Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8359
CASS
Sentenza 2 agosto 1999

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L'art. 1 legge n. 50 del 1991 (prevedente, per i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni necessario per il conseguimento del massimo della pensione, la possibilità di restare in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità, e, in ogni caso, non oltre il settantesimo anno di età) è norma prevista soltanto per i primari ospedalieri di ruolo dipendenti dalle USL con rapporto di pubblico impiego e non è perciò estensibile ai rapporti del personale dipendente da strutture ospedaliere private, ancorché "classificate" ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132 equiparate ai sensi dell'art. 129 d.P.R. n. 130 del 1969, giacché gli enti privati esercenti attività ospedaliera conservano natura privatistica anche quando abbiano ottenuto la classificazione degli ospedali da essi gestiti tra quelli soggetti a programmazione ospedaliera o l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quelli del personale degli enti ospedalieri, con la conseguenza che al rapporto di lavoro del personale da essi dipendente non sono applicabili la disciplina e i principi propri dei rapporti di lavoro degli ospedali pubblici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8359
    Data del deposito : 2 agosto 1999

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