Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non da luogo ad errore di fatto quando il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso dalla motivazione con la quale si sia data soluzione alla questione di legittimità comune ad esso e ad una serie di motivi unitariamente affrontati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato UI - Presidente - del 05/12/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1461
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030160/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ LI N. IL 13/06/1952;
avverso SENTENZA del 12/12/2 005 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO A.: inammissibilità;
sentito il difensore avv. MORCELLA.
PREMESSO IN FATTO
La difesa di ZZ IO propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., per errore di fatto nella sentenza in data 12.12.2005 di questa Corte, Sez. 1^, che ha rigettato il suo ricorso avverso sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli. Questa aveva confermato la condanna all'ergastolo con isolamento diurno di ZZ ed NT Ciro, quali mandanti di strage (capo A) ed omicidio premeditato di EL UI (B) e reati connessi di detenzione e porto di esplosivo ed armi, tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorso pone quale "antefatto"che la sentenza di questa Corte ha omesso di considerare tre argomentazioni decisive, così enunciate:
1 - discrasia di dichiarazione resa da IO FU, che aveva mutato precedente versione in ordine alla modalità di consegna delle armi;
2 - non spontaneità delle dichiarazioni accusatorie dello stesso FU, confermata in udienza dal Capo della Squadra Mobile di Napoli, Dr. Pisani;
3 - assenza di movente camorristico in capo a ZZ, evincibile dalla deposizione del Dr. Pisani. Tali argomentazioni sono state presentate nel ricorso avverso la sentenza d'appello e ribadite in memoria, e lo erano state già nell'atto di appello ed in memoria, senza che fossero prese in considerazione neppure "in via obliqua". Allega documenti specifici a sostegno.
Indi illustra la "problematica dell'art. 625 bis c.p.p." riferendo il principio giurisprudenziale (Cass., Sez. 2^, 5.12.05 n. 44327 e S.U. 27.3.02 n. 16.03), ed argomenta "errori di fatto" in punto di:
1 - costanza della chiamata in correità del collaboratore di giustizia IO FU, questione già prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione;
2 - spontaneità del propalante FU IO, già prospettata negli stessi termini;
3 - attribuzione del movente camorristico nell'omicidio EL a IO ZZ. Circa ciascun errore analizza le emergenze da cui si trae implicazione, ed allega ulteriore documentazione.
Al ricorso segue memoria, che ripercorre i motivi di ricorso e conclude: "Il tessuto motivazionale della sentenza soggetta al vaglio di cui all'art. 625 bis c.p.p. (espressione del controverso iter logico - giuridico - deduttivo seguito dal giudice di legittimità, ed ancor prima, da quello di merito) presenta quella carenza, contraddittorietà e macroscopica illogicità che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte avrebbe dovuto ritenere sussistente il vizio espresso sub lettera e) dell'art. 606 c.p.p.. Vizio del cui mancato rilievo si è resa protagonista la Suprema Corte nel senso spiegato: ciò rendendo utilizzabile il rimedio straordinario identificabile nel ricorso disciplinato dall'art. 625 bis c.p.p.. Salvo consentire la formazione di un giudicato disinteressato alle tesi difensive, quantunque concernenti elementi incontrovertibilmente decisivi per minare la intera tenuta logico/argomentativa espressa in siffatto (non) giudicato. E salvo in tal guisa convalidare in modo irreversibile un decretato ergastolo, comminato all'esito di un giudizio irrituale".
RITENUTO IN DIRITTO
1 - Il ricorso straordinario proposto è inammissibile, perché i motivi riassunti nella stessa memoria difensiva denunciano vizio di motivazione della sentenza soggetta al vaglio del ricorso straordinario (quella di questa Corte), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, travisando del tutto la funzione del ricorso straordinario, e la nozione di "motivo" di ricorso. 1.1 - Sotto il profilo della funzione del ricorso straordinario, va ribadito quanto è ovvia premessa del diritto vivente/in materia di "errore di fatto" ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.. Semplicemente questa Corte deve sempre e solo stabilire cosa dice la legge. Non può operare alcuna valutazione discrezionale riservata al Giudice di merito.
Difatti, secondo l'art. 111 Cost., comma 7, il ricorso per Cassazione è ammesso avverso i provvedimenti del giudice di merito per "violazione di legge". Alla locuzione (ripetuta nell'art. 311 c.p.p., comma 2 - art. 325 c.p.p., comma 1) si rapportano i motivi di ricorso ordinario di cui alle lettere "a", "b", "c", ed in parte "d" (richiesta di ammissione di prova a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, ed in senso ampio quelli concernenti il vizio di motivazione di cui alla lettera "e", ed in parte "d" (decisività della prova richiesta e non ammessa), sotto il profilo di inosservanza dell'art. 192 c.p.p., che detta i parametri per la valutazione della prova.
