Sentenza 20 giugno 2002
Massime • 4
In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l'"id quod plerumque accidit", i dipendenti (pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato alla spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi; le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell'azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l'accessibilità della situazione di pericolo escludono l'imprevedibilità (e quindi l'abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell'ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso ad un dipendente che, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore, passando sulla sommità di grandi tini contenenti una soluzione di acido solforico, era caduto dentro un tino che presentava una apertura non adeguatamente protetta ne' segnalata).
La valutazione della idoneità di una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e in tal modo ad interrompere la prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici.
L'elezione di domicilio presso il difensore contenuta nella procura, ma sfornita di specificazioni topografiche, è valida in quanto destinata ad integrarsi con la indicazione del proprio studio effettuata dal difensore e ad individuare in tal modo il domicilio della parte.
L'eccezione di interruzione della prescrizione, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima della eccezione di prescrizione, con la conseguenza che deve ritenersi tempestivamente formulata l'eccezione di interruzione della prescrizione nell'ipotesi in cui il ricorrente, al fine di prevenire la relativa eccezione, abbia, con lo stesso atto introduttivo del giudizio, allegato espressamente l'esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione e abbia prodotto l'atto che documenta quel fatto, fermo restando che spetta al giudice di merito il compito di interpretare e qualificare l'eccezione tenendo conto del contenuto del relativo assunto, senza che possano derivare condizionamenti dalla formula adottata dalla parte, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
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- 1. L’exceptio di Interruzione della PrescrizioneAccesso limitatoCristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006
- 2. Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudiceAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9016 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' M REPUBBLICA ITALIANA IN NOTE DE ROPOLO ITAL0 90 1 6/0 2 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 1415 3/99 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere 15316/99 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cron.24523 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. - Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.14/01/02 ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: S.I.C.I.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BARILA' giusta delega in atti;
ricorrente MAY
contro
OL LI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 15316/99 proposto da: OL LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA 96 L. -1- TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
S.I.C.I.T. SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 50/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 05/10/98 R.G.N. 132/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 13 luglio 1996 il OR di Vicenza in funzione di giudice del Lavoro respinse la domanda di risarcimento del danno proposta da LI OL nei confronti della S.I.C.I.T. S.p.a., per l'infortunio occorsogli il 2 marzo 1985, quando, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione del nastro aereo di trasporto degli scarti di lavorazione della pelle, egli, passando sulla copertura di grandi tini (contenenti acido solforico in soluzione acquosa) e non accorgendosi della botola aperta sulla sommità di un contenitore, vi era caduto dentro, riportando, per le conseguenti ustioni, la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 19 %. Il OR, accogliendo le eccezioni di prescrizione e di decadenza in ordine alla domanda di Syplo risarcimento avente per oggetto il danno diverso dal danno biologico, aveva respinto l'eccezione stessa in relazione al danno biologico, ritenendo che il corso della prescrizione fosse stato interrotto dalla lettera inviata il 2 marzo 1992 dal legale alla società. Ritenendo tuttavia che l'evento era stato determinato da una condotta non imposta né giustificata dalle esigenze di lavoro, aveva tuttavia respinto la domanda anche in relazione al risarcimento del danno biologico. Con l'appello, il OL sostenne in primo luogo che, poiché il fatto era avvenuto mentre si stava recando nel magazzino per prelevare i bulloni necessari al suo lavoro, esisteva causale connessione fra il lavoro e l'evento; d'altro canto, l'accesso sulle coperture dei tini per la manutenzione dell'apertura e chiusura delle bocche di carico e scarico, nonché la manutenzione dei nastri trasportatori, era attività rientrante nella lavorazione aziendale;
