Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 2
L'appello incidentale, di cui all'art. 595 cod. proc. pen., non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dal gravame principale, perché diversamente si vanificherebbe il sistema dei termini fissati tassativamente per proporre impugnazione e si perderebbe la stessa nozione di "incidentalità" della impugnazione.
La mancata indicazione nel verbale di udienza (nella specie, udienza preliminare) dell'ora di apertura e chiusura non è di per sè causa di nullità della procedura, fermo restando che l'udienza non può iniziare in ora diversa da quella stabilita; circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1998, n. 13403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13403 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 14/10/1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 1332
3. Dott. Antonio Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 11085/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) NI MI, n. a Civitavecchia l'11.7.1961 2) GA DO, n. a Nuoro il 13.8.1967
avverso la sentenza in data 25 novembre 1997 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udito per i ricorrenti l'avv. Antonio De Vita, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 10 ottobre 1997, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 22 febbraio 1995 del Tribunale di Civitavecchia, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, con la quale NI MI e GA DO erano stati assolti dal reato di tentata concussione (capo A, commesso in Ladispoli nell'agosto 1989) perché il fatto non costituisce reato, con condanna dei medesimi, appellanti incidentali, al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, gli imputati, denunciando, sotto vari profili, il difetto di motivazione e violazioni della legge processuale. Con un primo motivo, i ricorrenti denunciano la erronea mancata considerazione della circostanza per cui nell'agosto del 1989, data della presunta tentata concussione in danno di D'Ascanio Settimio, il CI e il PI non erano di servizio, come risultava dalla documentazione prodotta, tanto più che il PI, proveniente dalla scuola di Cesena, aveva prestato servizio con il CI per la prima volta in data 14 settembre 1989, sicché era da escludersi che essi avessero commesso il fatto loro addebitato, non potendosi ipotizzare che essi, in divisa, avessero utilizzato un'auto di servizio senza che di ciò fosse effettuata la consueta registrazione da parte del piantone della caserma.
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata indicazione dell'ora di apertura e di chiusura del verbale dell'udienza preliminare, alla quale non avevano partecipato ne' gli imputati ne' il difensore di fiducia, con la conseguenza che non era dato verificare se l'udienza in questione fosse stata tenuta nell'orario prefissato dal giudice. Con un terzo motivo, ci si duole della ritenuta inammissibilità dell'appello nella parte in cui esso ha investito il capo C (calunnia) a carico del solo PI, in ordine al quale il medesimo era stato assolto in primo grado, con statuizione confermata in appello, con la formula "perché il fatto non sussiste": in realtà l'imputato aveva un concreto interesse a vedersi assolto con la formula "per non aver commesso il fatto".
Infine si deduce la violazione di legge derivante dalla ritenuta erronea affermazione per cui l'appello incidentale avrebbe dovuto limitarsi ai capi e punti toccati dall'appello principale del pubblico ministero (capo A), dovendosi invece ritenere il contrario, come da prevalente giurisprudenza della Suprema Corte. Diritto
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto alle censure del PI attinenti alla statuizione di assoluzione per insussistenza del fatto relativamente al capo C (calunnia) appare preliminare, al di là dell'aspetto dell'interesse ad impugnare una simile statuizione, la considerazione che l'imputato non aveva proposto appello principale su tale capo della sentenza di primo grado e che, essendo l'appello del pubblico ministero limitato al capo A (tentata concussione), negli stessi limiti doveva ritenersi ammissibile l'appello incidentale, come esattamente ritenuto dalla Corte di appello.
È infatti principio ormai consolidato che l'appello incidentale non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dal gravame principale, perché diversamente si vanificherebbe il sistema dei termini fissati tassativamente per proporre impugnazione e si perderebbe la stessa nozione di "incidentalità" della impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 12 dicembre 1995, Giacomazzo, rv. 203709; Cass., Sez. III, 27 luglio 1994, Franini, rv. 198840;
Cass., Sez. III, 27 maggio 1993, Sembolini, rv. 194224). Relativamente al capo A, con il primo motivo, i ricorrenti tentano inammissibilmente di sovrapporre una loro interpretazione delle circostanze di fatto a quella fatta propria, con motivazione adeguata, logica e immune da vizi giuridici, dalla Corte di appello, che ha tra l'altro dato ampiamente conto del perché non fosse di alcun rilievo, a fronte delle risultanze offerte dalle fonti testimoniali attestanti la condotta tenuta dagli imputati, il dato relativo ai giorni e agli orari di servizio in cui erano formalmente impegnati in pattuglia i due appartenenti alla polizia di Stato. Quanto alla deduzione circa le pretese irregolarità che avevano inficiato la procedura in udienza preliminare, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la mancanza della indicazione nel verbale di udienza dell'ora di apertura e chiusura non è di per sè causa di nullità della procedura. L'invalidità può sussistere solo se, essendo stata l'udienza trattata in ora diversa da quella stabilita, le parti siano state impedite dal parteciparvi;
ma ciò non è stato affatto dedotto ne' tanto meno provato, come sarebbe ben stato possibile, tramite apposita certificazione di cancelleria, ove tale evenienza si fosse effettivamente verificata.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998