Articolo 75 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 74Articolo 76
Versione
20 maggio 1975
Art. 75. null i di diritto ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone e di chi vi da' esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi all'entrata in vigore della presente legge, concernenti assunzioni di personale, promozioni, nomine in ruolo, conferimenti di incarichi, interinali e supplenze effettuati in violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128 , 129 e 130 , nonche' della presente legge. Le supplenze e gli interinali non possono superare i sei mesi ne' essere rinnovati dopo tale termine.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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