Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9662
CASS
Sentenza 17 luglio 2001

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La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.

La deduzione svolta in appello dal lavoratore appellato in ordine alla insussistenza della stabilità reale del suo rapporto di lavoro ai fini del mancato decorso della prescrizione in costanza del rapporto non incontra la preclusione prevista dall'art. 437 cod. proc. civ., trattandosi di mera difesa integrante negazione del fatto costitutivo della eccezione sollevata dal datore di lavoro, il quale, avendo eccepito la prescrizione dei crediti del lavoratore con una decorrenza correlata alla stabilità del rapporto, è tenuto a provare detta stabilità.

La Cassa edile, esercitando una funzione, analoga a quella assicurativa, di intermediazione, con erogazione di prestazioni e servizi nell'ambito dello specifico settore delle imprese edili, e non di previdenza o assistenza, non rientra fra le associazioni senza fini di lucro svolgenti attività sindacale per le quali, a norma dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. - costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici. (Nella specie, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato una vera e propria costituzione in mora nella richiesta scritta del lavoratore di ottenere l'inquadramento a lui spettante nella categoria superiore corrispondente alle mansioni di fatto svolte, richiesta in cui era espressa anche l'intenzione, in caso di mancata soddisfazione bonaria del proprio diritto, di adire tutte le vie, comprese quelle legali).

Il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., ma il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9662
Data del deposito : 17 luglio 2001

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