Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione. Peraltro, il fatto che il giudizio di rinvio sia stato effettuato da un collegio diverso da quello originariamente interessato non dà luogo a nullità, in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso e non realizzandosi alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2005, n. 41592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41592 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/10/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1100
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 011119/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) SI EP, N. IL 21/10/1938;
2) DE ON DI, N. IL 10/03/1938;
3) EN CI, N. IL 05/11/1957;
avverso ORDINANZA del 12/01/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. rigetto del ricorso.
I FATTI
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed il Procuratore Generale del medesimo capoluogo propongono ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 12/01/2005, con la quale la Corte d'appello di Napoli - pronunciandosi in sede di rinvio - ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dal P.M. contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P. di Napoli il 17/01/2003 nei confronti di RS EP, De ON ER e UO IR.
Deducono i ricorrenti che l'ordinanza impugnata configura un provvedimento abnorme, in quanto assunto in violazione del sistema processuale che impone al giudice di rinvio l'adeguamento delle proprie decisioni ai provvedimenti della Suprema Corte - art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 173, comma 2, disp. att. c.p.p. - e, in subordine, la violazione dell'art. 127 c.p.p. in relazione all'art. 525 c.p.p., comma 1 e 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare osserva il Collegio che il ricorso del Procuratore Generale di Napoli avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero emessa il 12 gennaio 2005 dalla Corte d'appello, consente di ritenere comunque ritualmente investita la Corte della questione in esame e che rimane, pertanto, superata la questione della legittimazione del Procuratore della Repubblica all'impugnazione diretta del provvedimento in questione.
Venendo all'esame dei motivi la questione centrale posta con il primo di essi si incentra sul rilievo che la Corte di Appello di Napoli, con l'ordinanza del 12/01/2005, oggetto del ricorso, reiterando l'ordinanza del 13/05/2003 con la quale era stata già dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, non si sarebbe uniformata in sede di rinvio al decisum della Corte di Cassazione che aveva annullato l'ordinanza da ultimo citata (del 13/05/2003). Si eccepisce, inoltre, nel ricorso anche la violazione del principio dell'immutabilità del giudice posto che, pur trattandosi di annullamento di una ordinanza, in sede di rinvio avrebbe deciso un collegio diverso da quello originariamente interessato. Orbene, iniziando l'esame proprio da quest'ultimo profilo osserva il Collegio che questa Corte ha già chiarito che all'annullamento, da parte della Cassazione, del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, poiché si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede, in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 5166 del 17/03/1992, Rv. 190077).
Si è tuttavia più volte precisato, che non da luogo a nullità, mancando una espressa disposizione in tal senso e non vertendosi in ipotesi inquadrabile nelle previsioni di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), la violazione dell'art. 623 c.p.p., (Sez. 1,
Sentenza n. 7062 del 07/05/1998 Rv. 210725), e ciò analogamente a quanto si riteneva accadere per l'inosservanza dell'art. 543 c.p.p. del 1930, comma 1, n. 2, (Sez. 1, Sentenza n. 12206 del 17/10/1994 Rv. 199676).
In questa sede non possono che essere richiamate, dunque, le motivazioni espresse nelle citate sentenze che, peraltro, si fanno specificamente carico degli aspetti evidenziati nei motivi di ricorso.
Va peraltro aggiunto che, come osservato dal Procuratore Generale di questa Corte nella sua requisitoria non appare comunque pertinente - rispetto all'ordinanza de qua - il richiamo all'art. 525 c.p.p., comma 2. Ai provvedimenti emessi de plano non è applicabile,
infatti, l'art. 525 c.p.p., comma 2, che si riferisce direttamente alle deliberazioni prese dai giudici a conclusione del dibattimento e la cui interpretazione può essere estesa sino a ricomprendere le decisioni adottate all'esito di procedimenti ai quali abbiano partecipato in contraddittorio le parti (ad esempio quelli ex art. 127 cod. proc. pen.) ma non già quelle prese inaudita altera parte"
(Cass., Sez. 5, 02/07/1996 n. 3339, Nanocchio, RV 206019). Nè si considera attinente alla capacità del giudice tutto quanto afferisce la materia c.d. tabellare, la formazione del collegio e l'assegnazione del processo, per espressa statuizione dell'art. 33 c.p.p., e la relativa disciplina non risulta quindi presidiata dalla comminatoria della nullità in caso di violazione.
Venendo ora all'altro aspetto del ricorso, sembra opportuno, anzitutto, riepilogare il complesso iter processuale che ha preceduto le impugnazioni in esame.
