Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., mediante consegna di copie al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante (principio affermato con riguardo a notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 3.3.99
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 251
3. " Paolo BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 36213/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RA PP, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Trento, in data 26.5.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Bruno RANIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Alfonso BALDASCINO e Alfredo GAITO;
OSSERVA
Con sentenza del 9.7.1997 la Corte d'assise di Trento dichiarava lo AR colpevole - in concorso con LU Di ON - dei diritti di omicidio pluriaggravato in danno di FO NA, distruzione di cadavere, incendio, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (reati tutti unificati dal vincolo della continuazione) e lo condannava alla pena dell'ergastolo, oltre alle pronunce accessorie. Su gravame dell'imputato, la Corte d'Assise d'appello di quella città - con la sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado e disponeva la cattura dello AR, giudicato in stato di irreperibilità.
In via preliminare, i secondi giudici esaminavano, dichiarandole infondate, alcune eccezioni di nullità attinenti al rito. Per quanto riguardava il preteso vizio di citazione dell'imputato, per omessa notifica al difensore (in quanto rappresentante di un latitante ai sensi dell'art. 165 c.3 c.p.p.) del decreto ex art. 418 c.p.p. del GIP e della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 419 del
PM, osservava la Corte territoriale che, più esattamente, si trattava di atti notificati ma (nell'ottica difensiva) dalla cui relata non sarebbe chiaramente emerso che la notificazione assolveva appunto all'esigenza stabilita dal citato art. 165; l'infondatezza dell'eccezione derivava, a parere del giudice a quo, dalla circostanza che detta relata, apposta materialmente sul retro della richiesta di rinvio a giudizio, concerneva un atto che al difensore viene notificato esclusivamente nella sua qualità di rappresentante di imputato latitante, altrimenti spettandogli solo l'avviso ex art.419 c. 2 c.p.p., con il connesso avvertimento. Nel caso in esame, era effettivamente mancato soltanto il secondo tipo di avviso, ma la comparizione del difensore in udienza aveva evidentemente sanato tale difetto.
Quanto al lamentato mancato deposito del decreto di fermo e del conseguente verbale di vane ricerche (che, secondo l'istanza defensionale, sarebbe stato finalizzato alla impugnazione del provvedimento) doveva rilevarsene da un lato la irrilevanza, giacché nessuna impugnazione è data al riguardo;
e, dall'altro, che anche configurandosi inadempimenti al disposto dell'art. 296 c.p.p., la conseguenza non sarebbe quella dedotta - addirittura la nullità dell'intero procedimento, fino alla sentenza di primo grado inclusa - bensì semplicemente quella della mancata decorrenza del termine per l'eventuale impugnativa. La categoria della nullità derivata, invero, poteva verificarsi solo fra atti realmente ed effettivamente interdipendenti - caratteristica non ravvisabile nel caso esaminato, mancando all'atto in parola l'effetto propulsivo nel procedimento. Quanto al mancato deposito del verbale di sequestro, che si sostiene essere stato eseguito all'atto del vano intervento in casa dello AR (sottrattosi alla cattura mediante fuga dalla finestra), rilevava la Corte che nessun formale atto del genere era stato compiuto;
gli intervenuti avevano acquisito taluni effetti ed appunti del tutto estranei all'attuale thema decidendum e l'eventuale irregolarità incorsa con tale comportamento, non avrebbe sicuramente dato luogo a nullità rilevabile oltre il termine emergente dal combinato disposto dagli artt. 181 c. 2 e 424 c.p.p., restando quindi salvi decreto che disponeva il giudizio e sentenza di primo grado. Per quanto concerneva la nullità degli accertamenti tecnici non ripetibili (nella specie: balistici e medico - legali), in quanto non preceduti da informazione di garanzia o da avviso ex art. 360 c.p.p., osservavano i secondo giudici che all'atto dell'affidamento dell'incarico già era stato emesso provvedimento di fermo, che comportava la conoscenza legale della pendenza di un procedimento penale a suo carico, da parte dello AR, mentre tempestivo avviso era stato dato al difensore d'ufficio. Ed inoltre, non essendo necessaria la presenza di questi, una eventuale nullità sarebbe dovuta soggiacere al medesimo regime di relatività sopra richiamato. In relazione al mancato deposito dell'ordinanza di custodia cautelare e del conseguente decreto di vane ricerche, nessun'altra conseguenza (al di fuori del mancato decorso del termine per l'impugnazione) ne sarebbe derivata e comunque non si configurerebbe alcuna nullità di tipo assoluto, sottratta cioè al già richiamato regime. Altrettanto infondata era, secondo il giudice a quo, la lamentata "disapplicazione" della nomina fiduciaria dell'avv. Gioia, cui non sarebbe stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
si trattava, in effetti, di nomina irritualmente avvenuta a mezzo telegramma e pertanto inefficace e suscettibile di assumere rilievo nel procedimento solo se fosse intervenuta la presenza del difensore stesso all'udienza. Tale irritualità si era ripetuta anche nei confronti del secondo difensore, avv. Baldascino, cosicché - fino alla formalizzazione delle nomine, avvenuta il 26.3.1997, i diritti dello AR erano stati correttamente tutelati mediante il difensore d'ufficio assegnatogli. Passando all'esame del merito, la Corte territoriale rilevava che il quadro accusatorio a carico dello AR si sostanziava principalmente della chiamata in correità proveniente dal coimputato Di ON, il quale, dopo talune esitazioni verbalizzate, aveva finito con l'ammettere la propria responsabilità e quella dello AR, in ordine all'omicidio e ai reati connessi.
Alla luce dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192 c.3 c.p.p. - e nel quadro della conseguente e consolidata esegesi giurisprudenziale - osservavano i secondo giudici, quanto alla intrinseca attendibilità del collaboratore, che questi, neppure sospettato di partecipazione all'omicidio, se ne era autoaccusato, con pienezza di coinvolgimento rispetto allo AR;
mentre era fuori luogo dubitarne in conseguenza di un giudizio morale sulla personalità del Di ON, i cui trascorsi di feroce assassino al soldo della camorra erano noti. Era evidente, invero, che un'utile collaborazione non poteva provenire da persona estranea all'ambiente nel quale i fatti erano maturati. Mentre doveva escludersi che la collaborazione fosse stata indotta da sentimenti di vendetta o di calunnia;
era vero che inizialmente le dichiarazioni del Di ON si erano volte a sviare le indagini e ad allontanare anzitutto da sè qualsiasi responsabilità, ma, superata tale fase e abbracciata la scelta pienamente collaborativa, le sue dichiarazioni si erano sviluppate con spontaneità, costanza e coerenza, rispecchiando, inoltre, il quadro di feroce antagonismo fra clan camorristici che all'epoca era in pieno sviluppo e nel cui contesto l'omicidio NA doveva collocarsi.
