Sentenza 2 agosto 1999
Massime • 1
L'art. 1 legge n. 50 del 1991 (prevedente, per i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni necessario per il conseguimento del massimo della pensione, la possibilità di restare in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità, e, in ogni caso, non oltre il settantesimo anno di età) è norma prevista soltanto per i primari ospedalieri di ruolo dipendenti dalle USL con rapporto di pubblico impiego e non è perciò estensibile ai rapporti del personale dipendente da strutture ospedaliere private, ancorché "classificate" ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132 equiparate ai sensi dell'art. 129 d.P.R. n. 130 del 1969, giacché gli enti privati esercenti attività ospedaliera conservano natura privatistica anche quando abbiano ottenuto la classificazione degli ospedali da essi gestiti tra quelli soggetti a programmazione ospedaliera o l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quelli del personale degli enti ospedalieri, con la conseguenza che al rapporto di lavoro del personale da essi dipendente non sono applicabili la disciplina e i principi propri dei rapporti di lavoro degli ospedali pubblici.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8359 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Cons. relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RA, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera n. 29, presso l'avv. Domenico Arlini, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESÙ", in persona del presidente e legale rappresentante prof. Adriano Bompiani, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bruxelles 61-63, presso l'avv. Roberto Pessi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13218 del Tribunale di Roma in data 10 maggio 1995, depositata il 9 ottobre 1995 (R.G. n. 9467/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Domenico Arlini e Giovanni Gentile per delega avv. Roberto Pessi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La prof.ssa RA CA, formulando tre motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma in data 10 maggio/9 ottobre 1995, che aveva confermato la decisione del 28 giugno/22 luglio 1993, con la quale il Pretore della stessa città aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". La CA aveva agito in giudizio perché fosse accertato il suo diritto, quale primario del reparto di neuropsichiatria infantile di quel nosocomio, ad essere trattenuta in servizio, ai sensi della legge 19 febbraio 1991 n. 50, fino al raggiungimento del massimo di anzianità pensionabile,
in ogni caso non oltre il settantesimo anno di età, con la condanna dell'ospedale convenuto al pagamento del relativo trattamento economico inerente alla qualifica di appartenenza, al risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e alla regolarizzazione della posizione previdenziale. Nel rigettare l'appello della CA, il Tribunale aveva osservato che la classificazione ottenuta dal predetto ospedale ai sensi dell'art. 1, commi quinto e sesto, della legge n. 132 del 1968, indicava solo il riconoscimento dei requisiti prescritti dalla medesima legge per rientrare in una delle categorie di ospedale individuate dalla normativa (che distingue fra ospedali generali e specializzati, per lungo degenti e per convalescenti, e nell'ambito degli ospedali generali fra quelli di zona, provinciali, regionali), ma non implicava un'assimilazione dei rapporti di lavoro con tali strutture "classificate" a quelli instaurati con strutture pubbliche in regime di pubblico impiego. Analogamente, per la possibilità degli istituti e degli enti, i cui ospedali siano classificati a norma dell'art. 12 della legge n. 132 del 1968, di ottenere, con decreto del Ministro per la sanità, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi ed ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di eguale classifica amministrati da enti ospedalieri, in caso di "equipollenza" del proprio ordinamento alle disposizioni del D.P.R. n. 130 del 1969, dalla quale possibilità non si poteva ritenere una sorta di omologazione del rapporto del personale dipendente dell'ospedale convenuto al rapporto di lavoro di pubblico impiego instaurato con strutture sanitarie pubbliche.
Ad avviso del giudice del gravame, neppure si poteva far discendere il diritto ad essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento del settantesimo - anno dall'obbligo di adeguamento interno contemplato dall'art. 25, secondo comma, D.P.R. n. 761 del 1979. Il Tribunale, infine, aveva considerato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata dalla CA, della norma in esame con riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui essa, come innanzi interpretata, comporta una discriminazione sotto il profilo del collocamento a riposo tra il primario dipendente dall'istituzione privata e quello dipendente dall'istituzione pubblica. L'ospedale intimato resiste con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la CA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 25 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Premesso che l'Ospedale Bambino Gesù era stato classificato ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e in base tale classificazione era stata quindi dichiarata, a norma dell'art. 129 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, la equipollenza dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale, la ricorrente deduce poi che proprio per detta equiparazione ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'ospedale era tenuto ad adeguare, per la parte compatibile, il proprio ordinamento del personale alle disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e in particolare all'art. 53 - concernente l'età (65 anni) alla quale deve avvenire il collocamento a riposo del personale sanitario - come però integrata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1991 n. 50, che consente ai primari ospedalieri di ruolo - quale appunto essa ricorrente - che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione, di chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art.25 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in uno con vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Deduce che accertata la riconosciuta equiparazione dei servizi e dei titoli ai sensi dell'art. 129 più volte citato, "il relativo presupposto costituito dall'equipollenza dell'ordinamento deve costantemente sussistere attraverso un altrettanto costante adeguamento di quest'ultimo secondo l'evoluzione della normativa", non essendo accettabile, anche su un piano di logica e coerenza del sistema, che l'ospedale possa da un lato essere ritenuto concessionario di un pubblico servizio, ricevere i finanziamenti dello Stato, operare in quanto "classificato" come struttura inquadrata nel Servizio sanitario nazionale, avere ottenuto il riconoscimento di equipollenza del proprio ordinamento e dei servizi e titoli acquisiti dal personale, e dall'altro lato ritenersi svincolato dall'applicazione del complesso di norme in materia di rapporto di impiego con il personale medico. Assume quindi che di fronte all'omissione da parte dell'ente gestore dell'ospedale di adeguamento del proprio ordinamento interno pur in presenza dell'obbligo di cui all'art. 25, secondo comma, D.P.R. n. 761 del 1979, può supplire il giudice ordinario, applicando la disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 50 del 1991, che sebbene propria del pubblico impiego ospedaliero è senza dubbio compatibile con l'ordinamento dell'ospedale resistente e che opinare diversamente significherebbe ammettere che un soggetto che agisce su un piano privatistico, instaurando rapporti di tale natura, possa sottrarsi alla normativa generale che regola i rapporti simili ed alla cui applicazione è tenuto in virtù del suddetto obbligo di adeguamento. I due motivi, che, per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno, possono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
L'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che riguarda le convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, stabilisce, ribadendo sostanzialmente la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 32 (che detta norme sull'assistenza ospedaliera pubblica), che "salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1 legge 26 novembre 1973 n.817". L'art. 1 della citata legge n. 132 del 1968 prevede all'ultimo comma che detti istituti ed enti ecclesiastici possano ottenere a domanda, ove abbiano i requisiti prescritti dalla medesima legge, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui ai successivi articoli 20 e ss. (cioè ospedali generali e specializzati, per lungo degenti, per convalescenti). Il D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, che detta norme riguardanti i servizi sanitari e il personale sanitario degli ospedali, all'art. 129 dispone che gli istituti ed enti i cui ospedali abbiano ottenuto l'anzidetta classificazione, ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del medesimo D.P.R., possano ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanità, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri. E l'art. 25 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 rende uguali, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, i servizi e i titoli acquisiti negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione di cui al citato art. 129 (oltre a quelli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 legge 23 dicembre 1978 n. 833, nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari) ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie, disponendo poi, nella prima parte del secondo comma, che quegli enti privati devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni dettate dallo stesso D.P.R. n. 761 del 1979, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Orbene, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. sez. unite 4 dicembre 1992 n. 13202, Cass.28 gennaio 1993 n. 1038 e, più di recente, Cass. 10 novembre 1995 n.
11710, Cass. 6 dicembre 1995 n. 12539), gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera non conseguono, per ciò solo e in mancanza di una espressa qualificazione in tal senso resa con decreto del Presidente della regione, la qualifica di enti ospedalieri, cioè di enti pubblici non economici, e conservano natura privatistica anche quando abbiano ottenuto la classificazione degli ospedali da essi gestiti tra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera o l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quelli del personale degli enti ospedalieri, attesa l'irrilevanza di dette circostanze ai fini della qualifica di enti ospedalieri;
e pertanto, con riguardo ai rapporti di lavoro del personale da essi dipendente non sono applicabili la disciplina ed i principi propri dei rapporti di lavoro degli ospedali pubblici. Sulla natura privatistica dell'ente che gestisce l'ospedale Bambino Gesù concorda espressamente (v. pag. 7 del ricorso per cassazione) anche la ricorrente, la quale però assume che la classificazione ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n.132 rende l'ospedale privato in tutto omologo a quello pubblico sul punto dell'articolazione dei servizi, dell'organizzazione e della gestione, e che l'ospedale, ottenuta l'equipollenza dei titoli e dei servizi a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 761 del 1979, per avere adeguato, secondo quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 25, il proprio ordinamento del personale alle disposizioni del medesimo D.P.R., è tenuto all'adeguamento anche alle successive disposizioni integrative e modificative di quella normativa, quale appunto si configura la legge n. 50 del 1991 rispetto all'art. 53 del decreto, che per il personale sanitario dispone il collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età. Tale operazione di adeguamento dell'ordinamento del personale, presupposto indefettibile della classificazione e dell'equipollenza, costituisce, sottolinea la ricorrente, "un dovere giuridico azionabile dal soggetto nei confronti del quale la normativa è destinata ad avere effetto: in tal senso infatti deve leggersi l'espressione "devono adeguare" contenuta nell'art. 25 del D.P.R. 761/79; e in tale operazione di adeguamento viene incontrato il solo limite costituito dalla parte compatibile".