Il 17 gennaio 2003 il G.I.P. del Tribunale di Napoli concludeva l'udienza preliminare nei confronti di RS EP, De ON ER e UO IR, imputati di incendio colposo (capo A) e di naufragio (capo B) della motonave IL O" (per condotte loro ascritte in forma di cooperazione in delitti colposi, rispettivamente nelle qualità di comandante, direttore di macchina e primo ufficiale di macchina), oltre che - i primi due - del delitto di soppressione di atti pubblici (capo "C");
In esito all'udienza preliminare, il G.L.P. disponeva il rinvio a giudizio dei tre imputati, con riguardo a parte dell'imputazione rubricata sub "A"; pronunciava altresì sentenza di non luogo a procedere per le residue imputazioni, dando lettura in udienza del dispositivo.
La motivazione della sentenza veniva depositata il 17 febbraio 2003. Il testo recava in intestazione l'indicazione esatta della data nella quale l'udienza camerale era stata celebrata (17 gennaio 2003), mentre alla fine, in calce al dispositivo, riportava l'errata indicazione del 17 gennaio 2002.
Avverso la sentenza proponeva appello in data 7 marzo 2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, precisando che dell'avvenuto deposito della sentenza gli era stato dato avviso il 20 febbraio 2003. Detta impugnazione veniva però dichiarata inammissibile dalla locale Corte d'appello con ordinanza del 13 maggio 2003, in quanto la dichiarazione si appello era stata presentata dopo la scadenza del termine essendo stata la sentenza di primo grado decisa il 17/01/2002 e la relativa motivazione depositatali 17/02/2003.
L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello veniva impugnata, con ricorso per Cassazione, tanto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale quanto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli.
Con sentenza in data 12 novembre 2003 la Suprema Corte, in accoglimento dei ricorsi, annullava la predetta ordinanza, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli.
Al riguardo la Corte, richiamando la requisitoria di PG in sede, rilevava che non era stato osservato il termine di deposito della sentenza giacché la stessa era stata emessa a conclusione dell'udienza preliminare del 17/01/2002, mentre la motivazione sarebbe stata depositata un anno dopo l'udienza e, cioè, il 17/02/2003.
Al Presidente della Sezione che aveva così deciso si rivolgeva successivamente il Presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli cui gli atti erano stati rimessi per l'eventuale procedura dell'art. 130 c.p.p.. Nella missiva da questi inviata, si evidenziava, in particolare, che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata il 13 maggio 2003 conteneva l'errore materiale della data della sentenza appellata (17/01/2002 anziché 17/01/2003); errore che aveva indotto la Corte a ritenere necessario per le parti l'avviso relativo all'avvenuto deposito della sentenza.
Qualificandola come istanza "intesa a promuovere la correzione dell'errore materiale, relativamente alla data della sentenza appellata, la Corte di Cassazione prendeva in esame la prospettazione del Presidente di sezione della Corte d'appello e, in esito all'udienza camerale del 5 ottobre 2004, con ordinanza in pari data, dichiarava non luogo a provvedere posto che il procedimento non era stato attivato dai soggetti legittimati.
Chiamata, di conseguenza, ad esaminare in sede di rinvio l'originario appello del P.M. avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P., la Corte d'appello napoletana emanava il 12 gennaio 2005 una nuova ordinanza d'inammissibilità. In essa, prese in considerazione le date esatte della procedura, il Collegio reputava comunque tardivo l'appello proposto dal P.M. il 7 marzo 2003, ritenendo che la dichiarazione era stata presentata dopo la scadenza del termine.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale della Corte, per effetto della decisione di annullamento con rinvio dell'ordinanza del 13 maggio 2003, la corte di appello si è trovata nelle condizioni di riesaminare di nuovo il problema dell'ammissibilità, sia pure uniformandosi ai principi enunciati in sede di legittimità.
Senonché non può non rilevarsi era;
, questa volta, la corte di merito si è, in realtà, trovata nelle condizioni di dover valutare due provvedimenti di questa Corte.
