Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9016
CASS
Sentenza 20 giugno 2002

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In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l'"id quod plerumque accidit", i dipendenti (pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato alla spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi; le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell'azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l'accessibilità della situazione di pericolo escludono l'imprevedibilità (e quindi l'abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell'ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso ad un dipendente che, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore, passando sulla sommità di grandi tini contenenti una soluzione di acido solforico, era caduto dentro un tino che presentava una apertura non adeguatamente protetta ne' segnalata).

La valutazione della idoneità di una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e in tal modo ad interrompere la prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici.

L'elezione di domicilio presso il difensore contenuta nella procura, ma sfornita di specificazioni topografiche, è valida in quanto destinata ad integrarsi con la indicazione del proprio studio effettuata dal difensore e ad individuare in tal modo il domicilio della parte.

L'eccezione di interruzione della prescrizione, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima della eccezione di prescrizione, con la conseguenza che deve ritenersi tempestivamente formulata l'eccezione di interruzione della prescrizione nell'ipotesi in cui il ricorrente, al fine di prevenire la relativa eccezione, abbia, con lo stesso atto introduttivo del giudizio, allegato espressamente l'esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione e abbia prodotto l'atto che documenta quel fatto, fermo restando che spetta al giudice di merito il compito di interpretare e qualificare l'eccezione tenendo conto del contenuto del relativo assunto, senza che possano derivare condizionamenti dalla formula adottata dalla parte, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Commentari2

  • 1L’exceptio di Interruzione della PrescrizioneAccesso limitato
    Cristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006

  • 2Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudiceAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9016
Data del deposito : 20 giugno 2002

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