ed il passaggio dal nastro trasportatore alla copertura dei tini, pur 3 non da altri eseguito, non costituiva comportamento imprevedibile: l'azienda era pertanto obbligata ad adottare le misure idonee a tutelare la sicurezza dei lavoratori, ed ad informare i dipendenti in ordine ai rischi esistenti nel portarsi sulla sommità dei contenitori, proibendone il transito. La società, costituendosi in giudizio, lamentò il fatto che il OR avesse ritenuto che la lettera del 3 febbraio 1992 avesse efficacia interruttiva, poiché da un canto l'esistenza di questa interruzione, non essendo stata eccepita dal lavoratore in primo grado e costituendo (quale controeccezione ежно all'eccezione proposta dalla società) un'eccezione in senso stretto, non poteva essere rilevata dal giudicante: né, d'altro canto, il contenuto della lettera era в idoneo all'interruzione. Con sentenza del 5 ottobre 1998 il Tribunale di Vicenza, parzialmente riformando la sentenza pretorile, dichiarò che la società era responsabile, per la misura del 60 %, nella determinazione dell'evento, e la condannò al pagamento dei conseguenti danni. Afferma il Tribunale che la lettera, esprimendo, pur con l'invito ad un accordo transattivo, l'intenzione di ottenere il risarcimento del danno, aveva, per il suo contenuto, efficacia interruttiva, tempestivamente dedotta nel primo grado del giudizio. Nel merito, con l'istruttoria era stato accertato che il OL, trovandosi sul nastro trasportatore per attività di manutenzione e dovendosi recare nel magazzino per prelevare dei bulloni, non era disceso a terra dal nastro stesso, bensì, percorrendo il nastro (utilizzato per trasportare gli scarti della lavorazione in un capannone ove erano collocati grandi tini contenenti acido solforico in soluzione acquosa), era passato sulla sommità di un tino, pensando poi di scendere diversamente a terra: non accorgendosi che la botola collocata sulla sommità del tino era aperta. vi era scivolato dentro. Era stato inoltre accertato che questo percorso (dal nastro trasportatore al coperchio del tino) non era stato eseguito da altri dipendenti. i quali per scendere dal nastro avevano sempre utilizzato l'apposita scaletta addossata al nastro stesso. Ciò premesso, il Tribunale richiama un principio di questa Corte, per cui сто le cautele imposte dalle norme di prevenzione sono in funzione del cantiere nel suo complesso e non delle specifiche mansioni di ogni lavoratore, e riguardano pertanto ogni luogo in cui i lavoratori possano transitare in relazione alle i incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere. Rilevando che, nel caso in esame la sommità del tino era una zona non del tutto inaccessibile per i dipendenti (alcuni erano tenuti a salirvi per la manutenzione), il Tribunale deduce che l'impresa aveva l'obbligo di assicurare che le botole di apertura dei tini, per il liquido altamente pericoloso contenuto, fossero tenute chiuse durante il lavoro e munite di adeguate protezioni, idonee ad evitare danni ai lavoratori. Ritenendo che il OL aveva, pur imprudentemente, agito per compiere un atto strettamente connesso e necessario alle sue mansioni, e che l'infortunio era stato determinato dall'inadempimento del datore, il Tribunale esclude che il comportamento del lavoratore fosse abnorme. Valutando il contributo della colpa del lavoratore nella determinazione dell'evento nella misura del 40 %, il Tribunale afferma che il danno da lui subito deve essere posto a carico dell'impresa nella residua misura del 60 %. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la S.I.C.I.T. S.p.a., percorrendo le linee di quattro motivi;
LI OL resiste con 5 controricorso, a sua volta poi proponendo ricorso incidentale, coltivato con memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente in via principale sostiene che il Tribunale aveva erroneamente conferito efficacia interruttiva alla missiva del legale, poiché questa da un canto non conteneva una richiesta di pagamento né l'invito ad accordo transattivo (come ritenuto un nell'impugnata sentenza) bensì l'informazione d'un incarico professionale;
