Sentenza 3 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
! 6 1 8 3 0 1 IANA IN NOME LL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pana SEZIONE SECONDA CIVILE Coattivo духо Соповічіні. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 3021/99 Cron.13731 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep.2253 - Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 18/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Umberto GOLDONI - Rel. Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 SENTENZA 3 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ON MO, ST CE, NA GL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRO البتبار TORLONIA 39 presso lo studio dell'avvocato FRANZI' STEFANO, che li difende unitamente all'avvocato SORBO LIRE 3000 CANCELLERIA MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CG503124 -- --- US CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L LUCIANI 1, difeso dagli avvocati IACOPETTI GIOVANNI, CO PISANELLI ALFREDO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 - nonchè contro 78 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DEL PAPA ENRICA;
Richiesta copia studio dal Sig. CO intimata 3903 per diritti L. 2001.1 10 SET. 201 avverso la sentenza n. 749/98 del Tribunale di LUCCA, IL CANCELLIERE depositata il 24/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito l'Avvocato Alfredo CO PISANELLI, difensore LIRE 3000 del resistente che ha chiesto il rigetto del CANCELLERIA ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CC103326 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ... -2- Svolgimento del processo ES US ed CA EL PA, quest'ultima quale procuratrice di Ida Salani, convenivano in giudizio, dinanzi al pretore di Lucca, PR LI, ES AM, IE GN e NA D'RI, assumendo di essere proprietarie di alcuni appezzamenti di terreno edificabile siti in Lucca, fraz. Nave, in prossimità della via per RT BO (rappresentati catastalmente ai mapp. 769, 908 e 910 del f.120, quanto a Salani, e al mapp.n.909 quanto a US). Sostenevano che i predetti appezzamenti erano dotati esclusivamente di un passo pedonale per il raggiungimento della pubblica via, passo non suscettibile di ampliamento per il transito veicolare;
che dunque i terreni dovevano considerarsi interclusi ex art. 1051 c.c. ai fini dell'utilizzazione conforme alla natura edificatoria;
che in ogni caso, ove anche non si fosse ritenuto applicabile l'art. 1051, i terreni, in totale subordine, dovevano dirsi interclusi a norma del successivo art. 1052 c.c. (essendo pacifica comunque la totale interclusione dei fondi di cui ai mappali 909 e 910). Chiedevano pertanto che il Pretore, ritenuta, in tesi, l'interclusione di tutti i fondi, pronunciasse, a norma dell'art. 1051, ovvero dell'art. 1052 c.c., sentenza costitutiva della servitù di passaggio atta a collegare i fondi medesimi con la via pubblica, previa ovviamente determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.; in ipotesi, che venisse costituita la servitù a vantaggio dei fondi di cui ai mapp.909 e 910, sempre previa determinazione dell'indennità, essendo le parti attrici disponibili a concedersi reciprocamente, per quanto occorresse, servitù di passo sui terreni sopra indicati. Radicatasi la lite, i convenuti eccepivano, in via pregiudiziale, l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, contestavano la domanda, per carenza di legittimazione attiva e, comunque, per insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1051 c.c.. Rilevavano che semmai la fattispecie doveva ricadere sotto la previsione dell'art. 1052 c.c., difettando le esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Il Pretore, con sentenza 10.6.1994, accoglieva la domanda ritenendo applicabile, nel caso di specie, il disposto ex art. 1051 comma 3 c.c., con conseguente costituzione della servitù su una strada di proprietà dei convenuti secondo le determinazioni di cui alla CTU redatta dal geom. Mario Benucci;
determinava l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. in complessive L. 12.000.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
poneva le spese di lite, nella misura di ½, in capo ai convenuti, compensando il residuo per giusti motivi (in ragione della soccombenza delle attrici in un ry procedimento incidentale ex art. 700 cpc). Avverso la sentenza, notificata il 28.6.94, proponevano appello i soccombenti. Si costituivano le appellate, resistendo al gravame. Con sentenza in data 9.6/24.7.1998, il Tribunale di Lucca respingeva l'appello osservando che, sotto il profilo dell'eccepita incompetenza per valore del Pretore, la determinazione dell'indennità dovuta per la costituzione della servitù al proprietario del fondo servente non può formare oggetto di un capo di domanda autonoma e valutabile di per sé, in quanto essa fa parte del processo di accertamento del diritto di costituzione della servitù coattiva, il cui valore, ai fini della competenza, va determinato unicamente con riguardo ai criteri dettati dall'art. 15 cpc, la cui applicabilità nella specie non era, sotto tale profilo, neppure contestata. Ancora, pur ritenendo l'inconferenza del riferimento normativo posto dal Pretore a fondamento della decisione, e, l'erroneità della relativa argomentazione in diritto, doveva rilevarsi che, in effetti, a mezzo della 2 adottata statuizione, venne riconosciuta proprio l'interclusione del fondo dedotta dalle attrici, e accordato, conseguentemente, il bene della vita richiesto;
