Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare.
Commentario • 1
- 1. Processo penale a carico di minorenni: per il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato la competenza spetta al giudice collegiale (Corte di…Giuseppe Ortolani · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2009, n. 14389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14389 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
O S C U RA T A
14 ITALIANO LIN NOME DEL POPOLO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE
" 2. Dott. MILO NICOLA
" 3. Dott. LANZA LUIGI
"4. Dott.CARCANO DOMENICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di nei confronti di:
S.M. 1) N.
avverso ORDINANZA del 27/05/2008
di ANCONA GIP TRIB. MINORENNI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
l'an ullamento сон или
389 /09M
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 05/02/2009
SENTENZA N.277,
REGISTRO GENERALE
N. 021365/2008
In caso di diffusion presente provvedim omettere le generalità altri dati identificativ
S.M.
a norma dell'art.
d. lgs. 196/03 in qua disposto d'ufficio a richiesta di par
☑ imposto dalla leg
IL "omissis"
Febbraio per
difensore Avv.
1. To Massimo Udit il
CERBARI.
о г O S C U RATA
Ritenuto in fatto
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Ancona disponeva a norma dell'art. 28 del DPR
22 settembre 1988 n. 448 la sospensione, per la durata di dieci mesi, del giudizio abbreviato, richiesto dopo l'adozione del decreto di giudizio immediato, nei confronti per i reati di previsti dall'art. 73, comma 1 bis, d.p.r. n.309 del 1990 di S.M.
comma secondo,, legge n.11° del 1975 commessi in "omissis" il 20 e dall'art.4
novembre 2007.
L'imputato è stato messo alla prova con le prescrizioni di attenersi per la durata della sospensione del processo alle previsioni di cui al progetto del servizio sociale minorile del 22 maggio 2008, allegato all'ordinanza.
2.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona impugna l'ordinanza de qua e deduce che, nel caso in esame, la competenza a provvedere non spettava al giudice per le indagini preliminari, ma al giudice dell'udienza preliminare, nella composizione prevista dall'art. 50 bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 14 del DPR 22 settembre 1988, n.
449, recante norme di adeguamento dell'ord giud al nuovo processo penale, ordinario e minorile.
Per il ricorrente, l'ordinanza impugnata è nulla per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. a. c.p.p., poiché:
- l'art. 1, comma 1, c.p.p.m stabilisce che, nel procedimento a carico di
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minorenni, si osservano le disposizioni del decreto medesimo e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, che devono essere
"applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne";
- tra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili vi è certamente l'art. 441, comma 1, c.p.p. secondo cui nel giudizio abbreviato si osservino le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 c.p.p; O S C U R A T A
- che, a norma del citato articolo 50 bis dell'ord. giud., "nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, u uomo e una donna, dello stesso tribunale"; ww tale composizione è dettata dall'esigenza che gli "esperti" non togati contribuiscano, in ragione della loro specifica professionalità (che assicura
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un'adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore), alle decisioni proprio in considerazione delle formule definitorie anticipate che il processo minorile contempla in attuazione del principio "di rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale";
- inoltre, l'art. 29 cppm prevede che, decorso il periodo di sospensione, il giudice, se tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione
-
della sua personalità non ritiene che la prova abbia dato esito positivo, deve
-
provvedere "a norma degli artt. 32 e 33", disposizioni che evocano, in particolare la prima, l'indefettibile composizione collegiale del giudicante;
Il ricorrente deduce infine che il progetto elaborato dai Servizi sociali minorili deve essere predisposto in collaborazione con i servizi socio assistenziali degli enti locali. Il progetto deve, tra l'altro, prevedere ex art. 27 d.lgs n.272 del 1989 le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo famigliare e del suo ambiente di vita e gli impegni specifici che il minore assume. Il progetto predisposto invece consiste essenzialmente nella permanenza nella Comunità ove si trova già il minore e nella fattiva partecipazione a tutte le attività previste all'interno della stessa.
Pertanto, il progetto de quo non è conforme a tale prescrizione e risulta contraddittorio perché riconosce da un lato la pericolosità del minore e dall'altro lo ritiene in possesso di adeguate risorse per il superamento delle ragioni della devianza.
Inoltre, la sospensione dei termini della misura per tutto il periodo di durata della messa alla prova determina una ingiustificata protrazione della misura non prevista
Per il pubblico ministero, il programma, con la permanenza in comunità del minore, non è idonea ad assicurare la piena e positiva evoluzione della personalità del minore.
