Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2002, n. 14381
CASS
Sentenza 8 ottobre 2002

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Nell'ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili ne' la norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ne' quella di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato. Infatti, mentre la tutela prevista dall'art. 18 cit. attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla. Ne consegue che, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro, situazione, questa, che non è di per sé integrata dalla domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro; in base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza, così come, dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, deriva che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore d lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente.

Le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132 del 1968. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo la quale la classificazione degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici e il loro inserimento nel servizio sanitario pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132 del 1968, non precludeva l'applicazione ai dipendenti degli stessi della normativa sul rapporto di lavoro a termine di cui alla legge n. 230 del 1962).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2002, n. 14381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14381
Data del deposito : 8 ottobre 2002

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