Art. 75. null i di diritto ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone e di chi vi da' esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi all'entrata in vigore della presente legge, concernenti assunzioni di personale, promozioni, nomine in ruolo, conferimenti di incarichi, interinali e supplenze effettuati in violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128 , 129 e 130 , nonche' della presente legge. Le supplenze e gli interinali non possono superare i sei mesi ne' essere rinnovati dopo tale termine.
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20 maggio 1975
20 maggio 1975
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/1984, n. 4573Provvedimento: […] Nei confronti dei menzionati enti, inoltre, non opera il disposto dell'art. 75 della legge 18 aprile 1975 n. 148 e segnatamente il divieto di rinnovo dell'incarico a tempo determinato conferito al personale dipendente, in quanto tale legge disciplina esclusivamente l'assunzione del personale sanitario ospedaliero pubblico, non rilevando in contrario che l'ente ecclesiastico sia stato classificato ai sensi della citata legge del 1968. (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito, […]Leggi di più...
- divieto ex art. 75 della legge n. 148 del 1975·
- parificazione assoluta agli enti pubblici ospedalieri·
- autonomia circa le modalità di assunzione del personale sanitario·
- inapplicabilità·
- fattispecie·
- enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera·
- sussistenza·
- igiene e sanità pubblica·
- personale·
- esclusione·
- ospedali, ambulatori ed istituti di cura·
- rinnovo dell'incarico a tempo determinato conferito al personale dipendente