Art. 75. null i di diritto ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone e di chi vi da' esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi all'entrata in vigore della presente legge, concernenti assunzioni di personale, promozioni, nomine in ruolo, conferimenti di incarichi, interinali e supplenze effettuati in violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128 , 129 e 130 , nonche' della presente legge. Le supplenze e gli interinali non possono superare i sei mesi ne' essere rinnovati dopo tale termine.
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20 maggio 1975
20 maggio 1975
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/1984, n. 4573Provvedimento: […] Nei confronti dei menzionati enti, inoltre, non opera il disposto dell'art. 75 della legge 18 aprile 1975 n. 148 e segnatamente il divieto di rinnovo dell'incarico a tempo determinato conferito al personale dipendente, in quanto tale legge disciplina esclusivamente l'assunzione del personale sanitario ospedaliero pubblico, non rilevando in contrario che l'ente ecclesiastico sia stato classificato ai sensi della citata legge del 1968. (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito, […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2002, n. 14382Provvedimento: […] così, mentre la citata sentenza n. 4573/1984 ha negato per tali rapporti l'operatività del divieto di rinnovo dell'incarico a tempo determinato, previsto per il personale sanitario ospedaliero pubblico dall'art. 75 della legge 18 aprile 1975 n. 148, successive pronunce hanno confermato, sotto diversi profili, la necessità, in assenza di specifiche norme che dispongano l'assimilazione della disciplina sostanziale dei rapporti in questione a quella dei pubblici dipendenti, di far riferimento agli istituti del rapporto di lavoro privato.Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2002, n. 14381Provvedimento: […] così, mentre la citata sentenza n. 4573/1984 ha negato per tali rapporti l'operatività del divieto di rinnovo dell'incarico a tempo determinato, previsto per il personale sanitario ospedaliero pubblico dall'art. 75 della legge 18 aprile 1975 n. 148, successive pronunce hanno confermato sotto diversi profili la necessità, in assenza di specifiche norme che dispongano l'assimilazione della disciplina sostanziale dei rapporti in questione a quella dei pubblici dipendenti, di far riferimento agli istituti del rapporto di lavoro privato.Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2003, n. 17793Provvedimento: Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ---- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO - R.G. N. 16713/01 47 Consigliere Cron. 35666 Dott. Pre b CUOCO Consigliere - Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI www.w Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.09/07/03 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CC NI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SCIUBBA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PEPE, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA …Leggi di più...
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