L O S C U R A T A
Si rileva che il progetto di intervento non prevede nulla quanto alle modalità di coinvolgimento in esso del nucleo famigliare del minore ex art.27 comma 2, lett. a)
d.lgs. n.272 del 1989, Si tratta di una specifica violazione di legge che, peraltro trascura del tutto le dinamiche famigliari dalle quali ha più volte tratto origine il malessere emotivo del minore.
3. Tale è la sintesi ex art.173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Considerato in diritto
1.Il ricorso è infondato
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1.1. Quanto al primo motivo, mette conto rilevare che, a seguito del decreto di giudizio immediato, l'imputato può chiedere giudizio abbreviato, come previsto nel procedimento ordinario dall'art. 458 c.p.p. Entrambi i procedimenti speciali sono compatibili con il processo minorile sicché non vi è ragione di ritenere precluso al minore l'accesso al giudizio abbreviato allorquando il procedimento sia stato incanalato verso la fase dibattimentale con decreto di giudizio immediato.
Qui si innesta la questione sollevata dal ricorrente sulla competenza funzionale a celebrare il giudizio abbreviato quando la richiesta sia stata proposta a seguito di decreto di giudizio immediato.
Il codice minorile non offre indicazioni specifiche.
E', pertanto, inevitabile il riferimento all'art. 1, comma 1, dello stesso che afferma che, per quanto non previsto dalle disposizioni del decreto, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del c.p.p.
Il vuoto normativo che, non sia costituzionalmente censurabile, non può che essere colmato da dette disposizioni, senza che si possa procedere a negativi apprezzamenti in ordine alla loro applicabilità, essendo le medesime assistite da una presunzione assoluta di incompatibilità.
Pertanto, la disposizione applicabile è l'art. 458 c.pp. e, come è noto,
l'interpretazione di questa norma non dà adito a dubbi: la competenza per il giudizio
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abbreviato, che segua a decreto di giudizio immediato, appartiene al GIP (ex plurimis,
Sez. I, 7 febbraio 2003, Chakara, RV 224384; Sez. I, 7 giugno 2001, Saliko, RV
219688), seppur persona fisica diversa, per ragioni di incompatibilità ex art. 34, comma 2, c.p.p (cfr. in proposito C. Cost., 12 novembre 2001, n. 401), da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato.
Il giudizio abbreviato si innesta su un procedimento speciale concepito come alternativo all'udienza preliminare;
presenta, pertanto, una propria autonomia concettuale rispetto al giudizio abbreviato che si svolge nella fase dell'udienza preliminare e che presuppone l'insussistenza delle condizioni per procedere a giudizio immediato, o, comunque, la scelta del pubblico ministero di percorrere la
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strada del procedimento ordinario o della richiesta di rinvio a giudizio.
Questa Corte si è già espressa sul particolare risalto dato al secondo periodo del comma 1 del citato art. 1 cppm in cui si legge che "tali disposizioni” (vale a dire, quelle del decreto n. 448 del 1988 e quelle del codice di procedura penale) "vanno applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne".
Al riguardo, si é posto in rilievo che tale principio di adeguatezza applicativa la necessità di adeguamento dell'applicazione " alla personalità e alle esigenze educative del minore" - permea sia la disciplina processuale speciale, sia quella generale sussidiaria.
Si tratta di criterio, legato al più generale principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore, nonché di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative, favorendo una risposta adeguata al caso concreto.
Non è da revocare in dubbio che si tratti di fondamentale principio della giustizia minorile che è stato anche recentemente confermato dal legislatore, che ha introdotto (con la legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, art. 12 quater) il comma 2 ter dell'art. 25 c.p.p.m., esonerando
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il pubblico ministero dall'attivare giudizio direttissimo e giudizio immediato nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le esigenze educative del minore imputato.
Una volta però che il pubblico ministero abbia proceduto con richiesta di giudizio immediato e il giudice per le indagini preliminari l'abbia accolta, non può certo attribuirsi al principio, di cui all'art. 1 la forza di incidere sul precetto legislativo al punto da determinare un mutamento della competenza a giudicare in sede di abbreviato.
Non può, in altre parole, farsi derivare da detto principio la regola secondo cui il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato, in caso di richiesta formulata a seguito di decreto di giudizio immediato, sarebbe il tribunale per i minorenni, nella composizione prevista per l'udienza preliminare, anziché il giudice per le indagini preliminari, come stabilito dall'art. 458 c.p.p., disposizione la cui applicabilità al procedimento penale minorile non è mai stata posta in discussione ( Sez. IV, 16 settembre 2008, dep. 9 ottobre 2008, n, 38481; Sez. I, 18 gennaio 2007, dep. 12 aprile
2007, n. 14669).
