Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del P.M. con cui si contesta soltanto che la sentenza emessa nei confronti di un minorenne nel giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato sia stata pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare e non dal giudice delle indagini preliminari. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'affermazione evidenziando come nessun risultato favorevole sarebbe derivato al P.M. dall'accoglimento del gravame, tenendo fra l'altro conto che l'organo che ha emesso la sentenza è quello che, per la sua composizione, è il più adatto a garantire le esigenze di tutela del minore).
Commentario • 1
- 1. Processo penale a carico di minorenni: per il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato la competenza spetta al giudice collegiale (Corte di…Giuseppe Ortolani · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2013, n. 35444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35444 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 28/05/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO A. - rel. Consigliere - N. 1411
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 043463/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Sezione distaccata della Corte di Appello di Sassari;
avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Sassari, in data 02/11/2011, con la quale venivano condannati V.G. (n. il (omesso) ) e I.A. (n. (omesso) ).
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottor ANIELLO Roberto, il quale ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello.
Osserva:
Con sentenza del 02/11/2011, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Sassari dichiarò V.G. e I.A. - che avevano chiesto di procedere con il giudizio abbreviato condizionato a seguito di decreto di giudizio immediato - responsabili dei reati rapina aggravata in concorso e lesioni personali in concorso e - concesse le attenuanti generiche e la diminuente della giovane età prevalenti sulle aggravanti contestate - li condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Sezione distaccata della Corte di Appello di Sassari eccependo la nullità della sentenza in quanto la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato è del giudice dell'indagini preliminari e non - come è avvenuto nel caso di specie - del Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare. Inoltre, lamenta la violazione di legge (ed anche la carenza di motivazione) in ordine alla mancata applicazione del perdono giudiziale pur ricorrendone i presupposti di legge. Il P.G. ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. È, senz'altro, vero quanto sostenuto dal P.G. e cioè che questa Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al Giudice delle indagini preliminari e non - come è avvenuto nel caso di specie - al Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare (Sez. 6^, Sentenza n. 14389 del 05/02/2009 Cc. - dep. 01/04/2009 - Rv. 243254; Sez. 4^, Sentenza n. 38481 del 16/09/2008 Cc. - dep. 09/10/2008 - Rv. 241552). Ma la Giurisprudenza di cui sopra si è formata su ricorsi proposti avverso decisioni prese dal Giudice delle indagini preliminari e non - come è avvenuto nel caso di specie - dal Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare. In buona sostanza con tali ricorsi si sosteneva, tra l'altro, che solo il Giudice dell'udienza preliminare -nella composizione prevista dall'art. 50 bis dell'ordinamento giudiziario introdotto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 14, - con la presenza, quindi, di due esperti non togati (che affiancano il giudice togato) che contribuiscono, in ragione della loro specifica professionalità (che assicura un'adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore), ad attuare il principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore, nonché di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative, favorendo una risposta adeguata al caso concreto (Sez. 6^, Sentenza n. 14389 del 05/02/2009 Cc. - dep. 01/04/2009 - Rv. 243254). Quindi, questa Corte nei casi di cui sopra pone, invece, in evidenza come la tesi che il G.I.P. - giudice monocratico togato - sia privo delle speciali qualità professionali necessarie per giudicare in materia, è infondata (si veda sempre la motivazione della sentenza del 2009 della sesta Sezione sopra citata). Allora è evidente la diversità del caso di cui ci occupiamo oggi, da quelli di cui alla giurisprudenza di questa Corte sopra citati. Infatti, nel caso di specie il Giudice che ha proceduto è quello dell'udienza preliminare - nella composizione prevista dall'art. 50 bis dell'ordinamento giudiziario -, quindi quello che, indubbiamente, presenta tutte le caratteristiche per fornire la massima garanzia di tutela dei principi sopra evidenziati. Stando così le cose non si comprende, dunque, quale sia l'interesse del P.G. a ricorrere, visto che i minori non hanno subito alcun pregiudizio e anzi sono stati giudicati proprio dal Giudice nella composizione più adatta - secondo la tesi non condivisa dalla giurisprudenza di cui sopra - a garantire l'imputato minore che scelga di procedere con il giudizio abbreviato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte chiarito che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un. 13 dicembre 1995, n. 42 , Timpani, Rv. 203093; Sez. Un. 27 settembre 1995, n. 10372 , Serafino, Rv. 202269; Sez. Un. 16 marzo 1994, n. 6563 , Rusconi, Rv. 197535;
nonché, Sez. 3^, 23 giugno 2000, n. 9831 , Taormina, Rv. 217412; Sez. 5^, 18 giugno 1999, n. 9135 , Lecci, Rv. 213963; Sez. 1^, 27 febbraio 1997, n. 4340 , Battaggia, Rv. 207437). L'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè con il proposto gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. Un. 25 giugno 199 7, n. 7, Chiappetta, Rv. 208165). Si tratta di affermazioni di principio che sono state ribadite anche con riferimento alle impugnazioni del Pubblico Ministero, nonostante si riconosca che questi ha natura di parte pubblica e svolga la fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, non essendo previsto, neanche per il P.M., la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all'esattezza della decisione;
affermandosi che, quando il gravame del P.M. è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, prescritta a pena di nullità assoluta, l'interesse ad impugnare sussiste se da tale violazione derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare, e nel nuovo giudizio, a seguito di annullamento, possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr., per tutte, Sez. Un. 24 marzo 1995, n. 9616 , Boido, Rv. 202018; Sez. Un. 11 maggio 1993, n. 6203 , Amato, Rv. 193743). In definitiva, non esistendo un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano ne' alla esatta osservanza delle norme processuali, il ricorrente ha l'onere di evidenziare nei motivi di ricorso per cassazione l'interesse che giustifica il suo gravame, indicando sia il pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato alla sua sfera giuridica sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione e all'esito dell'eventuale nuovo giudizio di merito, con la cancellazione o la riduzione del pregiudizio lamentato. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si può osservare che negli atti di gravame all'esame di questa Corte è totalmente assente la prospettazione dell'interesse che il ricorrente intende tutelare e dell'utilità che intende perseguire, mancando alcuna critica sulla esattezza giuridica della conclusione raggiunta dal giudice di merito sul punto (si veda Sez. U, Sentenza n. 4419 del 25/01/2005 Cc. - dep. 08/02/2005 - Rv. 229981).
Lo steso discorso vale, ovviamente, anche per gli altri due motivi di ricorso riguardanti la mancata applicazione del perdono giudiziale. Infatti, il Giudice ha adottato la decisione che riteneva più adeguata al caso concreto, decisione accettata dagli imputati che non hanno sollevato alcuna doglianza. Si deve ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che il diniego (nel caso di specie non vi è stato neppure un diniego perché non vi era stata alcuna richiesta degli imputati in tal senso, ma solo una scelta del Giudice) del perdono giudiziale e la concessione della sospensione condizionale della pena non implicano alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che si fondano su presupposti diversi;
ne' può essere soggetta a censura, avuto riguardo agli effetti che sono ricollegabili ai due distinti benefici, la scelta di rafforzare la previsione del ravvedimento del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena. (Sez. 4^, Sentenza n. 43252 del 12/07/2004 Ud. - dep. 05/11/2004 - Rv. 231007; Sez. 5^, Sentenza n. 30946 del 30/06/2010 Ud. - dep. 03/08/2010 - Rv. 247764). Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Si deve, quindi, mandare alla Cancelleria per l'annotazione di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 3, a tutela dell'imputato minorenne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2013