d'altro canto, la ritenuta richiesta non era stata manifestata nei confronti della società. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 420 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente in via principale, premettendo (con il richiamo a giurisprudenza di questa Corte) che la deduzione di interruzione della prescrizione, con cui si contesti l'eccezione di prescrizione, è eccezione in senso stretto, ed ha come "presupposto indispensabile” la preesistenza dell'eccezione di prescrizione stessa e la palese volontà di contrastarla (non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione di documenti di costituzione in mora), rileva che nel caso in esame le note difensive non contenevano una dichiarazione della volontà della parte né pertanto l'eccezione di interruzione della prescrizione bensì argomentazioni sul fatto che la produzione della lettera del 3 febbraio 1992 era idonea a concretare l'eccezione stessa. 6 D'altro canto, poiché l'eccezione in esame deve essere dedotta nella prima udienza successiva all'eccezione di prescrizione, nel caso in esame, l'eccezione, proposta solo nel primo scritto difensivo autorizzato (fra la sesta e la settima udienza), era tardiva. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 cod. civ. e 73 e 242 secondo comma della legge n. 547 del 1955, la ricorrente in via principale sostiene che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'abnormità attraverso il fine dell'azione, poiché la Enoco valutazione doveva effettuarsi tenendo presente l'adeguatezza del comportamento a perseguire la finalità lavorativa: una condotta resta abnorme anche se compiuta nello svolgimento delle mansioni assegnate. E nel caso in esame la condotta, arbitraria (avendo il lavoratore seguito, per sua "assurda iniziativa", "un percorso mai effettuato da altri dipendenti") e del tutto anomala ed imprevedibile, esorbitando dagli usuali processi di lavorazione (ed integrando un rischio elettivo), non era in causale connessione con il lavoro. Il Tribunale aveva poi erroneamente dedotto l'obbligo delle cautele di legge dalla non completa inaccessibilità della sommità del tino, fatto che non costituisce elemento idoneo a qualificare come prevedibile il comportamento. L'eccezionale accesso (per la manutenzione) era coperto dalle necessarie cautele. Infondato era poi il richiamo del Tribunale agli artt. 73 e 242 secondo comma della legge sulla prevenzione degli infortuni. Ed invero, la prima disposizione, che disciplina l'attività in materia di macchine operatrici e varie, era estranea alla materia in controversia. E la seconda disposizione disciplina solo le aperture di contenitori con altezza inferiore a 90 centimetri dal suolo. 7 Con il quarto motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società sostiene che, anche per il fatto di aver delineato l'imprudenza del lavoratore in modo ben più significativo nei confronti del modo con cui aveva descritto l'omissione dell'azienda, la sentenza avrebbe dovuto indicare le ragioni che giustificavano la misura della responsabilità posta a carico dell'azienda, misura che era peraltro superiore a quella della responsabilità del lavoratore. Con il controricorso, rilevando che la procura relativa al ricorso proposto dalla S.I.C.I.T. S.p.a. non contiene alcun riferimento alla sentenza d'appello impugnata né la data (ed in particolare d'una data successiva alla sentenza impugnata) né la domiciliazione della parte in Roma, LI OL eccepisce pregiudizialmente la nullità del ricorso stesso, per mancanza d'una valida procura. Ancora sul piano pregiudiziale, egli rileva che l'interruzione della prescrizione aveva formato oggetto del dibattito processuale fin dall'inizio del processo, in quanto, da un canto "nella narrativa del ricorso si era allegata, al fine di prevenire la relativa eccezione, l'esistenza d'un fatto interruttivo della prescrizione, vale a dire l'invio della lettera 3 febbraio 1992"; e d'altro canto, con la stessa memoria di costituzione la resistente aveva espressamente contestato che la lettera del 3 febbraio 1992 avesse efficacia interruttiva (e ciò aveva ribadito con la successiva memoria depositata dal nuovo difensore). In ogni caso, poiché la controeccezione deve esser formulata non oltre l'udienza di discussione, la pretesa tardività non sussisteva. Per quanto attiene al fatto interruttivo, poiché l'idoneità d'un atto ad interrompere la prescrizione è indagine di merito che, adeguatamente motivata, 8 è insindacabile in sede di legittimità, nel caso in esame il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'idoneità della missiva ad interrompere il corso della prescrizione. Nel merito, il OL, premettendo che la connessione causale fra lavoro ed evento è interrotta solo da una condotta che non abbia alcuna attinenza con le mansioni in corso di svolgimento, deduce che nel caso in Lusw esame egli, nel prendere i bulloni, svolgeva un'attività attinente alle mansioni assegnategli. Ed inoltre, poiché era da pochi mesi al lavoro e prestava per la prima volta la sua opera sul nastro, non era a conoscenza dei pericoli ai quali andava incontro. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il OL eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione decennale, in quanto formulata dalla società solo nelle note del 22 aprile 1996; precedentemente, in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico, erano state eccepite ipotesi specifiche di prescrizione diverse da quella ordinaria: in particolare, la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ. e la decadenza triennale prevista dall'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché la prescrizione triennale prevista dall'art. 112 del predetto testo;
