Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
Il diniego del perdono giudiziale contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena non esprime alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che si fondano su presupposti diversi, né può essere soggetta a censura, avuto riguardo agli effetti che sono ricollegabili ai due distinti benefici, la scelta di rafforzare la previsione del ravvedimento del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2010, n. 30946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30946 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 30/06/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1688
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 529/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH.MI. N. IL (omesso) ;
2) D'.SA. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 32/2008 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di REGGIO CALABRIA, del 18/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
udito il P.G. in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione Ch.Mi. e D'.Sa.
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria - Sez. Minorenni- in data 18 giugno 2009, con la quale, salve talune modifiche del trattamento sanzionatorio, è stato confermato il verdetto di colpevolezza, già pronunciato in primo grado, relativamente alle imputazioni di minacce gravi in danno di Fo.An. e di Re.Ro. , nonché di violenza privata in danno del Re. , costretto con pugni a scendere dalla vettura del Fo. , il (omesso) .
La vicenda dalla quale aveva tratto origine il processo aveva visto le persone offese venire raggiunte, mentre si trovavano a bordo di una vettura, ed essere aggredite nei modi descritti nella imputazione dagli odierni ricorrenti e da altri soggetti maggiorenni per motivi che nel processo erano stati rapportati alternativamente ad un pregresso furto subito o a sentimenti di gelosia per avere il Fo. , reagito al tentativo del gruppo avverso di avvicinare la propria ragazza. La Corte riteneva di fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni delle due persone offese ed altresì di due dei coimputati maggiorenni, dichiarazioni tutte reputate convergenti sui punti fondanti delle contestazioni.
Deducono, con motivi uguali, il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice dell'appello si sarebbe adagiato sulle motivazioni della sentenza di primo grado così negando ai ricorrenti un grado di giudizio.
Inoltre sarebbe stato ritenuto erroneamente che la sentenza di condanna emessa per fatti di analoga natura, connessi a quelli per i quali si procede, a carico di Ch.Sa. sarebbe ancora sub judice mentre è vero che "è stata definitivamente annullata con pronuncia assolutoria"; così come definitiva sarebbe la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Palmi - sez. di Cinquefrondi - per gli stessi fatti nei confronti di altro coimputato (D'.Gi. cl. XXXX), sentenza invece definita dalla Corte territoriale come gravata da ricorso.
La Corte, in particolare, avrebbe omesso di analizzare con effettività il tema della credibilità delle presunte persone offese in ordine alle quali non era stato considerato che avevano pacificamente omesso di riferire fatti veri e cioè taciuto le effettive ragioni della presunta aggressione subita, ossia il progredire di tensioni nate da attenzioni riservate alla ragazza di Fo.An. dagli antagonisti.
Riguardo al Re. era stata affermata la assenza di contrasti personali con gli imputati, dimenticando però di analizzare il suo schieramento al fianco di Fo. , soggetto invece coinvolto da ragioni di risentimento personale nei confronti degli imputati. Anche il Re. aveva omesso di riferire le vere ragioni del litigio che invece ben conosceva.
Del Re. si era esaltata la minuta struttura fisica, invece inesistente;
si sarebbe anche omesso di riferire le numerose contraddizioni in cui tale soggetto sarebbe caduto nel ricostruire tutte le fasi della aggressione subita.
Entrambe le persone offese avevano poi riferito che gli imputati li avevano costretti ad arrestare la marcia del veicolo sul quale viaggiavano mentre le emergenze di causa avevano dimostrato che al momento dell'arrivo dei ricorrenti, l'auto dei primi era già ferma perché il guidatore era impegnato in una conversazione telefonica. I racconti dei due divergevano del resto anche sul ruolo che ciascuno degli aggressori avrebbe svolto e sulle modalità delle azioni poste in essere posizionando le vetture a fianco di quelle delle persone offese;
infine discordanze fondamentali si rinverrebbero sulle modalità di conclusione dell'incontro e sugli eventi successivi. Il panorama che se ne ricaverebbe dovrebbe essere quello di una azione che non si concilia con il paradigma dell'art. 610 c.p., non essendovi prova di una condotta violenta capace di costringere taluno a tollerare qualcosa.
Infine la difesa lamenta la mancata concessione del perdono giudiziale in luogo del beneficio della sospensione condizionale della pena che, pur essendo basato sugli stessi presupposti del primo, aveva però comportato la negazione del detto perdono, istituto più conveniente per gli interessi dei ricorrenti. Il ricorso di D'. è inammissibile per tardi vita.
L'estratto contumaciale gli è stato notificato il 23 settembre 2009 ed il ricorso, per il quale valeva il termine di 45 giorni, è stato presentato, con deposito presso la cancelleria del giudice a quo, l'11 novembre 2009, ossia quando erano decorsi 49 giorni. Esso è dunque intempestivo.
