Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di indagini preliminari, il termine previsto per il loro compimento, nel caso in cui dopo nuove indagini ed emergenze si è proceduto a nuova iscrizione a registro generale, decorre dalla data relativa all'ultima iscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/1999, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 10.2.1999
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " Ennio Malzone " N. 429
3. " Benito De Grazia " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Malagnino " N. 48283/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TA UA UA JO nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 13.11.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Benito De Grazia Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 21.10.1998 il GIP presso il Tribunale di Bologna disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di TA YG AN SÈ, MB RI AL D'RO AN per varie ipotesi di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90 (in particolare per il primo: acquisto di 200 kg di marijuana, in Comacchio, inverno del 1998; detenzione a fine di spaccio di 50 kg di hashish e cessione di 5 Kg a CA DO in Comacchio, primavera del 1998; acquisto a fine di cessione a terzi di quantitativi di eroina superiori a mezzo chilogrammo, di un chilogrammo suddiviso con altri tre, in Ferrara e Ravenna, dall'inverno 1997 a marzo 1998.
Il TA YG avverso il provvedimento cautelare proponeva istanza di riesame al Tribunale di Bologna. Questi annullava l'ordinanza in relazione all'imputazione concernente la detenzione e cessione dell'hashish (capo n. 5 delle imputazioni) e la confermava in relazione alle altre imputazioni, ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna l'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo:
A) inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del CA perché rese nell'agosto del 1998, cioè quando abbondantemente era scaduto il termine annuale delle indagini preliminari, essendo stata a lui attribuite condotte penalmente rilevanti sin dalla prima operazione denominata Calemi I e non avendo il P.M. proceduto a nuova iscrizione nei suoi confronti a nuova vocazione della notizia di reato ne' richiesto la necessaria proroga delle indagini scadenti nei primi mesi del 1998;
B) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto effettuate con gli apparecchi in uso ai Carabinieri senza che fosse stata dimostrata l'urgenza delle operazioni e la non disponibilità della strumentazione nei locali della Procura della Repubblica;
C) mancanza di riscontri in ordine alle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti del Cavalcante, omessa considerazione della ritrattazione operata da BR NA in relazione alla cessione di kg. 200 di marijuana (capo 1), a mancanza di riscontri circa l'acquisto di eroina (capo 2).
Le prospettate censure non hanno concreto fondamento e ciò alla stregua delle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata. Se pure è vero, infatti, che il presente procedimento inerisce una complessa indagine avente ad oggetto lo smercio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di vario tipo (marijuana, hashish ed eroina) nella zona litoranea del ravennate e del ferrarese e in relazione alla quale in precedenza erano stati emessi provvedimenti restrittivi a carico di più persone poi annullati per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, pure è da evidenziare che l'attuale procedimento si fonda sulle dichiarazioni accusatorie del Cavalcante che in relazione alla menzionata attività di traffico nell'agosto del 1998 ha iniziato a collaborare, riferendo fatti delittuosi che non risultano oggetto, come osservato dal Tribunale del riesame, della primitiva indagine.
Di guisa che in relazione a questi non può ritenersi scaduto il termine annuale per l'espletamento delle indagini previsto dal 2^ comma dell'art. 405 cpp e per l'effetto ritenersi sussistente la dedotta inutilizabilità delle dichiarazioni del collaboratore, perché rese dopo l'anno dalla iscrizione dell'accusato nel registro degli indagati.
Dagli atti si rileva, per l'appunto, che nel 1998 è stato iscritto un nuovo numero di R.G.: accanto al n. 1690/97 vi è il n. 1728/98, entrambi i numeri risultanti dalla intestazione del procedimento. A tale riguardo vale il principio secondo il quale "nel caso in cui, dopo nuove indagini ed emergenze, si è proceduto a nuova iscrizione a R.G. - è il caso in questione - è della data relativa a quest'ultima che decorre il termine previsto per il compimento delle indagini. V. Cassazione Penale sez. V del 23.5.1992 n. 1152 RV 190428 e Cass. Pen. Sez. 1 del 7.4.1992 n. 1117 RV 190954. Ed è precisamente dall'agosto del 1998 che è stata attribuita al ricorrente una condotta penalmente rilevante e ciò per le specifiche accuse mosse dal Cavalcante. Nè in relazione alla credibilità di dette accuse può sostenersi la mancanza o contraddittorietà di motivazione.
Il Tribunale del riesame, invero, nel provvedimento impugnato ha fatto riferimento ad elementi attenenti alla credibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore, desumendoli dalle emergenze processuali acquisite in atti.
Come anche ha evidenziato la sussistenza di riscontri esterni emergenti dalle indagini espletate - appostamenti, intercettazioni ritenute valide dai provvedimenti del Tribunale della Libertà del giugno 1998 (prima fase).
In particolare, in relazione al capo 12 delle imputazioni - acquisto, con la mediazione di Cavalcante, di quantitativi superiori al mezzo kg di cocaina destinati alla cessione a terzi - il Tribunale ha sottolineato come le accuse del Cavalcante trovassero riscontro nelle frequentazioni fra il predetto, il TA, lo LI e NA ET richiamate nelle relazioni di servizio, come anche nelle dichiarazioni di tale Cirelli Vinicio in altro procedimento - questi accostava al nome dello LI sui fornitore quello del TA YG e nella circostanza, pure riferita, circa il possesso da parte del PA di un'automobile Renault di colore scuro. Lo stesso Tribunale in relazione al capo 4 - detenzione a fine di spaccio di kg 200 di marijuana - ha sottolineato, inoltre, come le dichiarazioni accusatorie trovassero puntuale conferma in quelle rese in altro procedimento da NA BR, imputato in reato connesso e a nulla rilevando la ritrattazione operata in modo generico e senza adeguate spiegazioni.
Elementi questi costituenti adeguato riscontro esterno alle dichiarazioni del collaborante, sicché non può ritenersi ne' che non sia stata motivata la sussistenza di gravi indizi ne' che la motivazione fosse contraddittoria.
Il ricorso va, quindi, rigettata e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Manda alla Cancelleria copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999