Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
Il diniego del perdono giudiziale e la concessione della sospensione condizionale della pena non implicano alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che si fondano su presupposti diversi; né può essere soggetta a censura, avuto riguardo agli effetti che sono ricollegabili ai due distinti benefici, la scelta di rafforzare la previsione del ravvedimento del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2004, n. 43252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43252 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/07/2004
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1123
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 21582/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP TO, n. in Palermo il 11.09.1983;
avverso la sentenza della Corte di Appello - Sezione per i Minorenni - di Palermo in data 26 marzo 2003.
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 26 marzo 2003 la Corte di Appello di Palermo - Sezione per i minorenni - confermava due sentenze, emesse lo stesso 17 ottobre 2002, del Tribunale per i minorenni di Palermo, con le quali TO IP era stato condannato a pene (condizionalmente sospese nella loro esecuzione) ritenute di giustizia per imputazioni di furto pluriaggravato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo:
a) che erroneamente era stata disattesa la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due episodi, oggetto di distinti procedimenti;
b) che altrettanto erroneamente era stato denegato il beneficio del perdono giudiziale, atteso che "dall'esame degli atti di causa scaturisce evidente la sussistenza di tutti i requisiti che la legge richiede per la concessione del beneficio...", ed essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena, "esprimendo di tal guisa un giudizio favorevole al ragazzo".
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, logicamente i giudici del merito hanno ritenuto non sussistenti le condizioni di legge per ritenere la unicità del disegno criminoso che avrebbe dovuto presiedere alle singole e diverse condotte poste in essere, richiamando "il lungo tempo intercorso tra i fatti" e "la diversa 'tipologià dei medesimi (tentato furto in appartamento e furto di veicoli)". Nè il ricorrente, al di fuori di un mero riferimento al lasso di tempo intercorso tra i due episodi, peraltro di "circa sei mesi", che non sarebbe da considerare "lungo", ed al diverso assunto che il furto in appartamento e quello sui veicoli "sono sicuramente da ritenersi reati della stessa tipologia", deduce circostanza alcuna che avrebbe dovuto indurre a ritenere la unicità del disegno criminoso.
Quanto al secondo profilo di censura, posto che la scelta di concedere o meno il beneficio del perdono giudiziale è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, nella specie non illogicamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'imputato immeritevole di tale beneficio, annotando che "la reiterazione dei comportamenti criminosi è...la migliore riprova della non qualificabilità dei reati ascritti al IP come 'incidenti di percorso'...". Nè sussiste contraddittorietà tra la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il diniego di concessione del perdono giudiziale, trattandosi di istituti che si fondano su presupposti diversi e non potendosi ritenere censurabile un divisamento che, in sostanza, per gli effetti che scaturiscono dai distinti benefici, ritenga di rafforzare la previsione del ravvedimento del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena (cfr. Cass., Sez. 4^ n. 2985/1999 2; id., Sez. 2^, n. 7751/1991; id., Sez. 6^, n. 14419/1990;
id., Sez. 2^, n. 17401/1989).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla va statuito sulle spese, ai sensi dell'art. 29 del D. Leg.vo 28 luglio 1989, n. 272 (Cass., Sez. Un., n. 15/2000).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004