Altrettanto positivo era lo scrutinio degli indispensabili riscontri estrinseci.
Era testimonialmente provato che lo AR si trovasse nell'abitazione del Di ON la sera del fatto, in Trento;
era analogamente provato che la vittima si dirigesse quella sera ad incontrare costoro;
la presenza di un'auto bianca targata NA.. (di un veicolo del genere aveva la disponibilità il NA) era stata notata nel cortile condominiale quella sera da una testimone indifferente, la cui deposizione non poteva essere indubbiata solo per la mancata precisazione delle caratteristiche e dell'orario, dal momento che era certo che la vittima aveva viaggiato alla guida di una croma bianca targata Napoli.
Il Di ON aveva anche descritto i movimento delle due auto (oltre a quella del NA, la propria) che aveva lasciato Trento per immettersi in autostrada (e i relativi accertamenti mediante controllo dei tagliandi erano stati positivi); aveva parlato di un acquisto di carburante (testimonialmente confermato); aveva descritto le fasi omicidiarie e la distruzione mediante incendio della Croma dopo l'omicidio (e difatti, mentre due erano le auto in entrata, una sola era uscita dall'autostrada nel lasso di tempo indicato). La difesa aveva però eccepito la discordanza fra la meccanica omicidiaria svelata dal collaboratore (secondo il quale lo AR avrebbe sparato prima un paio di colpi, che avevano solo ferito il NA;
e poi, insensibile alle implorazioni del medesimo, lo avrebbe finito con altri due o tre - il tutto all'interno della macchina dove viaggiavano) e le conclusioni medico-legali. I consulenti avevano avuto grandissima difficoltà a svolgere l'accertamento, stante la quasi totale distruzione con il fuoco del cadavere;
aveva comunque individuato la causa della morte (avvenuta prima dell'abbruciamento) in un colpo di arma da fuoco a proiettile unico, che aveva interessato la regione toraco - polmonare;
avevano rilevato un secondo tramite trapassante e rinvenuto due proiettili dal.
6.35 nel lenzuolo che avvolgeva la vittima.
Tali rilievi non comportavano il mendacio delle dichiarazioni del Di ON al riguardo, giacché - a prescindere da un evidente errore compiuto dai consulenti che avevano collegato uno dei detti proiettili al tramite trapassante, dal momento che, essendo stati rinvenuti nel lenzuolo, si dovevano evidentemente essere distaccati dal cadavere per forza di gravità durante l'asporto dal bagagliaio dell'auto - l'avanzato stato di carbonizzazione aveva impedito di individuare le altre tracce dei proiettili, che secondo il Di ON avevano raggiunto zone del corpo particolarmente aggredite dalle fiamme, come constatato dagli stessi consulenti. Tanto più che, durante l'uccisione del NA, il Di ON si trovava alla guida del veicolo e non poteva controllare del tutto i movimenti dello AR che, seduto accanto a lui, sparava al NA che occupava il sedile posteriore della macchina.
Che poi non fossero mai stati ritrovati gli indumenti e l'arma, della quale il Di ON asseriva si fossero disfatti durante il tragitto di ritorno, non era elemento che potesse inficiare la credibilità della sua narrazione, vuoi perché il luogo non era stato precisamente individuato, vuoi perché taluno, nel frattempo, poteva essersene impossessato.
Ciò premesso, osservava la Corte territoriale che l'alibi fornito dall'imputato, era falso.
A suo sostegno, la fidanzata IA NA, aveva dichiarato che verso le 20 del giorno del delitto, aveva ricevuto una telefonata dello AR, il quale la pregava di andarlo a prendere alla stazione di Villa Literno alle 10.30 del giorno dopo - cosa che era realmente avvenuta -. Ma l'imputato mai aveva preso quel treno, nonostante che nel giudizio di appello il suo difensore avesse esibito un biglietto ferroviario Trento - Villa Literno, obliterato (ma non controllato) alle 21.38 di quella sera;
infatti, il Di ON (che, all'epoca in cui si apriva agli inquirenti, certamente non poteva immaginare tale estrema produzione in giudizio) aveva affermato che, al fine di sviare eventuali sospetti, quella sera si erano recati in stazione a comprare ed obliterare un biglietto ferroviario, ma poi lui e lo AR erano tornati a casa, dove più tardi era sopraggiunto il NA ed aveva avuto inizio l'iter omicidiario.
La falsità dell'alibi, corroborava dunque ulteriormente il compendio accusatorio. Il quale non era affatto inficiato dalla pretesa illogicità della scelta (in tale ottica attribuitagli) dello AR di tornare a casa alla guida di una macchina ancora sporca di sangue, sia perché la sua massima esigenza era di allontanarsi subito dal luogo del delitto, sia perché le possibilità di un controllo in autostrada sono pressoché nulle, sia perché mentre l'entrata in autostrada dal casello di Trento era obbligata, per l'uscita costui scelse una stazione vicina a casa ma non proprio quella corrispondente all'ultima dell'autosole, notoriamente sempre presidiata.
Del resto la stessa consulenza tecnica di parte sulla tempistica, aveva accertato la piena corrispondenza di tutti i tempi con la descritta ricostruzione del fatto, a cominciare dalla partenza del NA, per finire con il ritorno a casa dello AR, con valutazioni di velocità molto prudenti e tenendo conto delle presumibili insidie del traffico.
Nè inficiavano detta ricostruzione le pretese illogicità indicate dalla difesa: non quella secondo la quale una teste che si trovava a dormire in casa Di ON, non abbia sentito la discussione fra costui, lo AR e il NA - i cui toni non è necessario che fossero alti ed anzi, presumibilmente dai due soggetti diversi dalla vittima (che non doveva essere spaventata, per poi indursi a seguirli), vennero tenuti bassi. Nè quella secondo la quale non erano state rinvenute tracce di sangue (che si ignorava financo fossero state ricercate) sul terreno, a seguito del trasbordo del cadavere dall'auto del Di ON a quella della vittima;
nulla autorizza a ritenere che il cadavere ancora sanguinasse abbondantemente e comunque la manovra doveva pur essere fatta con un minimo di attenzione.