e la natura dispositiva dell'eccezione precludeva al giudice di esaminare d'ufficio ipotesi di prescrizione non dedotte. Con il secondo motivo del ricorso incidentale (motivo condizionato all'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale), denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., il OL sostiene che l'azienda a. non aveva attuato le misure di sicurezza 9 normativamente previste: in particolare, le scale per l'accesso e l'uscita dai tini profondi oltre due metri, le cinture di sicurezza per i lavoratori esposti al rischio di caduta dall'alto, e l'adeguata protezione sui lati del perimetro dell'apertura esistente sulla sommità del tino;
b. non aveva informato il OL, da pochi mesi in servizio, dei rischi connessi al ciclo lavorativo praticato nel locale dei tini e sulla sommità degli stessi;
c. non aveva comandato al preposto alla squadra Snow l'opportuna vigilanza sullo stesso OL;
d. non aveva munito il OL di adeguato 3 indumento di protezione, che gli avrebbe consentito di evitare la pioggia, ed in tal modo il particolare percorso che egli aveva eseguito per evitarla. Aggiunge il ricorrente che a lui era addebitabile solo di non aver percorso la passerella in lamiera, disposta sulla sinistra del nastro trasportatore, che gli avrebbe consentito di evitare il passaggio sui tini. Questi elementi non consentivano di ravvisare una condotta colposa, ed ancor meno di determinare nel 40 % la relativa misura.
2. Poiché i ricorsi sono soggettivamente ed oggettivamente connessi, è necessario disporne la riunione.
3. Coinvolgendo la stessa validità del ricorso principale, l'eccezione di nullità della procura (formulata dal controricorrente) deve essere esaminata pregiudizialmente. L'eccezione è infondata. Seguendo la successione logica delle censure con cui l'eccezione si snoda, è in primo luogo da osservare che l'elezione di domicilio indicata nella procura, e riferita allo studio dell'avv. Barilà, senza specificazioni 10 topografiche, è sufficiente manifestazione della volontà della parte, espressa con un rinvio ("recettizio") alla specificazione che di questa indicazione poi effettui il difensore (fissando o mutando il proprio studio e con esso il domicilio eletto). Attraverso questo rinvio, da un canto la specificazione dell'indirizzo poi fatta dal difensore (ad esempio, nell'intestazione del ricorso) non esige nuova dichiarazione (come accettazione) della parte che ha rilasciato la procura;
e d'altro canto resta idonea ad individuare il брою domicilio della parte stessa, contenuto in questo atto (Cass. 11 febbraio 2002 n. 1912). In relazione all'indicazione del giudizio cui l'atto attiene, quando il ricorso per cassazione presenti a margine una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione, anche se non contiene riferimenti specifici alla sentenza da impugnare ed al giudizio di legittimità da promuovere (Sez. Un. 10 marzo 1998 n. 2646, e n. 108 del 2000; Cass. 5 gennaio 2001 n. 46). Ciò è a dirsi anche per la mancanza di data. Questa carenza non determina la nullità della procura al difensore, apposta a margine del ricorso, atteso che la posteriorità del rilascio della procura (rispetto alla sentenza gravata) si ricava dall'intima connessione con il ricorso al quale accede, e nel quale la sentenza è menzionata (e plurimis, Cass. 29 ottobre 2001 n. 13414). Ciò, nel caso in esame, ove la procura è apposta a margine del ricorso e nel ricorso è specificamente menzionata la sentenza d'appello impugnata.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale, avendo per oggetto 11 l'eccezione di prescrizione, proposta dalla società (ed in tal modo condizionando la rilevanza del primo e del secondo motivo del ricorso principale, aventi per oggetto la controeccezione di interruzione della prescrizione), assume graduale pregiudizialità. Ed il motivo è infondato. "Elemento costitutivo dell'eccezione di Ди но prescrizione è la manifestazione in modo non equivoco della volontà della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o в dei crediti nei suoi confronti azionati;
conseguentemente, mentre rileva la precisazione delle parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine quinquennale, decennale, ecc. ha il valore di mera prospettazione d'una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è uno solo per legge, in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato al riguardo" (Cass. 26 luglio 2000 n. 9825). Nel caso in esame, il fatto (assunto dal OL) che la società, dopo aver inizialmente eccepito la prescrizione triennale e quinquennale, abbia eccepito solo nelle note difensive la prescrizione decennale, non precludeva al giudice di esaminare l'eccezione in relazione a questo maggior tempo.
