Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2005, n. 41592
CASS
Sentenza 19 ottobre 2005

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In caso di annullamento da parte della cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione. Peraltro, il fatto che il giudizio di rinvio sia stato effettuato da un collegio diverso da quello originariamente interessato non dà luogo a nullità, in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso e non realizzandosi alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2005, n. 41592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41592
    Data del deposito : 19 ottobre 2005

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