E quanto alla causale del delitto - indicata dal Di ON in una vendetta trasversale, che voleva colpire il NA per il "pentimento" di due suoi prossimi congiunti - il fatto che la fidanzata avesse riferito dei timori di "finire sparato" da costui confidatile, non gettava ombre di illogicità sulla ricostruzione del fatto, giacché la tecnica della vendetta trasversale è tragicamente notoria nell'ambito della criminalità organizzata e, d'altra parte, il ruolo attivo già svolto dal NA in seno alla camorra, poteva ben renderlo timoroso di sottostare alle leggi camorristiche. Stante la completezza del quadro probatorio, la decisione di prime cure doveva dunque essere integralmente confermata. Avverso tale pronuncia proponevano distinti ricorsi per cassazione i due difensori dello AR, il quale faceva a sua volta pervenire una dichiarazione scritta di totale adesione a tali atti d'impugnativa.
Con il ricorso sottoscritto dall'avv. Baldascino, si deduceva preliminarmente:
- la nullità delle sentenze di primo grado e, conseguentemente, di quella di appello, per omessa citazione dell'imputato. Infatti, nessuna copia dell'avviso indicato dall'art. 419 c.1 c.p.p. era stata notificata al difensore d'ufficio, come richiede l'art. 165 c.1; si tratta di atto diretto all'imputato latitante;
diverso dall'avviso al difensore e la corrispondente relata di notifica deve dare atto del destinatario. Non esistendo alcun equipollente, era priva di fondatezza l'argomentazione sviluppata al riguardo dalla sentenza impugnata, anche perché la comparizione in giudizio del difensore non poteva sanare il rilevato difetto;
- la nullità del decreto che disponeva il giudizio e,
conseguentemente, delle due sentenze. I vizi procedurali sopra indicati, si ripercuotevano sulla ritualità dell'udienza preliminare e quindi del conclusivo decreto, integrando nullità assoluta dell'atto e, necessariamente, delle sentenze di merito;
- la nullità del decreto che dispone il giudizio )e conseguentemente delle citate sentenze) per omessa citazione dell'imputato presso il difensore di fiducia, a sua volta non avvisato. Nessuna tassatività aveva il contenuto dell'art. 96 c.p.p., quanto alle formalità di nomina del difensore, in vista della tutela ampiamente conferita all'imputato dall'art. 24 Cost.; essendo necessaria l'effettività e la concretezza della difesa, non poteva dichiararsi la nullità della nomina di difensore fiduciario, perché avvenuta a mezzo di telegramma. Proprio perché non avvisato, il difensore non era potuto intervenire ad atti processuali di alcun genere, in tal modo sanando (secondo la teoria esposta in sentenza) il vizio originario della nomina stessa. Che, peraltro, doveva ritenersi insussistente, data la completezza del testo e lo specifico riferimento al procedimento in corso, tanto vero che il GIP aveva pur ordinato di notificare il predetto difensore;
ciò non significava una sanatoria, ma il riconoscimento della ritualità della nomina, senza però che seguisse il controllo dell'avvenuta consegna dell'atto al difensore medesimo. Altrettanto valida doveva ritenersi la nomina, analogamente fatta, del difensore sottoscrittore del ricorso, come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza, la quale definisce la nomina del difensore atto a forma libera. E nel procedimento tale validità era stata esplicitamente riconosciuta, mediante notificazione e consegna di atti processuali successivi agli avvisi qui esaminati;
- la nullità della sentenza di secondo grado, per omessa citazione dell'imputato presso il difensore d'ufficio, nonché di quest'ultimo. Se, infatti, la detta nomina del difensore di fiducia non era ritenuta valida, la citazione dell'imputato latitante dinanzi alla Corte d'assise doveva avvenire tramite il difensore d'ufficio e non, come invece era stato fatto, con la consegna dell'atto all'avv. Baldascino, che l'aveva ricevuto il 17.12.1996, quando cioè la nomina telegrafica (data 30.10.1996) non era rituale. Invero, il Presidente della Corte aveva negato la legittimità di tale nomina in data 20.3.1997 e la nomina stessa era stata regolarizzata con raccomandata del 27.3.1997. Al difensore d'ufficio sarebbe spettata anche la notifica dell'avviso di differimento dell'udienza 13.5.1997, in quanto l'atto, notificato il 26.2.1997, precedeva la regolarizzazione della nomina del difensore Baldascino. La situazione descritta non era suscettibile di sanatoria, perché la comparsa di quest'ultimo difensore non poteva rimediare alla mancata citazione dell'imputato latitante;
- la nullità della sentenza di secondo grado per omessa o irrituale citazione dell'imputato. Questa era stata effettuale ai sensi dell'art. 171 c.p.p., sul presupposto della irreperibilità dello AR, presso il difensore in data 6.4.1998; ma l'ordinanza cautelare a suo tempo adottata, era stata revocata il 13.1.1998 e quindi, alla data sopra indicata, lo AR era libero e avrebbe dovuto essere citato ex art. 157 c.p.p.. Oltre a ciò, la notifica nei confronti dell'irreperibile deve avvenire previo decreto che, a sua volta, va notificato al difensore insieme all'atto di citazione, ciò che non era avvenuto;
- la nullità del decreto che dispone il giudizio e delle due sentenze di merito, per mancato deposito di atti, per mancato avviso del compimento di atti irripetibili e per mancata spedizione dell'informazione di garanzia. Si trattava, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, di nullità assolute, rilevabili fino alla pronuncia della prima sentenza, in quanto vulneravano i diritti della difesa e si riverberavano necessariamente sugli atti successivamente compiuti, dal momento che le omissioni rilevate avevano impedito di avere nozione del procedimento e di farvi intervenire il difensore all'uopo nominabile. Ciò atteneva, particolarmente, al compimento degli atti irripetibili, relativamente ai quali la Corte territoriale aveva ragionato in termini di conoscenza legale del procedimento, a seguito della emissione del decreto di fermo e del successivo verbale di vane ricerche, mai a nessuno notificato e quindi nella totale ignoranza dell'imputato e del suo eventuale difensore. Tutte le rilevate nullità a regime intermedio erano state ritualmente sollevate nella fase preliminare al dibattimento di primo grado.
Ciò premesso il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dello AR.
La sentenza impugnata violava le regole di valutazione della prova, anzitutto nello scrutinio dell'attendibilità del Di ON, decisosi a confessare quando già era in stato di arresto e autore di svariate e discordanti versioni sulle modalità del fatto, impreciso e smentito sul piano dei riscontri.
