Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
C.C.69894 045 9 6 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA T A R B E I R I A M T A T U A I R 5 L B L N 3 T . . 1 1 A A . B - N 6 8 / 4 2 / 9 6 1 P R . . D O S . N I D E S I A N E O S T R A E I G G A R E I E Z N A R NOME DEL POPOL CASSAZIONE TE SUPREMA Oggetto IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA AGEVOLAZIONI SISMA 1984 Sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L. 363/84 R.G.N. 11618/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Consigliere Cron. 10600 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 24/01/02 CECCHERINI ConsigliereDott. Aldo C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA haw sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
D'AM NA, LA AR GR;
- intimati . 4 9 8 E 9 L I avverso la sentenza n. 110/99 della Commissione V 6 I C W E N 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il O I P M A C 245 10/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. NA D'TO e IA GR NO residenti in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismi- ci del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in leg- ge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei red- diti dell'anno successivo detraevano dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di paga- mento per la maggior somma. Il ricorso dei contribuenti veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministro delle Finanze, denunciando la vio- 2 lazione e falsa applicazione degli artt. 28, della leg- ge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 di- cembre 1977, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DRP 597/1973. Le parti intimate non hanno presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le now somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell' ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in rela- zione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- 3 sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provve- dere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vit- toriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cantil Enrico Altieri When E T R O C IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasancClou DEPOSITATO IN CAN COLLERIA 2.9 FOUR 2002 Oggi CANCELLIERE C1 Arnaldo Casar A 4