TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 30/03/2026, n. 5869
TAR
Sentenza breve 30 marzo 2026
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CS
Ordinanza cautelare 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per elusione del giudicato

    L'eccezione di inammissibilità per cumulo tra azione di nullità e annullamento è stata disattesa. Le precedenti pronunce sono state invocate come mero 'fatto giuridico' e non come 'atto giuridico'. Il motivo individua un'ipotesi di annullabilità e non di nullità dell'atto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023

    L'assunto della stazione appaltante, secondo cui l'operatore economico avrebbe dovuto offrire un ribasso rispetto all'importo a base di gara ma indicare un costo della manodopera per un quantitativo maggiore, non trova riscontro nella lex specialis ed è controintuitivo. L'interpretazione della stazione appaltante è contraria ai principi del favor partecipationis e del clare loqui.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023

    La fondatezza delle censure relative alla metodologia seguita dalla stazione appaltante esonera dallo scrutinio delle ulteriori doglianze, in quanto volte a evidenziare un vizio procedurale.

  • Accolto
    Errore di diritto sul parametro della verifica di anomalia

    L'assunto della stazione appaltante, secondo cui l'operatore economico avrebbe dovuto offrire un ribasso rispetto all'importo a base di gara ma indicare un costo della manodopera per un quantitativo maggiore, non trova riscontro nella lex specialis ed è controintuitivo. L'interpretazione della stazione appaltante è contraria ai principi del favor partecipationis e del clare loqui.

  • Rigettato
    Legittimità del CCNL operai agricoli e florovivaisti

    La fondatezza delle censure relative alla metodologia seguita dalla stazione appaltante esonera dallo scrutinio delle ulteriori doglianze, in quanto volte a contestare singoli aspetti motivazionali dell'esclusione che risultano già inficiati dall'erroneo assunto posto dall'amministrazione a fondamento degli atti gravati e dall'omessa considerazione dei giustificativi.

  • Rigettato
    Illegittimità della motivazione per relationem

    La fondatezza delle censure relative alla metodologia seguita dalla stazione appaltante esonera dallo scrutinio delle ulteriori doglianze, in quanto volte a evidenziare un vizio procedurale o a contestare singoli aspetti motivazionali dell'esclusione che risultano già inficiati dall'erroneo assunto posto dall'amministrazione a fondamento degli atti gravati e dall'omessa considerazione dei giustificativi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    La fondatezza delle censure relative alla metodologia seguita dalla stazione appaltante esonera dallo scrutinio delle ulteriori doglianze, in quanto volte a evidenziare un vizio procedurale o a contestare singoli aspetti motivazionali dell'esclusione che risultano già inficiati dall'erroneo assunto posto dall'amministrazione a fondamento degli atti gravati e dall'omessa considerazione dei giustificativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 30/03/2026, n. 5869
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5869
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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