve essere avanzata nel corso del giudizio finalizzato all'ottenimento di una condanna ad un fare infungibile o ad un non fare.
7 Nulla venne previsto nella sentenza n. 21 del 2005, pertanto la domanda deve essere rigettata.
Può invece essere accolta la domanda ex art. 614-bis c.p.c. svolta nel presente giudizio, con cui si è chiesta l'indicazione di una somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento. Tale somma si stima equo quantificare in € 20,00 per ogni violazione, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, atteso che il convenuto non dovrà apportare modifiche alla struttura, ma soltanto attenersi all'utilizzo della stufa secondo le istruzioni del costruttore, come già valutato nella sentenza n. 21 del 2005.
Nulla sarà infine dovuto per le spese di negoziazione assistita. Trattandosi di un danno emergente parte richiedente deve provarne l'effettivo esborso (Cassazione civile sez. III
– 07/09/2022, n. 26368).
In mancanza della prova del pagamento la domanda deve essere rigettata.
Il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delel spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3148/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la violazione, da parte del convenuto, del disposto di cui alla sentenza n. 21/2005 del Tribunale di Udine e accerta che le immissioni nocive provenienti dal fondo del convenuto superano la normale tollerabilità, inibendo le condotte contrarie a tali obblighi;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna le convenute, ex art. 614 bis c.p.c, al pagamento, in favore degli attori,
della somma di euro 20,00 per ogni violazione alla presente sentenza, dalla data della sua decisione:
8 4. rigetta la domanda di condanna al risarcimento per le spese di negoziazione;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Udine, il 09/12/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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