Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
Nel caso di illegittima apposizione del termine a un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine previsto non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro. Tale principio trova fondamento nella regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni del rapporto di lavoro secondo la quale, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, il diritto alla retribuzione sussiste soltanto in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di invalidità di cessione di ramo d’azienda. Nota a a Tribunale di Genova 4 maggio 2010 ,n.667 Giud.Bossi;Ric. TI..; Res.Punz.Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010
Cessione di ramo d'azienda-Insussistenza –Conseguente invalidità della cessione del contratto di lavoro per mancanza del consenso del lavoratore -Conseguenza –Situazione qualificabile come sospensione di fatto del lavoratore-. Ove alla dichiarazione di invalidità della cessione di un ramo di azienda consegua la dichiarazione d' invalidità della cessione del rapporto di lavoro da una Società ad altra ******à collegata,per mancanza del consenso del lavoratore interessato, si determina una situazione qualificabile in termini di sospensione di fatto del lavoratore e ove si verifichi il rifiuto unilaterale,ingiustificato, del datore di lavoro, costituito in mora, di ricevere la prestazione,ne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7186 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NI MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREOZZI CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SU AN SANI quali titolari della Scuola Materna ed Elementare S. Elisabetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avvocato OLIOSI SERGIO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 7620/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/04/98 R.G.N. 29662/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato ANDREOZZI;
udito l'Avvocato OLIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Roma CA NI, deducendo che nel periodo settembre 1985 - agosto 1991 aveva lavorato come insegnante nella scuola S. Elisabetta della quale erano titolari le UO FR di S. NT, che non era stata retribuita nel periodo feriale e che il rapporto era stato risolto oralmente, chiedeva che fosse accertata la inefficacia del recesso e dichiarata la persistenza del rapporto con condanna delle datrici di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla reintegra;
in subordine chiedeva che, ferma la reintegra, le convenute fossero condannate al risarcimento dei danni per la illegittimità del licenziamento, nonché, in ogni caso, al pagamento della somma di lire 41.309.738 per differenze di retribuzione e TFR. Le UO FR di S. NT si costituivano deducendo che la NI era stata assunta con successivi contratti a tempo determinato per la durata dei vari anni scolastici e che la stessa non aveva lavorato ne' era rimasta a disposizione della scuola nei periodi estivi, si che, comunque, nessuna retribuzione poteva spettarle per tali intervalli. Concludevano affermando che, anche ad ammettere l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, questo doveva ritenersi risolto alla data del 16 settembre 1991 con la lettera, non contestata o impugnata dalla lavoratrice, con la quale le avevano comunicato di non potersi più valere della sua collaborazione. Il Pretore rigettava le domande connesse al preteso licenziamento e liquidava in favore della ricorrente, per differenze di retribuzione e TFR, la somma di lire 5.000.000.
Decidendo sull'appello della NI, con sentenza in data 22 aprile 1998, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava le, UO FR di S. NT al pagamento (anche) della retribuzione relativa al periodo dal 27 agosto al 16 settembre 199, osservando che il 27 agosto, impugnando l'asserito licenziamento verbale, l'appellante aveva offerto la propria prestazione lavorativa, così determinando una situazione di "mora accipiendi" delle datrici di lavoro.
CA NI ricorre per la cassazione della sentenza con un solo motivo. Le UO FR di S. NT hanno depositato un atto di costituzione con procura speciale al difensore.
Motivi della decisione
Preliminarmente osserva la Corte che l'"atto di costituzione" depositato dalle UO FR di S. NT non è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale e a far ritenere validamente rilasciata la procura speciale, apposta in calce, neppure ai limitati fini della costituzione in giudizio delle resistenti e della facoltà di partecipazione alla discussione orale per il loro difensore, avv. Sergio Oliosi, la cui presenza alla pubblica udienza del 16 marzo 2001, deve, pertanto, considerarsi priva di giuridico rilievo.
