CASS
Sentenza 14 luglio 2022
Sentenza 14 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2022, n. 27390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27390 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della condanna alle spese del grado in favore della parte civile e il rigetto del ricorso nel resto;
- le conclusioni presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato AGOSTINO SCIALLA che, nell'interesse della parte civile FALLIMENTO PROFESSIONALE LICENSING GROUP s.r.I., ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della stessa parte civile, come da nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27390 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 06/04/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 8 gennaio 2021 (dep. il 25 gennaio 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di TO SI e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. da lui avanzata, in parziale riforma della pronuncia resa il 28 marzo 2019 dal Tribunale di Milano, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, ha ridotto la pena detentiva inflitta allo stesso imputato ad anni tre e mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante in contestazione, e ha ridotto pure ad anni tre e mesi tre la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
la Corte territoriale ha condannato l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di assistenza in grado di appello, che ha liquidato in euro 1.000 oltre accessori. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla condanna dell'imputato a rifondere alla parte civile le spese di assistenza in grado di appello. La difesa ha rassegnato che la parte civile non ha presentato appello, non ha partecipato ad alcuna udienza né ha compiuto altri atti nel giudizio di secondo grado e non ha neppure chiesto la liquidazione delle spese in discorso;
peraltro, non vi sarebbe alcuna motivazione sull'an e sul quantum della liquidazione. 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione, a cagione della erronea affermazione della responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice e della qualificazione del suo fatto a mente degli artt. 217 e 224 legge fall., tenuto conto dell'effettivo svolgimento della vicenda in discorso, ravvisandosi pure una motivazione viziata in difetto di elementi per affermare con certezza che il SI abbia aggravato il dissesto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, dalla disamina degli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: il giudizio di appello è stato celebrato in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, in ossequio alla normativa emergenziale (cfr. art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176); e che la parte civile ha presentato le proprie conclusioni per iscritto, chiedendo pure la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese (come da nota, nella misura di euro 4.500, oltre accessori). Trova, dunque, patente smentita l'asserto difensivo in ordine al difetto dei presupposti per riconoscere alla parte civile le spese in discorso. 2 ‘ In secondo luogo, è del tutto generica la doglianza difensiva relativa al difetto di motivazione relativa al quantum liquidato, non avendo il ricorrente mosso alcuna puntuale censura al riguardo. 3.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati vizi non consentiti. Questa Corte ha già chiarito che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli. Rv. 272969 - 01). Nel caso in esame, sono stati oggetto di espressa rinuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena (di cui è stata indicata alla Corte territoriale - che ha disposto in conformità - la misura concordata); in particolare, per quel che qui più rileva, vi è stata rinuncia ai motivi attinenti all'imputazione di bancarotta semplice ex artt. 217 e 224 legge fall. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 06/04/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della condanna alle spese del grado in favore della parte civile e il rigetto del ricorso nel resto;
- le conclusioni presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato AGOSTINO SCIALLA che, nell'interesse della parte civile FALLIMENTO PROFESSIONALE LICENSING GROUP s.r.I., ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della stessa parte civile, come da nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27390 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 06/04/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 8 gennaio 2021 (dep. il 25 gennaio 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di TO SI e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. da lui avanzata, in parziale riforma della pronuncia resa il 28 marzo 2019 dal Tribunale di Milano, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, ha ridotto la pena detentiva inflitta allo stesso imputato ad anni tre e mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante in contestazione, e ha ridotto pure ad anni tre e mesi tre la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
la Corte territoriale ha condannato l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di assistenza in grado di appello, che ha liquidato in euro 1.000 oltre accessori. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla condanna dell'imputato a rifondere alla parte civile le spese di assistenza in grado di appello. La difesa ha rassegnato che la parte civile non ha presentato appello, non ha partecipato ad alcuna udienza né ha compiuto altri atti nel giudizio di secondo grado e non ha neppure chiesto la liquidazione delle spese in discorso;
peraltro, non vi sarebbe alcuna motivazione sull'an e sul quantum della liquidazione. 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione, a cagione della erronea affermazione della responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice e della qualificazione del suo fatto a mente degli artt. 217 e 224 legge fall., tenuto conto dell'effettivo svolgimento della vicenda in discorso, ravvisandosi pure una motivazione viziata in difetto di elementi per affermare con certezza che il SI abbia aggravato il dissesto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, dalla disamina degli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: il giudizio di appello è stato celebrato in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, in ossequio alla normativa emergenziale (cfr. art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176); e che la parte civile ha presentato le proprie conclusioni per iscritto, chiedendo pure la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese (come da nota, nella misura di euro 4.500, oltre accessori). Trova, dunque, patente smentita l'asserto difensivo in ordine al difetto dei presupposti per riconoscere alla parte civile le spese in discorso. 2 ‘ In secondo luogo, è del tutto generica la doglianza difensiva relativa al difetto di motivazione relativa al quantum liquidato, non avendo il ricorrente mosso alcuna puntuale censura al riguardo. 3.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati vizi non consentiti. Questa Corte ha già chiarito che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli. Rv. 272969 - 01). Nel caso in esame, sono stati oggetto di espressa rinuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena (di cui è stata indicata alla Corte territoriale - che ha disposto in conformità - la misura concordata); in particolare, per quel che qui più rileva, vi è stata rinuncia ai motivi attinenti all'imputazione di bancarotta semplice ex artt. 217 e 224 legge fall. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 06/04/2022.