Il primo, con il quale si disponeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli sulla premessa che la data di deposito fosse quella del 17/02/2002 ed il secondo, nel quale, pur facendosi luogo a declaratoria di non doversi procedere, si riconosceva espressamente che "erroneamente la precitata sentenza di questa Suprema Corte di Cassazione richiama la sentenza del GIP come resa a conclusione dell'udienza preliminare del 17/01/2002, trattandosi invece del 17/01/2003" e che, quindi, si era in presenza di errore emendabile con la procedura ex art. 625 bis c.p.p.. E, dunque, ritiene il Collegio che correttamente la corte di merito sia pervenuta ad una nuova decisione sull'ammissibilità del ricorso fondata sull'esame congiunto delle due pronunce di questa Corte. Nel merito la corte di appello, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso ha correttamente applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 31312 del 26/02/2002, D'Alterio, secondo cui, in tema di provvedimenti camerali, poiché l'art. 128 cod. proc. pen., nell'imporre la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito di quelli impugnabili, fa salve le disposizioni relative ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e l'art. 424 c.p.p., nel dettare tali disposizioni, ne prevede la lettura e il deposito immediati, ferma la possibilità di differire la redazione dei motivi entro il termine non prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia, alle parti presenti non è dovuto l'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare, allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il detto temine.
I ricorrenti propongono una diversa interpretazione rispetto a quella espressa nella sentenza citata ritenendo, sotto un primo profilo, che rispetto all'udienza preliminare l'operatività dell'art. 128 c.p.p. sia da escludere solo in relazione al termine di deposito del provvedimento conclusivo e, sotto diverso aspetto, la piena autonomia dei due procedimenti e, quindi, la piena esclusione dell'udienza preliminare dal modello procedimentale della Camera di consiglio, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 585 c.p.p. per i provvedimenti che definiscono la fase del giudizio e la decorrenza dei termini di impugnazione.
Le argomentazioni esposte non possono essere condivise. In merito al primo aspetto indicato, le argomentazioni dei ricorrenti, fondate essenzialmente sull'analisi ortografica dell'art. 128 c.p.p., non appaiono decisive.
Tale metodo di analisi comporta necessariamente conclusioni opinabili potendosi, ad esempio, obiettare che ove il legislatore avesse inteso accedere alla tesi dei ricorrenti, avrebbe potuto dividere l'art. 128 c.p.p. in commi e a disporre i necessari richiami in altre disposizioni del codice.
Ma soprattutto esse non servono a scalfire le argomentazioni delle Sezioni Unite che hanno ritenuto il modello disegnato dal legislatore negli artt. 127 e 128 c.p.p. incompatibile con i meccanismi dell'udienza preliminare.
E, ciò, anzitutto in ragione della riserva contenuta nell'articolo 128 stesso che esclude espressamente i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare;
ed, inoltre, per la difficoltà di conciliare la previsione di un avviso di deposito recante l'indicazione del dispositivo con il disposto dell'art. 424 c.p.p., comma 2. Nè va trascurato il dato, pure sottolineato nelle motivazioni della decisione delle Sezioni Unite, che l'orientamento contrario è stato inizialmente sostenuto in sentenze anteriori all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 che ha profondamente inciso sulla struttura medesima dell'udienza preliminare.
L'altro aspetto del motivo di ricorso, fondato, invece, sulla condivisione dell'impostazione seguita dalle Sezioni Unite circa l'estraneità alla disciplina degli artt. 127 e 128 c.p.p. dell'udienza preliminare, pone in sostanza il problema di identificare rispetto alle ipotesi indicate nell'art. 585 c.p.p. il termine per l'impugnazione.
Posto che, come rilevato dalle Sezioni Unite anche per l'udienza preliminare deve trovare attuazione l'art. 585 c.p.p., comma 1, lettera a), che prevede il termine di quindici giorni per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in Camera di consiglio, ciò non significa, tuttavia, che, come sostengono i ricorrenti, debba trovare applicazione anche l'art. 585 c.p.p., comma 2, lettera a). L' art. 585 c.p.p., lettera a), del capoverso appare, infatti, direttamente collegabile, unicamente al procedimento disciplinato dagli artt. 127 e 128 c.p.p.. Le due disposizioni si integrano nell'ottica di consentire l'impugnazione alle parti interessate la cui presenza, nella procedura indicata dall'art. 127 c.p.p., a differenza di quanto accade nell'udienza preliminare, non è tendenzialmente prevista. Parimenti non può trovare applicazione l'art. 585 c.p.p., lettera b), del capoverso che fa riferimento unicamente alle sentenze dibattimentali.
E, dunque, in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 424 c.p.p. alla redazione della sentenza entro il trentesimo giorno,
non può che trovare applicazione il contenuto dell'art. 585 c.p.p., lettera c) del capoverso che fa riferimento per l'impugnazione alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.
Nella specie il termine per l'appello del Pubblico Ministero decorreva, dunque, automaticamente e nessun avviso di deposito della sentenza era dovuto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. La circostanza che, tuttavia, il PM abbia avuto comunque un avviso dalla cancelleria non sposta, ovviamente, la decorrenza del termine.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005