sicchè il vizio di extrapetizione, prospettato con il relativo motivo di gravame, non sussisteva in ragione dell'interpretazione che ammette la costituzione della servitù su fondo di terzi qualora, essendo impossibile o eccessivamente dispendioso l'ampliamento del passaggio esistente, sia da ritenersi applicabile l'art. 1051 comma 1, e non l'art. 1051 comma 3 c.c. Ancora, il CTU non aveva affatto determinato l'ammontare dell'indennità sulla base del maggior “consumo della strada" asservita, bensì aveva tenuto conto, con motivazione congrua, della diminuzione arrecata al diritto di proprietà per effetto della creazione della nuova servitù con riferimento y all'intera superficie interessata (v. espressamente relazione 26.11.92, pag.2); aveva quindi specificato il concreto ammontare sull'ulteriore (e incontestato) presupposto che non sarebbero state necessarie nuove opere per la realizzazione del passaggio, né occupazione di terreno diverso da quello che, al presente, era già destinato al transito di una collettività determinata. Per la cassazione di tale sentenza, PR LI, ES AM e IE GN hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso ES US che ha altresì presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione delle norme sulla competenza (art. 360, n.2 cpc) sostenendo che nella specie la competenza per indennit valore sarebbe stata del Tribunale in ragione dell' stabilita per la costituzione della servitù coattiva, in misura eccedente la competenza appunto del Pretore. A prescindere da ogni altra considerazione, va al riguardo rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 19.2.1998, n.51, la questione relativa alla addotta incompetenza del Pretore basata sulla disciplina previgente diviene priva di rilievo (cons. Cass.2.3.2000, n.2327); di talchè il motivo in esame non può essere accolto. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1051, 1° comma, c.c.) prende le mosse dalla argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui è ammessa ex art.1051, 1° comma, c.c., la costituzione della servitù su fondo di terzi qualora, sia impossibile o eccessivamente dispendioso l'ampliamento del passaggio esistente. Il Tribunale di Lucca, a sostegno di tale conclusione, invoca la sentenza di questa RT (14.12.1994, n.10702) che si riferisce ad una ipotesi di y ampliamento coattivo di servitù di passaggio già esistente (trattandosi di ampliamento di una servitù convenzionalmente costituita all'atto di divisione di un fondo unico e non già di costituzione ex novo di una servitù coattiva). Diverso è il caso di specie;
è accertato il fatto (non contestato) che il fondo (o i fondi) degli odierni resistenti aveva un passaggio pedonale per accedere alla pubblica via e che tale passaggio non poteva, per quanto inadatto allo stato ai bisogni del fondo stesso, essere ampliato senza eccessivo dispendio o disagio. Ora, il sistema delineato dagli artt. 1051 e 1052 può essere ricostruito come segue: il fondo assolutamente intercluso ha diritto alla servitù; quello con possibilità di procurarsi un accesso, ma con eccessivo dispendio o disagio è nelle medesime condizioni (cfr. art. 1051, 1° comma); il fondo di per sé intercluso, ma già munito di passo insufficiente da ampliare ha diritto all'ampliamento della servitù (art. 1051, c.3, c.c.) per la coltivazione e l'uso del fondo;
il fondo con accesso alla via inadatto o insufficiente e non ampliabile, ha diritto alla costituzione coattiva della servitù solo per le riscontrate esigenze dell'agricoltura o dell'industria (art. 1052, c.c.). Ciò premesso, è applicabile l'art. 1051 c.c. solo ove il fondo asseritamente dominante non abbia alcun accesso alla pubblica via;
ove un accesso del genere, come nel caso di specie, sussista e non possa essere ampliato, trova applicazione l'art. 1052 c.c., ove sussistano le condizioni ivi tassativamente previste. Conseguentemente, sussiste la dedotta violazione del 1° comma 000 dell'art. 1051 c.c. e, sotto tale profilo, il motivo in esame deve essere hooos accolto. Poiché il terzo motivo attiene alla determinazione dell'indennità da corrispondersi, risulta evidente che lo stesso viene assorbito dalla decisione 290000 testè assunta, che pone in discussione la debenza stessa di una indennità. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla RT di appello di Firenze quale giudice dell'appello, in forza di ius superveniens (cfr. Cass. SS.UU. n.1044, 28.9 del 2000), che si atterrà ai 1 principi di diritto enunciati e provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La RT rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla RT di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 18.1.2001 Il Presiden Il Consigliere estensore E I R Mavent afplatoni T S IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico blazico DEPOSITATO PAGE 201 Roma IL CANCELLIERE CL Lelezio