Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11776 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NE107 726/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : Lavoro LA CORTE SU REN A DECA SEZIONE LAVORO R G. 25463/00 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N.35658 1. Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- Rep. N. t2. Michele De Luca -Consigliere- Ud. 13.02.2003 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4. " Pasquale Picone -Consigliere- 465. Giovanni Giacalone -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA EG SA SS RI, in proprio e nella qualità di erede di HE SA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oderisi da Gubbio 214, presso Remo Colaci, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Luperto del foro di Lecce Ricorrente
CONTRO
CI EP AN RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Costantino Morin 45 presso lo studio dell'Avv. Mi- chele Ardita di Castelvetere, rappresentata e difesa dall'Avv. 3 2 9 ล ง2 Ruggero De Matteis del foro di Lecce in virtù di mandato a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 2993/99 del Tribunale del La- voro di Lecce del 26.10.1999/15.12.1999 nella causa iscritta al n. 108 del R. G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.2.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
Udito l'Avv. Cosimo Luperto per la ricorrente e l'Avv. Ruggero De Matteis per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET di Casarano, depositato il 1°.8.1992, Ne- gro TO UN IA conveniva in giudizio LI PP AN IA per sentirla condannare, quale erede di CC IO, al pagamento della somma di £. 625.139.664 per spet- tanze retributive varie e trattamento di fine rapporto, oltre ac- cessori. La RO motivava le anzidette rivendicazioni in relazione alla sua attività di collaboratrice domestica ed assistente del Riccar- do, attività svolta ininterrottamente dal 1940 al 1991 sia dalla madre di essa ricorrente sia da lei stessa dopo il decesso della genitrice. All'esito l'adito ET rigettava la domanda con sentenza del 3 14.10.1998, che, a seguito di appello della RO, veniva con- fermata dal Tribunale di Lecce Il Tribunale in particolare osservava che non risultava provata la qualità di erede del CC in capo alla LI, la quale poteva considerarsi mera legataria, avendo ricevuto a tale titolo beni mobili e vari oggetti di arredamento dal de cuius con disposizio- ne testamentaria. La RO ricorre per cassazione con quattro motivi, ai quali resi- ste la LI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 416- 2° coma- C.P.C., nonché omessa motivazione (art. 360 n.3 e n. 5 C.P.C.). Deduce al riguardo che l'eccezione in ordine alla qualità di erede di diritto della LI è tardiva, per essere stata proposta solo in grado di appello. Il rilievo è infondato, giacché ai sensi dell'art. 416-capoverso- C.P.C. l'eccezione risulta proposta ritualmente e tempestiva- mente, come del resto si evince dallo stesso ricorso in cassazione (pagg. 4 e 5), che riporta la difesa della LI contenuta nella memoria di costituzione di primo grado. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 588 Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. La ricorrente sostiene che dal tenore della disposizione testa- mentaria risulta, a differenza del legato ad essa RO, esplicita- mente qualificato, il profilo testamentario del lascito alla LI, anche perché il primo parla di parziale ricompensa dell'assistenza prestata al testatore in vita. Il motivo è infondato. Sul punto è sufficiente osservare che i giudici di merito hanno esaminato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la disposizione testamentaria in oggetto, deducendone l'aspetto di legato anche nei confronti della LI, il profilo di ricompensa totale di tale disposizione nei confronti della RO ed escludendo ogni rap- porto di lavoro domestico. L'indagine compiuta dai giudici di merito nel caso di specie, ai fini della distinzione tra erede e legatario, si risolve in un ap- prezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, tanto più che risulta congruamente e adeguatamente motivato (in que- sto senso ex plurimis Cass. sentenza n. 3016 del 2002; Cass. sentenza n. 9467 del 2001; Cass. sentenza n. 974 del 1999; Cass. sentenza n. 5625 del 1985). Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione dell'art. 457- 2° comma- Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n5 C.P.C. La RO osserva che il Tribunale non ha motivato sul profilo della qualità di erede della convenuta LI. La doglianza è infondata per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo del ricorso, che possono quindi essere 5 richiamate. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. La RO sostiene che il Tribunale non ha evidenziato alcuna prova (testimoniale e documentale) idonea ad escludere il rap- porto di lavoro domestico preteso, né ha motivato sul punto. La censura non ha pregio e non merita pertanto di essere condi- visa, in quanto l'esclusione della qualità di erede nella LI fa venire meno ogni pretesa della ricorrente nei confronti della resi- stente. D'altro canto va ribadito che il tenore della disposizione testamentaria, intesa a “rimunerare" con il legato la RO per l'assistenza data da lei e dalla sua genitrice al de cuius, impedi- sce il riconoscimento di un rapporto di lavoro domestico. In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso è de- stituito di fondamento e va respinto. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € AA,00 oltre € 3000/00 per onorario. Così deciso in Roma addì 13 febbraio 2003 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Millo Alessangho be Menjis IL CANCELLIERE elle Depositato in Cancelleria A 02 AGO. 2003 M Scandelle E R P oggi, U S IL CANCELLERE R O C