La sentenza non ne dava adeguatamente atto e si impegnava in una costante giustificazione di tutti gli aspetti inaccettabili della chiamata in correità, tra l'altro illegittimamente attribuendo carattere di credibilità alle sole ultime dichiarazioni confessorie. Doveva poi negarsi il disinteresse alla collaborazione, vista la esplicita contrattazione fatta dal Di ON con il P.M. in tema di benefici trattamentali.
Altrettanto inadeguata era l'indagine sui riscontri materiali: i movimenti delle auto, desumibili dai tabulati autostradali, non si conciliavano con le dichiarazioni del collaboratore;
l'acquisto di benzina da parte del Di ON non trovava conferma testimoniale, dato che il benzinaio aveva escluso la presenza (data invece per certa dalla sentenza) di una seconda macchina;
era indimostrato che il biglietto ferroviario non fosse stato utilizzato;
nessuna precisa indicazione aveva dato il Di ON sul ritrovamento della Croma incendiata, che era invece dovuto a segnalazione di terzi;
le dichiarazioni testimoniali sulla presenza del NA a Trento erano state smentite dalla difesa, sulla base dei confronti orari. Negativa era anche la valutazione delle conclusioni peritali in veste di verifica del Di ON, con le quali la Corte di secondo grado, anziché dichiarare la mancata corrispondenza, si era diffusa in un'opera di raccordo tra le risultanze oggettive e le incompatibili dichiarazioni accusatorie. Senza tacere del fatto che il Di ON aveva sempre fatto riferimento all'uso di una pistola cal. 7.65, mentre la perizia aveva accertato trattarsi di una 6.35 e solo successivamente il collaboratore vi si era adeguato, con una condotta processuale che non poteva spiegarsi unicamente con l'evoluzione positiva della collaborazione, inizialmente inficiata dall'intento del Di ON di sviare le indagini.
Totale smentita avevano poi ricevuto le sue narrazioni del post factum, per il mancato ritrovamento (giustificato in sentenza con mere congetture) degli oggetti dei quali i due responsabili si erano disfatti, per l'inesistenza di tracce di sangue ne luogo in cui il cadavere era stato trasbordato;
mentre, quanto alla causale, le testimonianze assunte avevano provato che il NA era in netto disaccordo con i parenti pentiti, girava armato, adottava precauzioni e si era incontrato poco tempo prima con persona poi uccisa: appariva ipotizzabile, dunque, ben altra serie di cause di vendetta che avrebbero potuto giustificare la sua eliminazione, diversamente da come configurato sul piano dell'accusa, ancoratasi sul piano di un'assurda vendetta trasversale.
In relazione all'alibi fornito dall'imputato, la falsità ne era stata affermata ipoteticamente e non per fatti contrari pienamente accertati;
che lo AR fosse stato accompagnato alla stazione ad acquistare il biglietto (e, in un secondo momento, a prendere il treno) lo aveva detto inizialmente lo stesso Di ON, che non doveva dunque essere lungi dall'immaginare che la difesa avrebbe poi prodotto in giudizio la prova storica del fatto, ovvero il biglietto medesimo. Circostanze, del resto, confermate dalla teste ME, moglie del collaboratore.
Con l'ultimo motivo di ricorso, si denunciava la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero l'esame dell'ing. PE che, per incarico della difesa, aveva redatto una consulenza tecnica sui tempi e le percorrenze stradali indicate dal Di ON, che aveva dato esiti incompatibili gettando anche ombre pesanti sulla credibilità della teste che aveva affermato di avere notato parcheggiata la macchina targata Napoli - macchina che invece, alla stregua della consulenza, non avrebbe potuto essere lì a quell'ora, per la impossibilità di percorrere 250 chilometri in un'ora. Da tale certezza non si poteva deviare semplicemente ipotizzando che le macchine targate Napoli fossero due, come opinava la sentenza impugnata. Ne derivava, invece, la credibilità della tesi che il NA fosse sì partito in auto, ma per recarsi in luogo diverso da Trento, come del resto faceva concludere la testimonianza del fratello. Ma, come già detto, tutti gli altri movimenti descritti dal Di ON mancavano di conferma, facendo quindi saltare del tutto la credibilità dell'impianto accusatorio.
La Corte non aveva tenuto alcun conto di tali circostanze, che integravano invece una prova decisiva a favore dell'imputato; la mancata assunzione della quale era vizio ulteriore della sentenza impugnata.
Con ricorso sottoscritto dall'avv. Gaito erano proposte le già viste eccezioni preliminari di nullità, in particolare con riferimento al mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato latitante, alla ritenuta irritualità della nomina del difensore fiduciario mediante telegramma, all'omesso avviso di compimento di atti istruttori non ripetibili.
Si denunciava, inoltre, vizio della motivazione riguardo la valutazione della chiamata di correo, precipuamente sotto il profilo della intrinseca inattendibilità e della mancata individuazione di riscontri particolarmente forti, alla stregua proprio della scarsa credibilità dell'accusa formulata dal Di ON.
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Con motivi nuovi di ricorso, l'avv. Baldascino rettificava la quarta delle eccezioni di nullità sopra trascritte, nel senso che doveva concernere, oltre alla sentenza di appello, anche quella di primo grado;
ed impugnava la legittimità della misura cautelare adottata nei confronti dello AR, come conseguenza della nullità della sentenza denunciata con il ricorso.
Infine, sempre nell'interesse dello AR, è stata depositata una memoria difensiva, con la quale ulteriormente si illustrano le censure mosse alla sentenza impugnata, sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine ai rilievi autoptici;
della nullità degli accertamenti tecnici non ripetibili;
della valutazione dei riscontri della chiamata in correità; della mancata valutazione della ritualità della originaria nomina del difensore di fiducia, con prospettazione - altrimenti - di questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 c.2 c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 3 Cost. Ritiene la Corte che le eccezioni preliminari di nullità siano destituite di fondamento.