Poiché questa Corte è prevista quale mero organo di controllo ultimo dell'osservanza della legge da parte del giudice di merito, che solo alla legge è soggetto nelle sue valutazioni discrezionali (art. 101 Cost., comma 2), i provvedimenti di cassazione non possono per natura e funzione essere a loro volta sottoposti a censura per violazione di legge.
Il ricorso introdotto nel sistema dalla L. n. 628 del 2001 è detto straordinario, perché costituisce mezzo d'impugnazione speciale a favore del condannato. E si rapporta al diverso principio, che già fonda nell'art. 130 c.p.p. la regola di "correzione degli errori materiali" che non implicano nullità, da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Difatti l'art. 625 bis c.p.p., comma 1 lo prevede quale mezzo per la correzione dell'errore materiale o di fatto, contenuto nei provvedimenti del giudice di legittimità. "Correzione" è insomma il termine adottato nel sistema per qualificare il rimedio dello stesso giudice ad un errore contenuto nel suo provvedimento. Il termine per sè significa l'impossibilità di rimedio ad un errore di diritto o di motivazione, che è in ipotesi riservato a diverso giudice. E questo significato è inalterato nell'art. 625 bis c.p.p.. In questo, la consecutiva distinzione dell'errore "di fatto" da quello "materiale" si rifà a quella teorica tra vizio della volontà e vizio di manifestazione.
Al vizio di manifestazione, in ipotesi correggibile d'ufficio ai sensi dell'art. 130 c.p.p., si rapporta l'errore materiale, specie processuale dell'errore ostativo, che si rileva per la non rispondenza della lettera della decisione pronunciata alla volontà evidente del giudice di legittimità (per esempio il cd. lapsus calami).
L'errore di fatto è invece una specie di errore motivo, vizio della volontà e può implicare l'annullamento del provvedimento o la sua riforma ma solo in sede di impugnazione.
E la sua previsione quale ipotesi di ricorso straordinario, risulta di frequente travisata.
Il vizio, in effetti, si rileva per la non rispondenza della decisione alla realtà processuale, dovuta ad errore su un presupposto della stessa decisione. La mancata corrispondenza è, in tal caso, denunciata dal travisamento di un dato positivo (per esempio la sentenza dice che il ricorso è tardivo, ma l'atto risulta depositato nel termine di legge), o negativo (per esempio la sentenza dice punibile un fatto non perseguibile d'ufficio, ma in atti non esiste la denuncia - querela). E se concerne una sentenza di merito, può essere oggetto di ricorso ordinario. Ma qui cessa l'affinità tra i due ricorsi.
La locuzione "errore di fatto" nell'art. 625 bis c.p.p. non consente invero a questa Corte, in sede di ricorso straordinario, di ripetere la verifica di legittimità dello stesso tema oggetto di decisione in sede di ricorso ordinario, ma solo di formulare nuova decisione a fronte del rilievo che quanto deciso non risponde alla questione devoluta con il ricorso ordinario.
E si badi, anche in tal caso, proprio perché la correzione consiste nella cancellazione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza di legittimità, la rescissione della stessa sentenza avviene nel momento in cui questa Corte, rilevando la diversa realtà processuale, dispone il rinnovo del giudizio di legittimità. Il giudizio verte di seguito esclusivamente intorno alla sentenza di merito, a fronte della diversa premessa di fatto, e la Corte può nella nuova luce rappresentativa ugualmente dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso ordinario.
Nella specie il ricorso straordinario ripropone i motivi già proposti con quello ordinario, avverso la sentenza di merito, trasferendo le relative censure alla sentenza di questa Corte. Perciò travisa che il mezzo consente solo di stabilire se, a fronte del rigetto del ricorso ordinario, risulta omesso l'esame di questioni decisive, ovvero se la decisione avrebbe potuto essere diversa se non si fosse incorsi nell'errore di fatto, intesi i motivi di ricorso ordinario come presupposti della decisione non presi in considerazione, non se sia illegittima o viziata la logica di motivazione della sentenza di questa Corte in ragione degli stessi motivi.
2.2 - Sotto l'altro profilo (travisamento della nozione di motivo di ricorso), va rilevato che S.U. n. 16103/02 Basile (CED, rv. 221280 e S.U., 16104/02, De Lorenzo) afferma che la denuncia di omessa risposta a motivo di ricorso dell'imputato è ammissibile a condizione che il sostenuto errore di fatto sia a) dovuto a disattenzione percettiva che abbia causato l'erronea supposizione d'inesistenza della censura e b) immediatamente ed oggettivamente rilevabile, in base a semplice controllo del contenuto del ricorso. All'uopo le S.U. spiegano: "L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non da luogo ad errore di fatto quando ... il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi ..., ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente".
