Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 2
In caso di omessa bollatura del libro giornale, la speciale scriminante prevista dall'art. 7, comma 4 ter, della legge 8 agosto 1994 n. 489, che considera come regolare la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, non è applicabile.
La contestazione dell'omessa tenuta del libro giornale comprende anche quella di omessa bollatura, così che non può affermarsi che sia intervenuta una immutazione sostanziale dell'accusa, tale da pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa, nel caso in cui il giudice condanni l'imputato per omessa bollatura dello stesso libro giornale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 26/11/1999
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere N. 3955
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 13137/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI AR, nata a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 4.11.1998 dal tribunale di Modica. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - Con sentenza del 4.11.1998 il tribunale di Modica ha dichiarato AR PR colpevole del reato di cui all'art. 1, comma 6, legge 516/1982, perché, quale titolare dell'omonima farmacia sita in
Donnalucata, fraz. di Scicli, non aveva tenuto il libro giornale per l'anno 1994. L'ha invece assolta dal reato di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della stessa legge, perché il fatto non sussiste. Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, il tribunale ha condannato l'imputata alla pena di lire 1.000.000 di ammenda, oltre alla pena accessoria di legge.
2. - Avverso la condanna ha proposto ricorso la stessa PR, deducendo manifesta illogicità di motivazione, violazione di norme processuali e di norme sostanziali.
In particolare lamenta: a) mancata correlazione tra imputazione e sentenza, giacché, pur essendo stata contestata solo la mancata tenuta del libro giornale, è stata condannata perché il libro giornale non era stato bollato nel periodo tra la data della prima operazione (7.1.1994) e quella del 19.1.1994; b) mancata applicazione dell'art. 7, comma ter, della legge 8.8.1994 n. 489, secondo cui la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici (come nel caso di specie) è considerata regolare;
c) mancata applicazione dell'art. 7 bis e dell'art. 7 ter della stessa legge 489/94, che hanno depenalizzato con effetto retroattivo la mancata o ritardata vidimazione del libro giornale.
Motivi della decisione
3. - La prima censura è infondata.
Secondo la giurisprudenza costante di questa corte, la correlazione tra l'imputazione e la sentenza manca solo quando tra il fatto contestato dal pubblico ministero e quello ritenuto in sentenza dal giudice vi sia un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, non quando intercorra invece un rapporto di continenza, nel senso che il fatto (maggiore) contestato comprenda quello (minore) ritenuto in sentenza.
Inoltre, si deve tener presente che la norma incriminatrice di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 516/1982, così come modificata dall'art. 1 del D.L. 16.3.1991, convertito in legge 15.5.1991 n. 154 (e quindi nel testo vigente all'epoca del fatto), da una parte punisce la mancata tenuta o conservazione di taluna delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro degli acquisti e registro dei corrispettivi), dall'altra considera espressamente non tenute le scritture contabili non bollate.
Ne deriva che se - come nella fattispecie di causa - il pubblico ministero contesta all'imputato la mancata tenuta del libro giornale, e il giudice condanna il medesimo per omessa bollatura dello stesso libro giornale, non può ravvisarsi difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Invero, il primo fatto, lungi dall'essere eterogeneo o incompatibile, è legalmente equiparato al secondo. Pertanto, deve concludersi che il primo fatto (omessa tenuta del libro contabile) comprende anche il secondo fatto (omessa bollatura), sicché non può affermarsi che sia intervenuta una immutazione sostanziale dell'accusa, tale da pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa (tanto più quando, come nella specie, l'imputata era presente all'istruzione dibattimentale).
4. - La seconda censura è ugualmente priva di fondamento giuridico. L'art. 7, comma 4 ter, della legge 8.8.1994 n. 489 considera come regolare la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici solo "allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". Nella fattispecie concreta questa condizione non si è verificata (v. pag. 9 della sentenza impugnata). Di più, non poteva verificarsi, considerato che la violazione accertata consisteva nel fatto che la bollatura del libro giornale era avvenuta solo il 19.1.1994, mentre le operazioni, plurime e rilevanti, risalivano sino al 7.1.1994: è evidente che l'eventuale aggiornamento del supporto magnetico al momento della ispezione fiscale (che avvenne il 17.2.1998) non poteva sanare la tardiva bollatura del libro cartaceo. In altri termini, in caso di omessa bollatura, la speciale "scriminante" prevista dal citato art. 7 per la regolare tenuta dei supporti magnetici, non è applicabile.
5 - Infine, è manifestamente infondata l'ultima censura. Com'è noto, con l'art. 7 bis della predetta legge 8.8.1994 n. 489, l'obbligo di vidimazione dei libri contabili è stato definitivamente soppresso;
ma resta pienamente in vigore l'obbligo della preventiva bollatura e numerazione. E per conseguenza viene depenalizzata la mancata vidimazione, ma non la mancata bollatura dei libri contabili. Verosimilmente il ricorrente confonde vidimazione e bollatura, che sono invece cose ben distinte. La vidimazione consiste nell'attestazione che l'ufficio del registro delle imprese o il notaio pongono in calce all'ultima scrittura eseguita sui registri contabili, allo scopo di certificare l'esistenza e la regolarità delle registrazioni effettuate, conferendo loro data certa. La bollatura, invece, compete sempre all'ufficio del registro o al notaio, ma consiste nella stampigliatura dei singoli fogli dei registri - contabili, nella numerazione progressiva delle pagine, nonché nella attestazione finale del numero complessivo delle pagine, della integrità delle stesse e della inesistenza di preventive scritturazioni. La vidimazione quindi è posteriore all'uso dei registri;
mentre la bollatura precede la loro messa in uso: e perciò è stata definita nella prassi - ma del tutto impropriamente - vidimazione iniziale (cfr. Cass. Sez. III, ud. 12.11.1999, D'Antuono).
6. - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000