Per quanto attiene a quelle pretesamente incorse relativamente alla udienza preliminare, può anzitutto osservarsi che, nei due ricorsi presentati nell'interesse dello AR, il bersaglio non è identico, lamentando da una parte che non sia stata validamente eseguita la notificazione del relativo avviso al difensore in quanto tale e, dall'altra, che il vizio attenga alla notificazione al difensore in quanto legale rappresentante dell'imputato latitante;
con la conseguenza - forse paradossale - che cogliendo il risvolto positivo della censura, la conclusione sarebbe che entrambi gli atti difensivi ammettono l'uno che la notificazione al difensore, o l'altro al rappresentante dell'imputato fu comunque regolare. È chiaro, tuttavia, che la Corte non intende scegliere una simile via di fuga argomentativa. Così come non ritiene fondata la tesi - peraltro autorevolmente sostenuta (si veda Sez. V, 13.8.1998, n. 1143) - secondo la quale eventuali vizi dell'"avviso" per l'udienza preliminare, pur trattandosi di atto che determina un "intervento" dell'imputato, ma che non è un "citazione" in riferimento con il giudizio, non darebbero luogo alla qui dedotta nullità assoluta, evocando invece il regime dell'art. 180 c.p.p.; giacché essa si basa su una formalistica lettura normativa, del tutto ignara dei diritti della difesa. E tuttavia non condivide la tesi della nullità della notificazione, ne' per quanto riguarda il difensore come tale, ne' nella sua veste di legale rappresentante dell'imputato. Correttamente ha invero ritenuto il giudice a quo che al difensore d'ufficio dello AR - già a quel momento dichiarato latitante, qualità emergente dall'atto - siano stati notificati (nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante stesso) e la richiesta del PM di rinvio a giudizio e l'avviso ex art. 419 c.p.p., in quanto il primo di tali atti - sul cui retro l'ufficiale giudiziario aveva apposto la relazione di notifica - solo ad un difensore che avesse tale veste doveva essere notificato;
la lagnanza difensiva, quindi, non può che concernere la mancata specificazione della destinazione dell'atto nel corpo stesso della relazione di notifica. Ma giustamente ha ritenuto la Corte territoriale che la situazione di fatto dovesse essere percepita dal difensore nei suoi termini effettivi;
trattavasi, invero, pur sempre di un difensore tecnico capace quindi di valutare la portata dell'atto. Senza, poi, tacere che una specificazione nel contenuto della relata, dello scopo intrinseco degli atti portati a conoscenza del difensore medesimo, è stata ritenuta superflua da questa Corte, quando ha stabilito (in una situazione processuale non identica, ma governata da un principio ermeneutico unitario) che, in tema di notificazione a più latitanti dell'avviso per l'udienza fissata a seguito di richiesta di riesame di ordinanza applicativa di misura cautelare, la comunicazione da dare al difensore non necessariamente deve essere contenuta in atti separati da quello con il quale viene dato allo stesso difensore, in quanto tale, avviso dell'udienza. Quando in tale atto sia chiaramente indicata la data dell'udienza con i nomi dei latitanti, per i quali viene notificato l'avviso, non sono necessari ulteriori e diversi atti identici in numero eguale a quello dei destinatari. (Sez. Fer. 27.7.1995, n. 4300).
Nel caso in esame, la posizione dello AR in quanto latitante è stata maggiormente garantita, perché se mai sarebbe mancata una regolare notificazione al difensore in quanto tale, non già nella veste di rappresentante dell'imputato latitante, per il che la consegna e di copia della richiesta del PM e dell'atto di fissazione dell'udienza preliminare, costituivano esauriente procedura. Non si è trattato, quindi, di notificazione per equipollente (del quale si nega, giustamente, da parte della difesa, la configurabilità), ma di riturale adempimento delle prescrizioni imposte dagli artt. 165, 418 e 419 c.p.p.; se mai, il vizio riguarderebbe la mancata consegna di un separato avviso al difensore in quanto tale, ma la comparizione del medesimo (senza formulazione di alcuna doglianza) all'udienza preliminare, sanò tale carenza, al contrario di quanto immotivatamente si afferma dalla difesa dello AR. Ne consegue la insussistenza di qualsivoglia nullità del decreto che disponeva il giudizio e delle due sentenze di merito. Altrettanto infondata deve ritenersi la dedotta nullità di tali atti, come conseguenza della omessa citazione dello AR presso il difensore di fiducia (che si sostiene essere stato ritualmente nominato con telegramma spedito dall'imputato) anziché a mani di quello assegnatogli d'ufficio dall'autorità procedente. La tesi difensiva si ancora ad un principio - quello della assoluta libertà delle forme di nomina del difensore il quale è tutt'altro che pacifico (come invece si afferma dalla difesa) nella giurisprudenza di questa Corte, la quale anzi non ha mancato di affermare che le formalità previste dall'art. 96 c.p.p. per la nomina del difensore di fiducia, tenuto conto della quantità e della rilevanza dei diritti e delle facoltà derivanti per legge dal mandato difensivo, nonché dell'incidenza che il loro esercizio ha sullo svolgimento dell'intero procedimento, non ammettono equipollenti (cfr. Sez. I, 31.5.1996, n. 3771). E poiché la norma citata restringe le modalità di nomina alla dichiarazione resa (dall'interessato) all'autorità procedente, o a questa consegnata dal difensore o trasmessa con raccomandata, la conclusone dovrebbe condurre alla giustamente ritenuta nullità della nomina fiduciaria avvenuta a mezzo di telegramma. Vero è che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è anche opportunamente fatta strada la tesi che la normativa concernente la nomina del difensore abbia un duplice risvolto: quello di carattere pubblicistico, che involge oneri ed obblighi del giudice e dell'organo della notificazione relativamente a che la forma è richiesta ad substantiam e non ammette equipollenti;
e quello di carattere privatistico, attinente al patrocinio in sè e alla parte, che ha diritto di intervenire e difendersi, rispetto a che la forma è richiesta ad probationem tantum e l'atto di nomina del difensore può essere dedotto da fatti concludenti, ovvero da atti partecipativi del difensore irritualmente nominato, che quindi sia di fatto intervenuto ad atti del processo, trovando ivi la sua legittimazione postuma (cfr. Sez. V, 6.11.1996, n. 9429). Niente di ciò è pacifico che sia accaduto nel caso in esame;
ne' ha un qualunque rilievo processuale la circostanza che, ad onta della irritualità della nomina del difensore fiduciario, fosse iniziata nei suoi confronti una procedura di notificazione, peraltro non condotta a termine. Si è sostenuto, dalla difesa, che in base al principio della irretrattabilità di tale procedura, una volta commessa dal giudice all'organo della notificazione, non potrebbe più essere interrotta e dovrebbe comunque giungere a termine (comportando, in caso contrario, una evidente nullità dell'intero iter procedurale e degli atti conseguenti). Ma a tale assunto manca un qualunque riscontro normativo, oltre che una intrinseca logica funzionale: se coerentemente applicato, esso neppure consentirebbe le rettifiche e le correzioni di errori che, nel frattempo, si fossero riscontrati. E non v'è dubbio che, per l'originaria irregolarità della nomina, sarebbe stato erroneo disporre la notificazione di un atto a difensore che non ne aveva diritto, in luogo di quello officioso, legale destinatario.