5. Graduale pregiudizialità assume il secondo motivo del ammissibilità dellaricorso principale, poiché investe la stessa controeccezione di interruzione della prescrizione. Il motivo è articolato in due distinte censure: l'esistenza stessa della controeccezione ai fini di far valere l'interruzione della prescrizione, e la relativa tardività. 12 5.a. Dalla prima angolazione, la ricorrente sostiene che "il prodursi dell'effetto interruttivo" richiede non solo la sussistenza d'un atto idoneo a tal fine, bensì la formulazione della relativa eccezione. E tuttavia, nel caso in esame, con le note difensive (formulate ben oltre la prima udienza) non era stata formulata l'eccezione (che avrebbe richiesto una dichiarazione processuale della volontà della parte) bensì “erano state svolte argomentazioni a sostegno del fatto che la mera produzione documentale della lettera del 3 febbraio 1992 costituisse attività idonea a concretare l'eccezione". La censura, nella misura della sua limitata autosufficienza, palesemente infondata. Ed invero, il sostenere che la pregressa produzione di documenti costituisce la formulazione d'una particolare eccezione, essendo diretto a rievocare l'eccezione che si assume precedentemente formulata con la produzione dei documenti, integra, nella sua stessa struttura, l'eccezione che intende rievocare. E pertanto nel caso in esame, ed indipendentemente dai precedenti atti processuali, lo svolgere "argomentazioni, a sostegno del fatto che la mera produzione documentale della lettera del 3 febbraio 1992 costituisse attività idonea a concretare l'eccezione" (di interruzione della prescrizione da altri eccepita), integrava di per se stesso l'eccezione di interruzione della prescrizione.
5.b. Dalla seconda angolazione (relativa alla seconda censura proposta con il secondo motivo del ricorso principale), la ricorrente sostiene che la controeccezione di interruzione della prescrizione dovrebbe essere proposta nella prima udienza successiva alla formulazione 13 dell'eccezione di prescrizione;
e nel caso in esame la controeccezione era stata proposta con le note difensive depositate nel termine assegnato dal giudice fra la sesta e la settima udienza del giudizio di primo grado. Anche questa censura è infondata. Indubbiamente la deduzione Cuoco dell'interruzione del corso della prescrizione, formulata in replica all'eccezione di prescrizione, è una controeccezione diretta a paralizzare l'eccezione avversaria, ed è assimilabile alle eccezioni in senso stretto;
ed il controeccipiente ha l'onere non solo di provare i fatti interruttivi sui quali si fonda (Cass. 4 luglio 1998 n. 6554), bensì di dedurli con la relativa eccezione, in quanto il giudice non può rilevarli d'ufficio, anche ove la relativa prova sia acquisita al processo (e plurimis, Cass. 17 maggio 2001 n. 6759; Cass. 26 agosto 1993 n. 9014); e pertanto, la mera produzione di documenti che provino l'interruzione non è idonea ad ostacolare l'eccezione di prescrizione ed il fatto estintivo che questa deduce (Cass. 30 marzo 2001 n. 4704). In ordine al termine nel quale deve essere proposta, la controeccezione di interruzione non solo non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 1996 n. 10904), bensì, essendo eccezione in senso stretto, soggiace al relativo regime processuale: per contrastare l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado, non solo non può essere sollevata in appello (art. 437 n. 2 cod. proc. civ.), bensì, nel rito del lavoro, soggiace al regime delle preclusioni e decadenze previsto dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., che si applica anche alle eccezioni dell'attore (Cass. 7 settembre 1988 n. 5077). E pertanto, come il resistente che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione proposta con il ricorso 14 introduttivo ha l'onere di eccepire a sua volta l'interruzione con il primo atto difensivo (la comparsa di risposta: art. 416 cod. proc. civ.), in egual modo l'attore che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione, sollevata dal resistente con la comparsa di risposta, ha l'onere di eccepire l'interruzione con il primo atto difensivo (Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099). Diversa è tuttavia l'ipotesi in cui l'interruzione della prescrizione sia stata oggetto del dibattito processuale, fin dall'inizio del giudizio di primo grado. Ciò è a dirsi ove il ricorrente, al fine di prevenire la relativa eccezione, abbia, con lo stesso ricorso, espressamente allegato l'esistenza del fatto interruttivo ed abbia contestualmente prodotto l'atto che documentava il fatto stesso, ed a sua volta il resistente, con la memoria di costituzione, и abbia espressamente contestato l'efficacia interruttiva dell'atto. In questa ipotesi, poiché l'eccezione di interruzione della prescrizione (che non esige formule sacramentali, e può essere formulata anche prima dell'eccezione di prescrizione: Cass. 10 maggio 2000 n. 5945) era contenuta nella stessa "allegazione" del fatto interruttivo (contestualmente documentato con la produzione del relativo documento) ed era stata contestata dal resistente, il contraddittorio aveva avuto corretto svolgimento. E l'eventuale (non necessario: Cass. 10 maggio 2000 n. 5945) richiamo che sia fatto con successive note ha per oggetto non solo l'atto prodotto con il ricorso, bensi la stessa eccezione ivi formulata. 15 In questo quadro è da aggiungere che l'interpretazione e la qualificazione dell'eccezione è funzione del giudice di merito, il quale non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto del relativo assunto, così come desumibile dalla situazione нного dedotta in causa (Cass. 20 marzo 1999 n. 2574); e questa qualificazione, adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 24 settembre 1999 n. 10504). Ciò è a dirsi nel caso in esame, ove il giudice di merito, applicando l'indicato principio, ha ritenuto che il OL abbia tempestivamente allegato l'interruzione della prescrizione.
6. Nel percorso logico con cui si sviluppano le questioni in controversia, dopo l'esame dell'esistenza e della tempestività dell'eccezione di interruzione (della prescrizione) è necessario esaminare la contestata idoneità interruttiva del fatto allegato con l'eccezione (ed in tal modo l'esistenza stessa dell'interruzione, in quanto ritenuta dal giudice di merito e contestata dalla ricorrente): graduale pregiudizialità assume pertanto l'esame del primo motivo del ricorso principale. Anche questo motivo è infondato. La valutazione dell'idoneità d'una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore ed in tal modo ad interrompere la prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto, che, in quanto funzione del giudice di merito immune da vizi logici ed errori giuridici, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 24 settembre 1999 n. 10504, 17 luglio 2001 n. 9662). E, nel caso in esame, l'avere ritenuto che con la lettera ("Ho avuto di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Vi invito a mandato 16 prendere contatti con il mio studio .....) sia stata chiaramente comunicata l'intenzione dell'infortunato di pretendere dall'impresa il risarcimento dei danni, intenzione non esclusa dall'invito ad un accordo transattivo, è (quale Enclod applicazione dei parametri indicati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.) interpretazione assolutamente coerente con il significato delle parole e con il senso complessivo dell'atto. Né la ricorrente censura questa interpretazione con adeguati e lementi di segno contrario.
