CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21225 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 13/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, con efficacia ex tunc, l'affidamento in prova terapeutico concesso ad XXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 7 luglio 2025. A ragione della decisione osserva che le plurime segnalazioni negative attestano il completo fallimento dell'esperimento. Il condannato aveva posto in essere plurimi comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura, tenendo un atteggiamento del tutto antinomico rispetto alla finalità rieducative. Non rileva la nota con cui la struttura comunitaria, che in un primo tempo aveva riconosciuto la propria incapacità a fronteggiare le gravi violazioni delle regole della struttura da parte del XXXXXXXX richiedendone l'immediato allontanamento, aveva espresso la disponibilità a proseguire il trattamento terapeutico. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21225 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 La revoca doveva essere disposta con effetto retroattivo in considerazione della gravità, oggettiva e soggettiva, del comportamento complessivamente dal condannato sin dall'inizio nell'esperimento. 2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, 27 Cost. e 13 Ord. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata si è discostata dal principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca dell'affidamento in prova terapeutico non può essere disposta automaticamente in presenza di violazioni delle prescrizioni, ma solo se da esse può desumersi l’inidoneità dell’affidamento a perseguire la finalità di risocializzazione. In quest’ottica, il Tribunale, ai fini della valutazione del fallimento del percorso, avrebbe dovuto attribuire adeguata rilevanza alle valutazioni dell'equipe circa l'opportunità del proseguimento della misura alternativa, che, per un rilevante periodo, era stata eseguita regolarmente, con l'osservanza di tutte le prescrizioni e la fruizione di due permessi premio nonostante le gravi condizioni cliniche del XXXXXXXX. Ha, invece, enfatizzato la ricaduta nel consumo degli stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta e illogicità della motivazione in relazione alla decorrenza ex tunc della revoca nonché violazione di legge in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale, in violazione dei principi stabiliti anche dalla Corte costituzionale, ha disposto la revoca con efficacia ex tunc, ripristinando l'originale rapporto punitivo, in modo automatico, senza considerare i progressi trattamentali, le valutazioni positive dell'equipe, la disponibilità del condannato a proseguire la misura nella struttura comunitaria, dichiaratasi disponibile, e la concreta afflittività che aveva caratterizzato le modalità esecutive dell’affidamento in regime comunitario. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è passibile di rigetto. 1. La prima censura, relativa ai presupposti della revoca della misura alternativa, è priva di fondamento.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come correttamente ricordato dal ricorrente, non è rapportato dall'ordinamento alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che la violazione commessa 2 costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (tra le altre, Sez. 1, 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, [...], Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, [...], Rv. 256479). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47 Ord. Pen., comma 11, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ed è anche correlato con l'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la .definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, [...], Rv. 250824, e, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, tra le altre, Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, [...], Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, [...], Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, [...], Rv. 201368).
1.2. Poiché il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova alla luce della condotta tenuta dal condannato nel corso della misura, il Tribunale nel giudizio sulla sussistenza dei presupposti è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, laddove per stabilirne l'esito deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/6/2010, [...], Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/2/2000, Cornerò, Rv. 215706 - 01).
1.3. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza ha, con argomenti non manifestamente illogici, disposto la revoca della misura alternativa, apprezzando la gravità delle violazioni delle prescrizioni (possesso di stupefacente, positività alla cocaina, allontanamento abusivo dalla struttura che lo ospitava) e la loro ripetizione nel tempo nonostante le diffide ed le segnalazioni e ritenendo tali incontestati elementi fattuali, nel loro complesso, del tutto incompatibili con la prosecuzione dell’affidamento terapeutico comunitario. A tali argomentazioni la difesa del ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare un diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali già considerati recessivi e prospettandone una lettura alternativa indicata come più plausibile. 2. Il secondo motivo, incentrato sulla decorrenza della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, è parimenti infondato.
2.1. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 343 del 1987, nel dichiarare 3 l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 Ord. pen. nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca per il fallimento dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tenendo conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto dovesse ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si sarebbe posto in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria che, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato andasse in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe introdotto ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e avrebbe finito per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. Il Giudice delle leggi ha, quindi, omesso di prendere posizione in favore di una piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato 4 nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Costituzionale, sentenza n. 343 del 29/10/1987).
2.2. La giurisprudenza di legittimità, in sintonia con le coordinate fissate dalla Corte costituzionale, ha fissato il principio per cui, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve espressamente motivare, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e 3 la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, [...], Rv. 259474- 01). Conseguentemente la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), nell'esercizio di un ampio potere discrezionale, potrà essere disposta quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l'inesistente adesione al processo rieducativo (v. Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, [...]).