Perché - conclusivamente - ciò che la legge richiede attraverso il chiaro testo dell'art. 96 c.p.p., è che vi sia certezza sulla provenienza della nomina, proprio per le ragioni inizialmente indicate;
e sul punto, la giurisprudenza è unanime, anche laddove ritiene che i comportamenti successivi - se verificatisi nei termini sopra visti - sanino l'originaria irritualità (cfr. Sez. V, 27.1.1997, n. 128; Sez. II, 7.2.1997, n. 1962). E tale esigenza di certezza risponde a criteri di funzionalità e ragionevolezza nell'ambito del processo, in nulla ledendo i diritti della difesa;
con la conseguente manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata al riguardo dalla difesa con l'ultima memoria difensiva.
Che poi la citazione dell'imputato latitante dinanzi alla Corte d'assise sia avvenuta anche (non esclusivamente, come, errando, afferma un difensore) mediante consegna di avviso al difensore fiduciario del quale non era stata ritenuta valida la nomina, non configura alcuna nullità; indispensabile era che la citazione avvenisse (come in effetti accadde, e l'esame degli atti processuali lo conferma) a mano del difensore d'ufficio. La notificazione ulteriore in nulla ha nuociuto all'imputato, il cui difensore è quindi carente d'interesse a proporre tale eccezione, ché se mai gli accordava ulteriori possibilità di intervento attivo nel processo. Manifestamente infondata è poi l'eccepita nullità della citazione per il dibattimento d'appello, avvenuta nelle forme degli irreperibili;
se è vero, infatti, che nel frattempo la misura cautelare già applicata allo AR era stata revocata (del che dà atto la sentenza in esame), per cui il medesimo non poteva più qualificarsi come latitante, resta pur sempre il fatto che le ricerche disposte per il suo rintraccio avevano dato esito negativo, talché legittima era stata l'emissione del decreto di irreperibilità (la cui efficacia va considerata riguardo al tempo delle ricerche e della sua emissione, essendo irrilevanti gli eventi successivi: cfr. Sez. VI, 10.9.1992, n. 3164; Sez. I, 9.7.1991 Italwegattage), data 31.3.1998 e depositato in cancelleria. Tale decreto è strumento che legittima la notificazione degli atti nelle mani del difensore (mediante consegna di copia dell'atto da notificare, non già del decreto di irreperibilità, come qui si sostiene).
L'ultima eccezione concerne il mancato deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari e dal quale si deduce una serie di nullità interdipendenti, che travolgerebbero i due gradi del giudizio.
Ora, a parte il mancato deposito di un verbale di sequestro (relativamente al quale può solo prendersi atto dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale nessun sequestro è stato mai formalmente operato dalla polizia giudiziaria), per altri atti (decreto di fermo, verbale di vane ricerche) la sentenza medesima ha argomentato in materia di inesistenza di qualunque nullità, derivando se mai dall'omesso deposito il mancato decorso di eventuali termini di impugnazione. Dalla difesa si replica osservando che la questione andrebbe esaminata sotto altra luce, cioè per la valenza di tali atti (se conosciuti dall'imputato) quali informazioni di garanzia circa l'esistenza di un procedimento a suo carico, con la possibilità conseguente di svolgere attività difensive. La tesi non appare però condivisibile, perché l'informazione di garanzia, proprio per il suo carattere strumentale, è imposta dall'art. 369 c.p.p. solo in vista del compimento di atti processuali garantiti ambito dal quale quelli sopra indicati esulano completamente. Diverso è, invece, il discorso concernente gli atti irripetibili (nella specie, le perizie sopra indicate) compiuti nel corso delle indagini preliminari;
sul punto, la motivazione della sentenza impugnata non è corretta, laddove ritiene assolto l'obbligo di avviso all'imputato, sulla base della conoscenza legale del procedimento, derivante dall'emissione del provvedimento di fermo. È stato agevole replicare, da parte della difesa dello AR, che un conto è avere conoscenza della pendenza di un procedimento, altro della imminenza del compimento di atti processuali, in relazione ai quali è possibile un costruttivo intervento - sul che non può che concordarsi. Dovendosi anche aggiungere che se nullità vi fosse stata, non sarebbe stata (come pare sostenersi dal giudice a quo) sottoposta al regime degli artt. 181 c.2 e 424 c.p.p.; sul punto, invero, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che le nullità derivanti dal mancato avviso all'indagato e al suo difensore, ai sensi dell'art. 360 c.1 c.p.p., vadano eccepite nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 491 c.p.p. (cfr. Sez. IV, 6.12.1996, n. 2463; id. 30.10.1996, n. 2127).
Ma la questione è stata risolta egualmente in modo corretto, dalla Corte territoriale, osservando che l'avviso era stato dato al difensore d'ufficio; che, per le ragioni inizialmente esposte, aveva nella specie anche la veste di legale rappresentante dell'indagato latitante;
cosicché nessuna nullità può dirsi caratterizzare gli accertamenti di cui sopra.