Invero, la regola ricavabile dall'art. 370, primo comma, c.p.c. è quella che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente nelle forme e nei termini stabiliti dalla disposizione suddetta. In mancanza, non può presentare memorie ma solamente partecipare alla discussione orale, purché però il difensore sia munito di valida procura, che, per risultare tale, deve essere stata conferita nelle forme prescritte dall'art. 83, terzo comma c.p.c., vale a dire mediante apposizione in calce o a margine di uno degli atti espressamente e specificamente indicati nella disposizione predetta, che non menziona, tra questi, l'"atto di costituzione" diretto a conferire il ministero difensivo, tra l'altro del tutto estraneo al sistema processuale disegnato dal legislatore per il giudizio di cassazione (cfr. Cass. 17 aprile 1998 n. 3915, 19 settembre 2000 n. 12422). Passando all'esame del ricorso per cassazione si osserva che, con l'unico motivo, denunziando violazione dell'art. 36 Costituzione, dell'art. 2099 cod.civ. e vizio di motivazione, la ricorrente assume che la sentenza del Tribunale non è adeguatamente motivata nella parte in cui ha ritenuto la retribuzione conforme ai parametri dell'art. 36 Cost., e sostiene che la norma costituzionale impone di attribuire al lavoratore una retribuzione tale da consentire a lui e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa per la intera durata dell'anno solare, indipendentemente dall'arco di tempo in cui si è svolta la prestazione del lavoro. Censura inoltre la decisione impugnata per non aver dato rilievo al fatto che la mancata prestazione del lavoro nel periodo estivo era da imputare alla esistenza dei contratti a termine dichiarati nulli e per non aver affrontato la problematica relativa all'impossibilità per essa ricorrente di svolgere, nel periodo estivo di chiusura della scuola, un'altra attività lavorativa idonea a garantirle una retribuzione sufficiente.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Le argomentazioni della ricorrente tendono a rimettere in discussione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte dopo la sentenza delle Sezioni Unite 5 marzo 1991 n. 2334 e correttamente applicato dal Tribunale, secondo il quale al dipendente che, assunto mediante contratto di lavoro con termine illegittimamente apposto, cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa allo spirare del termine, non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro. Detto principio trova fondamento nella regola generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, giusta la quale, al di fuori delle espresse deroghe legali (quale ad es. l'art. 2110 cod. civ.) o contrattuali che ne sanciscono la persistenza pur in assenza di prestazione lavorativa, il diritto alla retribuzione sussiste solamente nel caso di effettivo svolgimento del lavoro. Regola, questa, applicabile pure nel caso di apposizione di un termine al rapporto di lavoro fuori dalle ipotesi consentite dalla legge, in quanto, in conseguenza della sanzione della nullità comminata dall'ordinamento, tale apposizione è da considerare priva di effetti e il rapporto di lavoro continua inalterato con le reciproche obbligazioni.
Non è esatto, perciò, dire che negare la retribuzione per i periodi non lavorati significa attribuire rilievo giuridico al termine illegittimamente apposto, ove si consideri che la perdita del diritto al compenso si verifica per effetto del comportamento che il lavoratore ritiene, per sua scelta, di porre in essere, cessando puramente e semplicemente dal rendere la prestazione, anziché provvedere a mettere a disposizione del datore le proprie energie lavorative (ciò che deve escludersi sia avvenuto nel caso di specie, non avendo la ricorrente dedotto di aver provato - o di aver chiesto di provare - di essere rimasta a disposizione della scuola negli intervalli estivi tra un anno scolastico e l'altro). Giuridicamente corretta e in tutto coerente con la ricordata regola generale di necessaria corrispettività della retribuzione rispetto alla prestazione effettiva del lavoro è, altresì, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha negato che le pretese economiche della ricorrente potessero trovare accoglimento sotto il profilo della insufficienza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Accanto al principio della "sufficienza" della retribuzione, enunciato nella seconda parte della norma costituzionale, si pone, invero, quello della "proporzionalità", sancito nella prima parte, che esprime una correlazione generale della obbligazione retributiva rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, enunciando un criterio di oggettiva adeguatezza dell'una all'altra dal quale non può prescindersi nella valutazione della "sufficienza" del trattamento economico in concreto corrisposto al lavoratore, che va quindi commisurato (per quanto qui interessa) al tempo di lavoro, nel senso del suo necessario proporzionamento al tempo in cui vi sia stata effettiva prestazione di attività lavorativa o questa debba considerarsi resa per espressa previsione legale o contrattuale (principio dal quale, nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, la giurisprudenza di questa Corte ha ricavato la regola secondo cui la retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno va riproporzionata in ragione del minor numero di ore lavorate).
Deve, infine, osservarsi che la sentenza 22 aprile 1997 n. 3451 in tema di lavoro part-time richiamata dalla ricorrente non ha nessuna attinenza con la fattispecie, posto che, in quel caso, si faceva questione di un lavoratore la cui prestazione era stata variata nella sua collocazione temporale per determinazione unilaterale del datore di lavoro, mentre, nella presente controversia, non è contestato che era stata concordata tra le parti la limitazione della prestazione al periodo di durata dell'anno scolastico e non risulta che vi siano state più o meno arbitrarie variazioni del periodo concordato da parte delle datrici di lavoro, si che la NI, ove avesse voluto, avrebbe avuto tutta la possibilità di programmare, per il tempo residuo, altre attività con le quali integrare il reddito ricavato dal lavoro svolto).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese del giudizio di cassazione in mancanza di valida costituzione delle UO FR di S. NT.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001