7. Con il terzo motivo del ricorso principale si giunge al merito della controversia (la responsabilità del datore di lavoro). Anche questo motivo è infondato. Il lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa della sua attività lavorativa, un danno, ha l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente e la connessione fra l'uno e l'altra (e plurimis, Cass. 21 ottobre 1997 n. 10361). Poiché l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per affermare la responsabilità del datore non è tuttavia sufficiente che si sia verificato un evento dannoso determinato dalla nocività dell'ambiente, ma è necessario che l'evento sia ricollegabile al comportamento colposo del datore (e plurimis, Cass. 27 giugno 1998 n. 6388). Per escludere la colpa è tuttavia necessario che egli abbia osservato non solo le norme prescritte dall'ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta, bensì le norme che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica (art. 2087 cod. civ.; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351). E, nel quadro di queste norme, 17 abbia non solo adottato le misure protettive richieste, bensì abbia controllato e vigilato sull'uso delle misure stesse (Cass. 17 febbraio 1998 n. 1687, 19 duare agosto 1996 n. 7636), al fine di evitare eventi che, nella logica del rischio professionale, siano riconducibili alla sua responsabilità, (Cass. 3 febbraio 4 1995 n. 1269). D'altra parte il datore ha l'onere di vigilare non solo sull'uso delle misure da parte del singolo lavoratore che poi lamenti danno, bensì anche sull'uso delle misure da parte dei lavoratori a tanto specificamente obbligati, e dal cui inadempimento altro dipendente (nell'ambito del proprio diritto alle misure protettive previste dall'art. 2087 cod. civ.) abbia subito danno (ex artt. 1228 e, specificamente, 2049 cod. civ.). Limite della responsabilità è l'assenza di causale connessione fra la violazione del datore e l'evento lesivo. In questa assenza si inquadra l'ipotesi in cui il lavoratore attui un comportamento abnorme (talora indicato come anomalo, inopinabile od imprevedibile): comportamento che è da valutarsi anche in relazione al livello di esperienza del dipendente (e plurimis, Cass. 17 febbraio 1998 n. 1687), e, secondo costante giurisprudenza esclude la responsabilità del datore (e plurimis, Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312, e n. 7636 del 1996). E, poiché esclude la connessione causale fra violazione ed evento, il comportamento del lavoratore è abnorme quando, anche in applicazione del principio dell'art. 41 cod. pen., costituisca la causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. 12 aprile 2000 n. 4708); in tal modo, l'abnormità si identifica con l'autosufficienza causale, pur da valutarsi nella sua astratta potenzialità. 18 La valutazione dell'abnormità (anomalia, imprevedibilità, inopinabilità) del comportamento è apprezzamento di fatto, che, funzione del giudice di merito, ove adeguatamente motivata, sfugge al controllo del giudice di legittimità. L'esclusione della connessione fra lavoro ed evento lesivo presuppone tuttavia una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza della condotta dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, G dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed alle esigenze del lavoro svolto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269). In questo quadro, poiché, secondo l'id quod plerumque accidit, i dipendenti (pur per imprudenza, negligenza od inesperienza) si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale ed anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non è limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, e va ragionevolmente esteso alle zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi (per imprudenza, distrazione, negligenza .): e pertanto le misure di protezione non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, bensì dell'azienda nel suo complesso (Cass., IV Sez. pen., 1° giugno 1994 n. 6499). Da questo principio discende che la contiguità e l'accessibilità della situazione di pericolo, nei confronti del luogo di lavoro, non solo intensificano l'obiettiva pericolosità (e congiuntamente la necessità delle conseguenti misure, e, nell'eventuale carenza, la colpa del datore), bensi escludono l'imprevedibilità (e pertanto l'abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell'ambito 19 delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo (per questa esclusione, Cass., IV Sez. pen., cit.). Né il comportamento diventa abnorme solo in quanto il normale percorso per raggiungere il più lontano spazio sia altro. Ciò è a dirsi anche ove (come nel caso in esame) il posto di lavoro sia UA un nastro trasportatore aereo (che corre a cinque metri di altezza), ed il в luogo attiguo ed accessibile sia la sommità di un tino. Nel caso in esame, il tino contenente soluzione di acido solforico esigeva (come esattamente ritenuto dal giudicante) adeguate cautele, imposte non solo, specificamente, da disposizioni di legge (come, l'art. 247 primo e secondo comma della legge 27 aprile 1955 n. 547), bensì da ovvie