Del resto, lo stesso difensore, eccependo la pretesa nullità in limine litis del primo dibattimento, aveva ammesso esservi stato avviso a difensore d'ufficio, bollandone, peraltro, la nomina come "del tutto fittizia". Su tale aspetto è oggi tornato il difensore medesimo, rilevando come il difensore d'ufficio non avesse, in effetti, svolto alcuna utile attività nell'interesse dello AR, ne' in sede di accertamenti tecnici irripetibili, ne' di udienza preliminare;
ma il rilievo di tale osservazione è nullo, giacché ciò che la legge garantisce alla persona indagata o imputata è la possibilità di una difesa, non il suo contenuto più o meno attivo, diligente ed efficace. Men che mai un sindacato del genere può essere compiuto da questa Corte, la quale può solo prendere atto della formale ritualità della procedura esperita. Ciò premesso, ritiene la Corte che anche le censure sostanziali mosse alla decisione impugnata, siano prive di fondamento. Il rilievo è particolarmente pregnante per quanto attiene alla denunciata violazione delle regole di valutazione probatoria;
qui, le prove si compendiavano nelle dichiarazioni accusatorie rese dal Di ON nei confronti dello AR;
incombeva, dunque, sul giudice di merito, il dovere di compiere l'iter logico - argomentativo da tempo individuato nella giurisprudenza di questa Corte, ovvero in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio - economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con il chiamato in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa del coautore e complice;
in secondo luogo, verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante in correità, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, esaminare i riscontri cosiddetti esterni (cfr. Sez. Un. 21.10.1992, Marino). È giusto riconoscere alla sentenza impugnata una corretta adesione a tali regole ermeneutiche;
in entrambe le sedi di merito (e con particolare afflato da parte della sentenza di prime cure, le argomentazioni della quale, per la conformità dell'esito raggiunto, debbono integrarsi con quelle dell'appello) si è dettagliatamente esaminato e scrutinato il percorso compiuto dal Di ON, da quando le prime indagini si indirizzarono verso la sua persona (ed egli ebbe, sia pure inframezzandole con dichiarazioni che mostravano immediatamente la trama del mendacio, a fare gravi ammissioni di responsabilità personale) a quando maturò definitivamente la decisione collaborativa e di piena assunzione di concorrente colpevolezza. La personalità del collaboratore è stata valutata sia nel suo passato di appartenenza camorristica, sia nei suoi rapporti diretti con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, sia nel travaglio di un assestamento sociale, poi interrotto dal gravissimo delitto commesso;
e una simile valutazione va indenne da censure, dovendosi rilevare che, in buona sostanza, da parte della difesa si è potuto indicare, come motivo inquinante la genuinità delle dichiarazioni eteroaccusatorie (mai, invero, si è dubitato della partecipazione del Di ON all'omicidio), quella sorta di patteggiamento sul trattamento sanzionatorio, che è intervenuto tra l'imputato e l'organo di accusa. Laddove questa Corte ha reiteratamente affermato che è del tutto inconfacente la considerazione che l'accusatore collaborante, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo invece farsi riferimento, ai fini della verifica della sua attendibilità soggettiva, agli altri parametri ordinari, sopra menzionati, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo per il quale il collaboratore si è indotto a formulare le sue accuse (cfr. Sez. I, 21.4.1997, n. 644). Ciò precisato, neppure appare censurabile che la sentenza impugnata valuti - dopo aver peraltro motivato sull'evidente superamento, da parte del Di ON, di una prima fase di incertezza, nella quale vi è stato spazio per i tentativi di depistaggio lealmente evidenziati dai giudici di merito - come valide prove d'accusa le dichiarazioni rese da costui dopo la definitiva decisione di collaborare, riconoscendo le proprie e altrui responsabilità; e va detto che nell'apprezzamento del relativo compendio, la Corte territoriale ha correttamente argomentato, giungendo alla conclusione dell'assoluta credibilità intrinseca del Di ON, in quanto non erano ravvisabili da parte del medesimo (nè in questa sede è stata data minima dimostrazione in proposito) intenti calunniatorii o interessi ad una contraffazione della verità storica dei fatti, riflettentisi nel processo de quo.
Quanto poi alla indagine concernente l'esistenza dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie in parola, appare insussistente il denunciato vizio della motivazione. A proposito del quale, è anzitutto doveroso fare una premessa: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della pronuncia impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quella di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone ed altri). Alla luce di tali principii ermeneutici - dai quali questa Corte non intende minimamente discostarsi - appare la inammissibilità di tutte quelle censure che, senza individuare una intrinseca illogicità del testo del provvedimento impugnato, ne derivano l'esistenza dal confronto e richiamo di atti probatori precedentemente acquisiti, peraltro valutati dal giudice di merito, ma giudicati insoddisfacentemente considerati dal ricorrente. Non vi è quindi spazio per un riesame - da parte di questa Corte - della compatibilità dei tempi di percorrenza del viaggio compiuto dalla vittima per raggiungere, con gli orari noti (peraltro nessuno dei quali fissato con certezza ne' sulla decorrenza ne' sulla maturazione e quindi insuscettibili di una diversa lettura) la finale destinazione;
dell'effettivo intendimento (esternato dalla vittima a testimoni e da questi riferito) di raggiungere l'abitazione dell'amico Di ON proprio quella sera;
del peso accusatorio della testimonianza Stimpfl, anche questa ancorata - in senso positivo dalla sentenza e negativo dal ricorrente - ad indicazioni orarie oscillanti;
della rilevanza dei tabulati autostradali, dei quali - rectius, di uno dei quali: quello di uscita - si dubita dell'idoneità a confortare la narrazione del Di ON (secondo sui lui e lo AR, ciascuno alla guida di un'auto, sarebbero entrati e usciti di conserva dall'autostrada, durante le fasi calde del delitto), dal momento che vi sarebbe un intervallo di sei minuti fra i due veicoli, i quali dunque avrebbero marciato distanziati (affermazione che, peraltro, non tiene conto delle evenienze del traffico, laddove un sorpasso riuscito o fallito incide sui tempi di percorrenza, così come la condotta più o meno sollecita del casellante all'uscita, può incidere sul marchio dell'ora); della possibilità che, durante il percorso autostradale, al benzinaio che vendeva il carburante con il quale poi sarebbe stata bruciata l'auto con il cadavere, sia sfuggita l'affermata presenza dello AR a bordo di altra macchina.
Sono tutte circostanze sulle quali la sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione;
che ha motivato senza incorrere in manifesta illogicità intrinseche al suo argomentare;
che non possono essere diversamente valutate da parte di questa Corte, sol perché diversamente illuminate dal ricorrente, con il richiamo ad atti del procedimento. Deve invece rilevarsi come l'argomentare difensivo sia incorso in due evidenti equivoci: l'uno, addebitando alla sentenza impugnata di avere sostenuto implicitamente, per convalidare la testimonianza Stimplf, che nel cortile condominiale quella sera vi fossero due macchine bianche targate Napoli, laddove la decisione impugnata esclude proprio, per la sua evidente stranezza e impensabilità, tale circostanza, valorizzando la testimonianza come elemento concorrente al quadro probatorio delineato dal Di ON;
l'altro, sostenendo che nessuna indicazione aveva dato il Di ON per il ritrovamento dell'auto bruciata, rinvenuta ad opera di terzi, laddove la sentenza sostiene invece che, dopo il ritrovamento, il Di ON, nel corso delle indagini, accompagnò gli inquirenti sul luogo dove il veicolo era stato scoperto e logicamente valorizza tale circostanza (come elemento confermativo della veridicità della dichiarazione accusatoria), dal momento che si trattava di un sito appartato, difficile da raggiungere da parte di chi non ne avesse avuto previa frequentazione. Ragionamento, come si vede, del tutto diverso e del tutto logico.