Questa tesi non è condivisibile. Considerato infatti che l'adeguamento dell'ordinamento del personale dell'ospedale alle disposizioni del servizio sanitario nazionale è richiesto soltanto in funzione della concessione del decreto di equiparazione dei servizi e dei titoli, ancorché debba certamente riconoscersi un concreto interesse del personale dipendente dell'ospedale classificato che così potrà far valere i servizi e i titoli acquisiti, in esami di idoneità e nei concorsi per assunzioni e trasferimenti in strutture del servizio sanitario nazionale, non può affermarsi la sussistenza di una situazione di diritto soggettivo, in capo ai medesimi dipendenti, di pretendere dall'ente privato gestore dell'ospedale l'adeguamento dell'ordinamento del personale ove ad esso non abbia adempiuto il medesimo ente, ben potendo questo, al limite, preferire di non conservare la riconosciuta equiparazione. Correttamente perciò la sentenza impugnata ha escluso che la classificazione di cui alla legge n. 132 del 1968 implica, di per sè, un'assimilazione dei rapporti di lavoro esistenti con tali strutture classificate a quelli instaurati con strutture pubbliche in regime di pubblico impiego ed ha affermato che la equiparazione dei titoli e servizi ai sensi dell'art. 129 citato attiene esclusivamente alla disciplina relativa agli esami di idoneità ed ai concorsi per assunzioni e trasferimenti nel settore pubblico. Ed ha ritenuto che il diritto del primario ad essere trattenuto in servizio non può farsi discendere da un preteso obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno del personale dell'ospedale resistente, in quanto l'equipollenza di tale ordinamento alle disposizioni del D.P.R. n. 130 del 1969, presupposto necessario per l'equiparazione, era stata già riconosciuta con il decreto di equiparazione emesso dal Ministro della sanità in favore dell'Ospedale Bambino Gesù e del resto il regolamento di questo ospedale stabilisce, conformemente alla regola generale dettata dall'art. 53 del D.P.R. n. 761 del 1979, la cessazione del rapporto di lavoro al compimento del sessantacinquesimo anno dei dipendenti.
Esattamente poi il Tribunale ha ritenuto che la disciplina di cui alla legge n. 50 del 1991, in quanto prevista soltanto per i primari ospedalieri di ruolo dipendenti dalle Usl con rapporto di pubblico impiego, non sia perciò estensibile ai rapporti del personale dipendente da strutture ospedaliere private seppure "classificate" ed "equiparate".
Risulta infatti dai lavori preparatori della legge 19 febbraio 1991 n. 50 che questa speciale normativa fu ispirata dalla necessità
di eliminare la discriminazione esistente fra i primari ospedalieri del servizio sanitario nazionale in ordine alla deroga al limite di età pensionabile di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964 n.336, che consente soltanto ai primari ospedalieri già di ruolo alla data di entrata in vigore di tale norma - oltre che ai sovrintendenti e direttori sanitari e ai direttori di farmacia - di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, estendendo anche a coloro che abbiano conseguito il primariato in epoca successiva e che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio necessario per conseguire il massimo della pensione il beneficio di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque. non oltre il settantesimo anno di età. Infine, riguardo alla doglianza, contenuta nel secondo motivo, di insufficiente e contraddittoria motivazione, essa è inammissibile, in quanto è riferita non ad errori nel 1 l accertamento e nella valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, in relazione ai quali è deducibile in cassazione il vizio di motivazione, ma all'omesso esame di tesi giuridiche prospettate dalla ricorrente, le quali possono soltanto sostenere censure di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto (Cass.10 maggio 1996 n. 4388, Cass. 10 gennaio 1995 n. 228).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1991 n. 50 in relazione all'art.41 legge 23 dicembre 1978 e dell'art. 25 D.P.R. 20 dicembre 1979 n.761. Si duole che il Tribunale nel ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme suindicate abbia motivato nel senso che bene protetto è il trattamento pensionistico minimo e, richiamando espressamente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 440 del 1991, abbia ritenuto che questa decisione evidenzi solo una tendenza nel senso voluto dalla ricorrente, ma non un obbligo costituzionalmente garantito in ordine al raggiungimento del trattamento pensionistico massimo indiscriminatamente per tutti i dipendenti pubblici: il Tribunale così argomentando ha omesso di considerare che l'aspirazione fatta valere da essa ricorrente non si pone in relazione al trattamento riservato ad altre categorie indistinte di personale (pubblico), ma in relazione a personale che ricopre la posizione di primario, caratterizzata da parità di status quanto a doveri e diritti. La CA sostiene perciò che la sentenza impugnata è incorsa in errore laddove argomenta come se essa ricorrente avesse inteso fondare la propria eccezione su una tendenza generalizzata dell'ordinamento invece che su una disciplina dettata per la medesima posizione primariale.
Neanche questo motivo può trovare accoglimento. Si deve infatti osservare che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice del merito abbia fatto circa la rilevanza e la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, considerato il carattere strumentale della questione e soprattutto la sua riproponibilità in ogni grado del giudizio (Cass. 21 aprile 1989 n. 1908). Nella specie, invece, la ricorrente si limita a censurare le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata per ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale proposta - le quali ricalcano quanto già affermato dal Giudice delle leggi nelle precedenti pronunce, tra cui la n. 440 del 1991 - ma non ripropone la questione.
Il ricorso va dunque rigettato e per il principio della soccombenza, la CA è tenuta alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 56.000, oltre a lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 1999