La tesi secondo cui il giudice per le indagini preliminari, quale organo monocratico togato, sia privo delle "speciali" qualità professionali necessarie per giudicare in materia di messa in prova, è priva di consistenti agganci normativi.
L'art.28 c.p.p.m. non offre alcuna indicazione in favore del fatto che sospensione del processo e messa alla prova debbano necessariamente essere disposte dal giudice collegiale.
Un'indicazione in tal senso si individua, invece, nell'art. 27 del già menzionato d. lgs. n. 272 del 1989, che indubbiamente valorizza, in tema di messa in prova, il contributo che il giudice onorario può offrire, in virtù della sua formazione professionale, nelle peculiari valutazioni del processo penale minorile.
Va, però, a questo punto, ricordato che dette disposizioni, nella loro originaria formulazione, prevedevano che la sospensione non avrebbe potuto essere disposta qualora l'imputato avesse richiesto il giudizio abbreviato o quello immediato, divieto rimosso dalla C. Cost., con sent. n. 125 del 1995. In altre parole, tali disposizioni non うわ O S C U RA T A
tenevano conto della possibilità che il giudizio abbreviato fosse celebrato dal giudice per le indagini preliminari, se richiesto dall'imputato a seguito di decreto di giudizio immediato.
Inconferente è anche il riferimento all'art. 441, comma 1, c.p.p. che stabilisce che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e
423 c.p.p. L'applicazione di detta disposizione al processo penale minorile non può avere il significato che è sempre il giudice dell'udienza preliminare, vale a dire il tribunale per i minorenni, nella composizione di cui sopra si è detto, a giudicare nel procedimento speciale.
Nel processo ordinario, la disposizione in parola non comporta che il giudice dell'abbreviato debba essere sempre il giudice dell'udienza preliminare, come accade con riferimento al giudizio abbreviato e al procedimento per decreto.
Non vi è dubbio che la messa alla prova costituisca uno strumento di particolare significato del minore, ma ciò non può comportare una incapacità funzionale del giudice per le indagini preliminari minorile perché si tratta in ogni caso di un giudice specializzato e dotato di particolare professionalità.
2. Quanto al secondo motivo, i profili dedotti sono infondati.
La sospensione del processo comporta la sospensione di durata dei termini di custodia cautelare.
L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 c. p. p., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni. Nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, l'istituto della sospensione dei termini della custodia cautelare e che esiste inoltre piena compatibilità fra detta sospensione, finalizzata alla tutela delle esigenze cautelari, e la disciplina della custodia cautelare di cui all'art. 23 del d.P.R. suddetto, che a tali esigenze espressamente si richiama (Sez. un. 25 ottobre 1995, dep. 29 novembre 1995, n. 27).
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Infondata è la censura al riguardo circa la protrazione ingiustificata della misura, poiché il giudice di merito, con la messa alla prova del minore, cristallizza la situazione esistente, poiché in caso di esito negativo, il processo riprende nella medesima situazione giuridica in cui fu sospeso per la sperimentazione dello specifico istituto. Peraltro, la permanenza del minore in comunità non realizza una protrazione ingiustificata della misura cautelare, poiché si tratta di misure che si caratterizzano per diversa natura e finalità e il giudice di merito ha adeguatamente giustificato la permanenza in comunità un utile modalità per la rieducazione del il buon esito della messa alla prova.minore e per
3.Le altre censure sono altrettanto infondate.
Il ricorso all'istituto di cui all'art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988 è rimesso al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio positivo in ordine all'opportunità di sottoporre il minore a un periodo di osservazione per la successiva valutazione della sua personalità; tale giudizio deve essere ancorato all'esistenza di elementi per una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore (Sez. 1, 27 ottobre 1998, dep. 17 dicembre 1998, n. 13240) .
In tema di sospensione del processo e di messa alla prova del minore,
l'accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall'art.28 d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di non disporre l'affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova (Sez. 1,
9 aprile 2003, dep. 24 aprile 2003, 19532)
Ne discende che, a norma degli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo è finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell'evoluzione della sua personalità. La ratio della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di
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rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 c. p e dell'art. 27 del citato d.P.R..
4. Il ricorso è, pertanto, infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 5 febbraio 2009.
Il Consigliere pelatore Il Presidente Giovanni De RobertoGiovanni Domenico Carcano 4.de are
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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