Un particolare rilievo è stato conferito, dai difensori del ricorrente, ai denunciati vizi di valutazione delle conclusioni autoptiche, le quali, in tale ottica, smentirebbero inconfutabilmente la narrazione resa dal Di ON. Per parare una eventuale censura di inammissibilità del rilievo critico, è stato evidenziato che su un particolare importante era stata richiamata l'attenzione del giudice, con i motivi di appello, senza che la sentenza vi avesse dato risposta. L'argomento, in effetti, non cade sotto la censura di inammissibilità per involgere un apprezzamento di fatto - nella forma del suo travisamento - essendo già stato osservato da questa Corte che tale travisamento è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.; il suo accertamento richiede, pertanto, la dimostrazione da parte del ricorrente dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, siché la Corte di cassazione, possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (cfr. sentenza Dessimo sopra citata).
Ora, il ricorrente ha citato il proprio atto di appello, con il quale era stato evidenziato che l'abbracciamento del cadavere del NA aveva lasciato integra la dura meninge;
e la circostanza che i periti, esaminando il cadavere, non avessero riscontrato fori o lesioni nel cranio della vittima, escludeva che colpi di pistola avessero mai colpito la medesima al capo, smentendosi così il racconto del Di ON, secondo il quale lo AR, seduto accanto a lui, si sarebbe voltato (per la seconda volta, visto che al primo tentativo il NA non era morto) verso il NA, sparandogli alcuni colpi proprio in testa. Il ragionamento è di apparente correttezza, ma non integra il vizio denunciato;
se è vero, infatti, che la sentenza non ha affrontato ex professo il punto della integratì della dura meninge, ha però preso in considerazione la censura mossa - con riferimento alle modalità omicidiarie - alla narrazione del Di ON, rilevando che talune imprecisioni del suo dire erano logicamente ricollegabili al fatto che egli era intento alla guida e non poteva, conseguentemente, esattamente verificare la condotta materiale del correo;
e del resto, ciò che egli aveva ritenuto di capire in proposito, non si distaccava poi tanto dalle conclusioni dei periti, che avevano rinvenuto fori di proiettile alla regione toraco - polmonare, ma non avevano potuto procedere ad altri accertamenti proprio per lo stato di quasi completa combustione del corpo. Deve, dunque, concludersi che non vi è carenza di motivazione complessiva e che, implicitamente, sul punto evidenziato dal ricorrente, la pronuncia impugnata offre una non illogica spiegazione.
E, in riferimento alle modalità esecutive del delitto, logicamente la sentenza impugnata ha negato decisiva rilevanza al fatto che il Di ON avesse, in un primo momento, indicato l'uso di un'arma dal calibro diverso da quello della pistola effettivamente impiegata, considerando che costui aveva sempre affermato che lo AR aveva la disponibilità di due armi;
e l'omicidio è avvenuto, appunto, con proiettili di pistola. La seconda arma (così come un giaccone del quale i due si disfecero, secondo il collaboratore, durante il viaggio di ritorno) non è più stata ritrovata, ma appare condivisibile l'osservazione dei secondi giudici, circa la nessuna incidenza del mancato ritrovamento, rispetto alla logicità complessiva del quadro accusatorio, visto che il luogo nel quale i diversi oggetti vennero gettati non è mai stato esattamente conosciuto.
Quanto all'alibi proposto dal ricorrente, la sentenza impugnata lo ha disatteso con motivazione non più sindacabile da questa Corte, orientandosi verso un apprezzamento probatorio negativo, basato sia sulla scarsa attendibilità della interessata teste di conferma (peraltro parziale), sia sul dato oggettivo che dell'acquisto di un biglietto ferroviario da non utilizzare realmente, ma finalizzato dal depistaggio di eventuali indagini, aveva parlato il Di ON in epoca non sospetta, cioè quando del permanere in possesso dello AR di tale documento di trasporto non vi era conoscenza;
la relativa affermazione della sentenza impugnata, appare inoppugnabile nel giudizio di legittimità.
L'impianto argomentativo della decisione de qua, non è minimamente inficiato dalle argomentazioni sviluppate nel ricorso, in punto di causale del delitto. Affermare, invero, come si fa da parte dello AR, che una vendetta trasversale, volta a punire la decisione collaborativa di affiliati alla criminalità organizzata, sia evento impensabile e inusuale, non urta soltanto con l'accredito di attendibilità dato al Di ON dal giudice a quo, ma anche contro le cognizioni dell'uomo medio, a tacere di quelle entrate nel patrimonio professionale di questa Corte.
Si duole, infine, lo AR che i giudici di secondo grado non abbiano ammesso una prova da lui ritenuta decisiva, ovvero l'assunzione dell'ing. PE, autore di quella consulenza tecnica che, nell'ottica difensiva, avrebbe dovuto smantellare, per la incompatibilità di tutti i tempi di percorrenza, la narrazione del Di ON.
Intanto, è seriamente dubitabile che tale prova avesse carattere di decisività, se per prova decisiva si intende quella che, confrontata con le argomentazioni della motivazione adottata a sostegno della sentenza, avrebbe potuto determinare una diversa pronuncia (cfr. Sez. VI, 26.6.1997, n. 897). Nel caso in esame, pur non ammettendo il teste, la Corte territoriale ha preso in considerazione il suo elaborato, lo ha sottoposto a critica (rilevandone le incongruenze e il deficit argomentativo delle conclusioni, rispetto alle concrete disamine dei dati di fatto: orari e località di percorrenza, valutati al di fuori di qualunque pratico adattamento) e ha ritenuto che esso non determinasse alcuna incompatibilità con la ricostruzione dei fatti già accolta dal primo giudice e condivisa in appello. E quindi, si tratta ancora una volta di una valutazione di fatto che, non apparendo illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte.
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che la richiesta di annullamento della ordinanza custodiale emessa dal giudice di appello contestualmente alla sentenza, chiesto con motivi "nuovi" di ricorso, è manifestamente inaccoglibile;
sia perché l'iter impugnativo dei provvedimenti in materia di libertà personale è quello ben noto del riesame o dell'appello, sia perché, contrariamente a quanto auspicato dal ricorrente, questa Corte non annulla la decisione gravata di ricorso.
Questo deve pertanto essere rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999