Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 46
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

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I criteri di collegamento posti dall'art. 3 Legge n. 218 del 1995 condizionano l'esistenza della giurisdizione italiana soltanto nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio uno straniero, ma non valgono come limite alla giurisdizione nelle cause promosse dallo straniero nei confronti di un cittadino italiano, dovendo applicarsi il principio per il quale il cittadino può sempre essere convenuto dinanzi al giudice italiano, e dovendosi, per altro verso, riconoscere il diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. anche allo straniero o all'apolide domiciliato e residente in Italia, senza che rilevi la circostanza che lo straniero attore in giudizio sia o meno rifugiato politico, atteso che tale condizione viene presa in considerazione dall'art. 19 Legge n. 218/1995 citata non per determinare la giurisdizione, bensì al diverso fine di individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto. (Nella specie, è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ipotesi di opposizione e decreto ingiuntivo proposta da società italiana nei confronti di un cittadino straniero, atteso che, nel rito monitorio, l'opposto conserva la veste sostanziale di attore).

I criteri di collegamento posti dall'art. 3 Legge n. 218 del 1995 condizionano l'esistenza della giurisdizione italiana soltanto nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio uno straniero, ma non valgono come limite alla giurisdizione nelle cause promosse dallo straniero nei confronti di un cittadino italiano, dovendo applicarsi il principio per il quale il cittadino può sempre essere convenuto dinanzi al giudice italiano, e dovendosi, per altro verso, riconoscere il diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. anche allo straniero o all'apolide domiciliato e residente in Italia, senza che rilevi la circostanza che lo straniero attore in giudizio sia o meno rifugiato politico, atteso che tale condizione viene presa in considerazione dall'art. 19 Legge n. 218/1995 citata non per determinare la giurisdizione, bensì al diverso fine di individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto. (Nella specie, è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ipotesi di opposizione e decreto ingiuntivo proposta da società italiana nei confronti di un cittadino straniero, atteso che, nel rito monitorio, l'opposto conserva la veste sostanziale di attore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 46
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

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