Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 2
I criteri di collegamento posti dall'art. 3 Legge n. 218 del 1995 condizionano l'esistenza della giurisdizione italiana soltanto nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio uno straniero, ma non valgono come limite alla giurisdizione nelle cause promosse dallo straniero nei confronti di un cittadino italiano, dovendo applicarsi il principio per il quale il cittadino può sempre essere convenuto dinanzi al giudice italiano, e dovendosi, per altro verso, riconoscere il diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. anche allo straniero o all'apolide domiciliato e residente in Italia, senza che rilevi la circostanza che lo straniero attore in giudizio sia o meno rifugiato politico, atteso che tale condizione viene presa in considerazione dall'art. 19 Legge n. 218/1995 citata non per determinare la giurisdizione, bensì al diverso fine di individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto. (Nella specie, è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ipotesi di opposizione e decreto ingiuntivo proposta da società italiana nei confronti di un cittadino straniero, atteso che, nel rito monitorio, l'opposto conserva la veste sostanziale di attore).
I criteri di collegamento posti dall'art. 3 Legge n. 218 del 1995 condizionano l'esistenza della giurisdizione italiana soltanto nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio uno straniero, ma non valgono come limite alla giurisdizione nelle cause promosse dallo straniero nei confronti di un cittadino italiano, dovendo applicarsi il principio per il quale il cittadino può sempre essere convenuto dinanzi al giudice italiano, e dovendosi, per altro verso, riconoscere il diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. anche allo straniero o all'apolide domiciliato e residente in Italia, senza che rilevi la circostanza che lo straniero attore in giudizio sia o meno rifugiato politico, atteso che tale condizione viene presa in considerazione dall'art. 19 Legge n. 218/1995 citata non per determinare la giurisdizione, bensì al diverso fine di individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto. (Nella specie, è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ipotesi di opposizione e decreto ingiuntivo proposta da società italiana nei confronti di un cittadino straniero, atteso che, nel rito monitorio, l'opposto conserva la veste sostanziale di attore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto FARMACIE - REVISIONE PIANTA ORGANICA Dott. Andrea VELA Primo Presidente Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - FINOCCHIARO- Presidente e Relatore R.G.N. 17680/99 Dott. Alfio - Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 3407 - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN · Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Richiesta copia studio Cortedal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. 1500 ORD I NANZA I NT E RLOCUT OR IA 4 FEB 2001 il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ER AN, LL AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIO LUPI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO PASQUALI, GIORGIO LL, giusta delega in calce al ricorso ricorrenti
contro
LIRE 1500 RAUZI GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANCELLER 2000 MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato 164 GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende, giusta ☐ 0150510 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega a margine del controricorso;
Richiesta copia studio Dal Sig. RAMADORI controricorrente per diritti L. 1500 - 19 FEB 2001. nonchè
contro
IL CANCELLIERE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del LIRE 3000 CANCELLERIA Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CG502321 COSTA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA LARCHER, RENATE VON GUGGENBERG, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - nonchè
contro
COMUNE DI BOLZANO;
intimato avverso la decisione n. 790/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 07/05/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, 2 3
considerato che
NI ER e NT LB rello hanno proposto ricorso per cassazione avversO la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, in sede giu- risdizionale 7 maggio 1999 n. 790, con il quale chiedo- no la cassazione senza rinvio della stessa per non ave- re partecipato alla camera di consiglio un consigliere di stato di lingua tedesca;
considerato che
la Provincia di Bolzano e NO UZ, nel resistere con distinti controricorsi, hanno rilevato l'infondatezza della censura essendosi in pre- senza di un mero errore materiale, dal momento che del collegio che aveva deliberato la pronuncia impugnata, come risultava dal verbale dell'udienza del 7 luglio 1998, faceva parte anche il Consigliere di Stato appar- tenente al gruppo di lingua tedesca avv. Klaus Dubis;
la parte ricorrente e i UZ - considerato che hanno depositato memorie;
considerato che
non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e, che, pertanto, va disposta la trattazione in pubblica udienza, con rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dispone + la trattazione del ricorso in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo. 3 4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. Il Presidente * Collaboratore Cancellerie 5 FEB. 2001 IL COLLABORATORE ELLEGIA