norme di generale prudenza. In queste è anche il principio, poi previsto dall'art. 8 nn. 6 ed 8 della legge 27 aprile 1955 n. 547 ("se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo di caduta dei lavoratori, devono essere adottati dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile”); questa disposizione (introdotta dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, emanato in attuazione delle direttive CEE sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed entrato in vigore il 12 febbraio 1995), pur non formalmente applicabile alla situazione dedotta in controversia), costituisce, tuttavia, solo la formale specificazione di immanenti principi di prudenza, espressi peraltro anche da generali preesistenti formule, come dall'art. 43 cod. pen., e dall'art. 2087 cod. civ. e dalla stessa legge 27 aprile 1955 n. 547, l'interpretazione delle quali è effettuata dal giudice attraverso il parametro della coscienza sociale. 20 Ciò ha fatto il Tribunale, nel caso in esame. In particolare, ha dedotto la natura non abnorme della condotta del lavoratore (ed ha pertanto riconosciuto la connessione causale fra violazione ed evento) da alcuni elementi: a. l'obbligo datorile di adottare le misure duoco antinfortunistiche in ogni luogo in cui i lavoratori possano transitare in relazione alle incombenze ed alle attività che si svolgono nel cantiere;
b. la contiguità e l'accessibilità del luogo dell'evento: il lavoratore era passato dal nastro trasportatore aereo (su cui lavorava, e che correva all'altezza di cinque metri dal suolo) alla sommità del tino;
c. la stretta connessione del comportamento con le mansioni assegnate;
d. l'irrilevanza del fatto che il percorso seguito dal lavoratore (passaggio dal nastro alla sommità del tino) non fosse stato precedentemente effettuato da altri lavoratori. Le prime due affermazioni, applicazione dei principi precedentemente esposti, sono conformi al diritto. Le altre sono conformi alla logica. In particolare, non è contraria a logica l'affermazione secondo cui la stretta connessione del comportamento con le mansioni assegnate (fatto non direttamente censurato dalla ricorrente, che non contesta la finalità della condotta, bensì solo le modalità del suo svolgimento) sia un elemento che, congiunto ad altri, concorre ad escludere la natura abnorme del comportamento stesso. Né è contrario a logica il ritenere che la non imprevedibilità del comportamento, costituito dal seguire un percorso dal luogo del lavoro al 21 luogo contiguo, non sia esclusa dal fatto che questo percorso non sia stato precedentemente seguito da altri. Nei confronti di queste affermazioni del giudicante, la ricorrente si limita a mere negazioni (la non idoneità della finalità lavorativa e della non inaccessibilità del luogo, ai fini dell'esclusione del comportamento abnorme) od a mere valutazioni di segno contrario (il fatto che il percorso Lusco non fosse stato precedentemente seguito da altri lavoratori rendeva abnorme il comportamento). Non dà elementi pur potenzialmente idonei ad escludere в la connessione causale della violazione, od a censurare la valutazione del giudicante. Irrilevante è anche la censura relativa alla sostenuta inapplicabilità, al caso in controversia, degli artt. 73 e 242 della legge 27 aprile 1955 n. 547 (richiamati dalla sentenza), poiché, nell'ambito del percorso logico della decisione, il richiamo a queste disposizioni assume una funzione non esclusiva né determinante. Ed invero, l'art. 2087 cod. civ. e del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 non solo non escludono la necessità dell'osservanza delle generali immanenti norme di prudenza necessarie a tutelare l'integrità del prestatore (anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica), bensì sono di queste una normativa specificazione, anche espressa (come lo stesso art. 2087 cod. civ. e l'art. 247 secondo comma dell'indicato d.P.R.): in tal modo, il richiamo, che il giudice effettui, della normativa presuppone il richiamo di queste norme. E, nel caso in esame, l'individuazione specifica di alcune disposizioni (artt. 73 e 242 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), in quanto effettuata nell'ambito dell'espresso generico richiamo all'art. 2087 22 cod. civ. nonché al predetto d.P.R. ed alle norme antinfortunistiche, non assume funzione esclusiva.
8. Nella reiezione del ricorso principale resta assorbita la necessità dell'esame del secondo motivo del ricorso incidentale (espressamente condizionato all'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale).
9. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce is ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale ed il ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale;
e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 44,74 oltre ad EURO 2.000 per onorario: Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Tietro luero IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Deposita in Cancell IL CANCELLIERE DI BOLLO, DI $ OPASTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 4 0 9 AI SENSI DELL'ART. 10 SENTE DA IMPOSTA N. 533 11-8-73 DIRITTO LEGGE DELLA 23