2.3. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, seguendo un iter motivazionale che non presta il fianco alle proposte censure. Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato, nel giudizio fallimentare in toto formulato sulla prova accordata al condannato, la gravità delle violazioni delle prescrizioni, di cui egli si era reso responsabile, peraltro compiendone un'analitica descrizione utile a stigmatizzarne l'incompatibilità con la prosecuzione della misura, nonché il ridotto carattere afflittivo del regime di affidamento svoltosi regolarmente in assenza di trasgressioni per un periodo molto limitato (dal 7 luglio al 17 ottobre 2025) . 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, con efficacia ex tunc, l'affidamento in prova terapeutico concesso ad XXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 7 luglio 2025. A ragione della decisione osserva che le plurime segnalazioni negative attestano il completo fallimento dell'esperimento. Il condannato aveva posto in essere plurimi comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura, tenendo un atteggiamento del tutto antinomico rispetto alla finalità rieducative. Non rileva la nota con cui la struttura comunitaria, che in un primo tempo aveva riconosciuto la propria incapacità a fronteggiare le gravi violazioni delle regole della struttura da parte del XXXXXXXX richiedendone l'immediato allontanamento, aveva espresso la disponibilità a proseguire il trattamento terapeutico. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21225 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 La revoca doveva essere disposta con effetto retroattivo in considerazione della gravità, oggettiva e soggettiva, del comportamento complessivamente dal condannato sin dall'inizio nell'esperimento. 2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, 27 Cost. e 13 Ord. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata si è discostata dal principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca dell'affidamento in prova terapeutico non può essere disposta automaticamente in presenza di violazioni delle prescrizioni, ma solo se da esse può desumersi l’inidoneità dell’affidamento a perseguire la finalità di risocializzazione. In quest’ottica, il Tribunale, ai fini della valutazione del fallimento del percorso, avrebbe dovuto attribuire adeguata rilevanza alle valutazioni dell'equipe circa l'opportunità del proseguimento della misura alternativa, che, per un rilevante periodo, era stata eseguita regolarmente, con l'osservanza di tutte le prescrizioni e la fruizione di due permessi premio nonostante le gravi condizioni cliniche del XXXXXXXX. Ha, invece, enfatizzato la ricaduta nel consumo degli stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta e illogicità della motivazione in relazione alla decorrenza ex tunc della revoca nonché violazione di legge in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale, in violazione dei principi stabiliti anche dalla Corte costituzionale, ha disposto la revoca con efficacia ex tunc, ripristinando l'originale rapporto punitivo, in modo automatico, senza considerare i progressi trattamentali, le valutazioni positive dell'equipe, la disponibilità del condannato a proseguire la misura nella struttura comunitaria, dichiaratasi disponibile, e la concreta afflittività che aveva caratterizzato le modalità esecutive dell’affidamento in regime comunitario. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è passibile di rigetto. 1. La prima censura, relativa ai presupposti della revoca della misura alternativa, è priva di fondamento.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come correttamente ricordato dal ricorrente, non è rapportato dall'ordinamento alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che la violazione commessa 2 costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (tra le altre, Sez. 1, 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, [...], Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, [...], Rv. 256479). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47 Ord. Pen., comma 11, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ed è anche correlato con l'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la .definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, [...], Rv. 250824, e, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, tra le altre, Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, [...], Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, [...], Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, [...], Rv. 201368).
1.2. Poiché il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova alla luce della condotta tenuta dal condannato nel corso della misura, il Tribunale nel giudizio sulla sussistenza dei presupposti è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, laddove per stabilirne l'esito deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/6/2010, [...], Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/2/2000, Cornerò, Rv. 215706 - 01).
1.3. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza ha, con argomenti non manifestamente illogici, disposto la revoca della misura alternativa, apprezzando la gravità delle violazioni delle prescrizioni (possesso di stupefacente, positività alla cocaina, allontanamento abusivo dalla struttura che lo ospitava) e la loro ripetizione nel tempo nonostante le diffide ed le segnalazioni e ritenendo tali incontestati elementi fattuali, nel loro complesso, del tutto incompatibili con la prosecuzione dell’affidamento terapeutico comunitario. A tali argomentazioni la difesa del ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare un diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali già considerati recessivi e prospettandone una lettura alternativa indicata come più plausibile. 2. Il secondo motivo, incentrato sulla decorrenza della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, è parimenti infondato.
2.1. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 343 del 1987, nel dichiarare 3 l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 Ord. pen. nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca per il fallimento dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tenendo conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto dovesse ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si sarebbe posto in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria che, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato andasse in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe introdotto ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e avrebbe finito per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. Il Giudice delle leggi ha, quindi, omesso di prendere posizione in favore di una piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato 4 nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Costituzionale, sentenza n. 343 del 29/10/1987).
2.2. La giurisprudenza di legittimità, in sintonia con le coordinate fissate dalla Corte costituzionale, ha fissato il principio per cui, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve espressamente motivare, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e 3 la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, [...], Rv. 259474- 01). Conseguentemente la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), nell'esercizio di un ampio potere discrezionale, potrà essere disposta quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l'inesistente adesione al processo rieducativo (v. Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, [...]).
2.3. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, seguendo un iter motivazionale che non presta il fianco alle proposte censure. Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato, nel giudizio fallimentare in toto formulato sulla prova accordata al condannato, la gravità delle violazioni delle prescrizioni, di cui egli si era reso responsabile, peraltro compiendone un'analitica descrizione utile a stigmatizzarne l'incompatibilità con la prosecuzione della misura, nonché il ridotto carattere afflittivo del regime di affidamento svoltosi regolarmente in assenza di trasgressioni per un periodo molto limitato (dal 7 luglio al 17 ottobre 2025) . 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5