Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21225
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, 27 Cost. e 13 Ord. pen.

    Il Tribunale ha disposto la revoca della misura alternativa apprezzando la gravità delle violazioni delle prescrizioni (possesso di stupefacente, positività alla cocaina, allontanamento abusivo dalla struttura) e la loro ripetizione nel tempo, ritenendole incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento terapeutico comunitario.

  • Rigettato
    Manifesta e illogicità della motivazione in relazione alla decorrenza ex tunc della revoca nonché violazione di legge in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte Costituzionale ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca, deve procedere a determinare la residua pena detentiva da espiare sulla base di una valutazione discrezionale che consideri la durata delle limitazioni patite e il comportamento tenuto durante l'intero esperimento. Il Tribunale ha correttamente valorizzato la gravità delle violazioni e il ridotto carattere afflittivo del regime di affidamento svolto regolarmente per un periodo molto limitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21225
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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