Il ricorso di Ch. è ugualmente inammissibile ma in quanto basato su ragioni che non possono essere sottoposte al giudice della legittimità oppure risultano manifestamente infondate. Nella prima parte del ricorso, invero, la difesa lamenta, nella forma del vizio di manifesta illogicità della motivazione, una presunta insufficienza e inadeguatezza dell'apparato argomentativo cui i giudici hanno fatto ricorso per confermare il giudizio di condanna. È vero invece che le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello hanno dato vita ad un ragionamento rispettoso dei criteri della razionalità e della completezza e tale da fornire una ricostruzione del tutto plausibile della vicenda che ha dato vita al processo.
Tanto è sufficiente a rendere il giudizio reso in secondo grado insuscettibile di ulteriore valutazione da parte del giudice della legittimità il quale non ha il potere di effettuare un autonoma e rinnovata disamina dei risultati di prova ma soltanto di verificare che il ragionamento seguito nel provvedimento impugnato non sia ne' incompleto su elementi decisivi ne' manifestamente illogico. In tale prospettiva la valutazione della attendibilità della persona offesa è demandata al giudice del merito il quale, pur facendosi carico di eventuali contraddizioni in questa sia caduta, ben può giungere ad una ragionata e motivata conclusione sulla affidabilità delle ricostruzioni rese, se i difetti in cui la stessa persona offesa è incorsa nella rievocazione della fattispecie concreta siano giustificabili in base ad un criterio logico e razionale. Una volta pertanto che si da atto della bontà della analisi effettuata dal giudice del merito, non è nella facoltà della parte di chiedere al giudice della legittimità la rinnovazione delle stesse emergenze già analizzate posto che, altrimenti ragionando, si legittimerebbe, attraverso la ammissione di tal genere di doglianze, null'altro che un terzo grado di merito, non previsto nell'ordinamento. Ed allora nel caso di specie è doveroso dare atto della esaustività della analisi della Corte territoriale la quale, nel confermare il giudizio espresso dal giudice di prime cure, non si è certo limitata a recepire acriticamente i passaggi della sentenza di primo grado ma si è soffermata a considerare i diversi profili di doglianza dell'appellante e a ciascuno ha fornito una risposta completa e logica. In tale prospettiva addirittura generica appare la critica rivolta nel ricorso alle modalità di richiamo delle sentenze di assoluzione di taluni coimputati, atteso che non viene neppure spiegata la ragione per la quale tali decisioni avrebbero dovuto spiegare effetto decisivo nella ricostruzione di una fattispecie a concorso eventuale quale quella che qui interessa.
La Corte si è anche soffermata a spiegare in maniera assolutamente logica la ragione per la quale la mancata acquisizione di prova certa delle ragioni che scatenarono l'aggressione non ha avuto influenza decisiva ai fini della soluzione da adottare: le parti offese hanno prospettato alternativamente due ipotesi (furto di un telefono del Ch. da parte del Fo. o avances effettuate nei riguardi della ragazza del Fo. ) che comunque riconducevano a una situazione di forte rancore fra i due gruppetti contrapposti, rancore capace di giustificare ampiamente la aggressione portata dagli uni nei confronti degli altri. D'altra parte, la scarsa chiarezza nella indicazione del movente ha trovato, secondo i giudici dell'appello, un rassicurante bilanciamento, ai fini della credibilità delle persone offese, nel fatto che il loro racconto, concorde sui punti salienti, è stato confortato dall'omologo racconto di due dei coimputati maggiorenni e cioè D'.Gi. cl. XX e cl. XX.
Questi, come si legge a pag. 4, con motivazione che la parte non ha sottoposto a censure, sono stati ritenuti del tutto credibili quando hanno confermato il verificarsi della aggressione (una piccola rissa) chiarendo che i D'. si erano avvicinati all'auto del Fo. per chiedere spiegazioni in ordine ad un preteso atteggiamento arrogante tenuto da quest'ultimo nei loro confronti.
La Corte ha poi esattamente illustrato la indifferenza relativa all'essersi (o meno), l'auto del Fo. , trovata già ferma al momento dell'arrivo di quella dei ricorrenti: ha sottolineato infatti come il reato di violenza privata sia stato contestato non già come minaccia e violenza finalizzate a far fermare l'auto ma come atti aggressivi volti a far scendere dall'auto il Re. .
Infine manifestamente infondato è il motivo con cui si censura l'applicazione della sospensione condizionale in luogo del perdono giudiziale.
Ha osservato questa Corte che il diniego del perdono giudiziale e la concessione della sospensione condizionale della pena non implicano alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che si fondano su presupposti diversi;
ne' può' essere soggetta a censura, avuto riguardo agli effetti che sono ricollegabili ai due distinti benefici, la scelta di rafforzare la previsione del ravvedimento del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena (Rv 231007).
Nella specie, proprio questo è stato il ragionamento della Corte, del tutto trascurato nei motivi di appello: e cioè che, ferma la prognosi positiva, è parso opportuno e necessario imporre, con la sospensione condizionale, il più efficace deterrente costituito dalla revocabilità del beneficio in caso di negativo comportamento dei prevenuti.
Alla inammissibilità non conseguono condanne al pagamento di spese o a versamenti trattandosi di imputati minorenni all'epoca dei fatti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010