Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
ITALIANA E 6 N 8 O ee 61775 9 PUBBLICA I 1 . Z / N 4 A / - R 6 T 2 B I S . I . R R . L 01 7 07/02 G A L P . E T A D R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U . B L B I E A A D R D T A CORT I I T K S E R 3 N T 1 E E N S . T E I SEZIONE QUINTA CIVILE N S A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.17835/98 Dott. Mario Delli Priscoli Dott. Mario Consigliere Cicala Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Cron. 4286 Rep. Dott. Achille Meloncelli Consigliere Ud. 24/09/01 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
IL OV e RR GU;
intimati avverso la sentenza n. 52/02/97, depositata il 30/7/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del 3 2 8 1 Friuli Venezia Giulia. Oggetto: agevolazioni tributarie per l'edilizia economica e popolare. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato De Felice, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha invece concluso per il suo accoglimento, la Corte, osserva quanto segue. Con sentenza in data 15/7/1997, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l'appello presentato dall'Ufficio del Registro di Gorizia avverso la decisione con cui la locale Commissione Tributaria di 1° Grado aveva a suo tempo accolto il ricorso proposto da IL OV e RR GU contro l'avviso di liquidazione della imposta proporzionale di registro dovuta in dipendenza della cessione di un immobile già locato dallo IACP con patto di futura vendita. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato ricorreva allora per cassazione, deducendo con un unico motivo la n violazione dell'art. 32/2 del DPR n. 601/1973 che, contrariamente a quanto affermato dai giudici a quo, aveva limitato il beneficio da esso previsto ai soli trasferimenti posti in essere nell'ambito dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22/10/1971, n. 865. Gli intimati non svolgevano alcuna attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 24/9/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione alla base della presente vertenza è già venuta più volte all'esame di questa Suprema Corte, la quale ha costantemente ribadito che il beneficio dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali spetta, ai sensi dell'art. 32/2 del DPR n. 601/1973, ai soli atti ed ai contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della L.n. 865/1971, che per quanto riguarda il settore degli alloggi popolari, comprendono principalmente quelli demandati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (C.Cass. 1994/07062, 1997/05023 e 1999/00238). Dato atto di quanto sopra, questa Suprema Corte ha 3 peraltro ulteriormente precisato che, come risultava espressamente dalla relazione illustrativa, il DPR n. 601/1973 non aveva inteso abrogare ma, semmai, riconfermare le agevolazioni e le esenzioni previste dalla legge n. 865/1971, che con l'art. 66 aveva a sua volta fatto salvi i maggiori benefici contemplati dalle disposizioni allora vigenti, fra cui anche quelle che assoggettavano le cessioni degli alloggi da parte degli IACP alla sola imposta fissa di registro ed ipotecaria. In considerazione di quanto sopra, doveva pertanto escludersi la possibilità d'interpretare l'art. 32/2 nel senso che del più favorevole trattamento in esso previsto avrebbero potuto fruire soltanto i trasferimenti degli appartamenti realizzati dagli istituti dopo l'entrata in vigore e sulla base delle norme di cui alla legge n. 865/1971. Tutte le cessioni poste in essere dagli IACP per il conseguimento dei propri fini avrebbero dovuto, infatti, scontare la sola imposta di registro in misura fissa indipendentemente dall'epoca degli appartamenti e dal loro programma di costruzione (C. Cass. 1990/00896, 1991/04229 ed, a ben vedere, Tanto ricordato e premesso, altresì, che la Я anche 1994/07062). 4 suindicata interpretazione è stata condivisa anche da CTC, Sez.XVI, 1985/05265, oltre che dalla stessa Dir. AA. GG. e Cont. Trib. del Ministero delle Finanze risoluzione n. IV-8-565 del(v. 10/10/1994), rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie la ricorrente non ha contestato la riconducibilità del trasferimento all'attività istituzionale dello IACP né ha mosso alcuna specifica censura contro le argomentazioni sopra esposte, ma si è limitata ad una generica critica imperniata sulla realizzazioneimplicitamente dell'appartamento in epoca antecedente e, dunque, in base ad un programma diverso da quelli di cui al titolo IV della legge n. 865/1971. Non potendosi però attribuire alcun rilievo a tale circostanza per via delle ragioni addotte dalle sentenze sopracitate (che il Collegio ritiene di condividere perché convincenti e conformi al dettato normativo), il ricorso dell'Amministrazione dev'essere senz'altro rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M
21 La Corte, rigetta il ricorso. CONSIGLIERE neu clico MansstelliSundi IL PRESIDENMTE IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi +7 FEB 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 8 O A 9 I I 5 1 Z . / R A 4 N A / R - 6 T T 2 S B U . I . R B . G L I P L E . R R A D T . L B A E A D D T I A E S I 1 T N 3 R E 1 N E S E . I T S N A E A M