A fronte di questa precisazione, ritornando al principio che oggetto di verifica in sede di ricorso ordinario è sempre e solo l'osservanza di legge da parte del giudice di merito, se ne trae che la decisione di questa Corte concerne distintamente i punti che si rapportino a diverse disposizioni normative di diritto sostanziale o processuale.
Pertanto, quando con il ricorso straordinario si denuncia quale errore di fatto l'omesso l'esame di un motivo di ricorso ordinario, il criterio per stabilire se "la decisione avrebbe potuto essere diversa" non si rapporta alla scelta dialettica del ricorrente di enunciare distinti motivi per i singoli argomenti offerto a sostegno della stessa questione devoluta. E non può ritenersi omessa la considerazione di talun argomento esposto in singolo motivo, se la sentenza abbia risposto alla questione di legittimità che raggruppi esplicitamente o implicitamente tutti i motivi aventi ad oggetto la stessa questione, perché ciò significa proprio che il giudice di legittimità ha ritenuto che nessun argomento specifico si sostegno della censura ne giustificasse per sè l'accoglimento. In particolare, nel caso in cui il ricorso ordinario prospetti diverse ragioni che si rapportano ad uno stesso criterio di cui all'art. 192 c.p.p., ciascuna ragione costituisce un indice dello stesso motivo di vizio della motivazione, non un distinto motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, quale che sia la formulazione dell'atto d'impugnazione.
E, proprio in materia di censura della motivazione di attendibilità di un dichiarante, la giurisprudenza ha dichiarato inammissibili ricorsi straordinari incentrati sulla mancata risposta a singoli argomenti sostenuti con motivi diversi (cfr.: Cass., Sez. 1^, 46044/04, Terranova, 230584 - che a fronte del sostenuto mancato esame dei risultati di una perizia balistica, ha osservato che la valutazione era stata operata alla luce di altro, e dunque l'omissione non era dipesa da una svista di questa Corte, ma da una motivazione che aveva sottinteso un tema implicitamente assorbito -, e Cass., Sez. 6^, Aragona, n. 18216/03, rv. 225258, ca. l'assorbimento di censura di inattendibilità di un dichiarante, nell'esame di dichiarazioni rese da altri soggetti). 2.2 - Nella specie gli argomenti singolari di cui sono portatori i motivi 1 e 2, circa la questione avente ad oggetto la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante FU, risultano presi implicitamente in considerazione, come si evince dal punto 12 (pg. 10 - 12) della sentenza di questa Corte, che verifica la motivazione di merito intorno alle sostenute pressioni e stratagemmi adottati dalla P.G. per indurlo a confessare, ed a chiamare in causa altri e sulla ritrattazione consecutiva. Il rilievo è assorbente, ed è impossibile prender conto di quanto sostenuto in questa sede, ovvero che se come proposti fossero stati autonomamente esaminati, la Corte li avrebbe ritenuti decisivi. Il ricorso straordinario equivoca la sintesi di motivazione delle sentenze di questa Corte, per vizio di mancanza di motivazione, peraltro non denunciabile in sede di ricorso straordinario. Semplicemente si trattava di distinti argomenti, per di più confluenti nella comune tesi difensiva di altri imputati, a supporto della stessa questione. Questo è stato ritenuto, e non è possibile offrire alternativa soluzione a questione già esaminata e risolta.
Il 3^ motivo riproduce ancora le argomentazioni già sottoposte all'esame del Giudice di appello e di seguito a questa Corte. Esse sono volte ad escludere il movente di "rivalità" tra il ricorrente e l'ucciso EL, adottato quale indice di responsabilità nelle sentenze di merito. L'insieme poggia ancora sui riferimenti del Dr. Pisani, circa le prospettive d'indagine dopo l'omicidio, a stregua dell'analisi di emergenze man mano sopravvenienti, e si innesta nel quadro dell'ipotesi di una pista alternativa, poi fatta propria dalla difesa, e superata dai Giudici di merito per quanto desunto da elementi di prova diretta ritenuti risolutivi, correttamente secondo la sentenza di questa Corte.
Il motivo pertanto costituisce anch'esso un argomento particolare, peraltro indiretto, teso com'è a destituire di fondamento la valutazione complessiva delle emergenze poste a base della condanna, e quindi ancora dell'attendibilità delle accuse dirette contro il ricorrente, men che un errore di questa Corte nel non prenderne atto. Per questa via sfocia addirittura nel merito, richiedendo paradossalmente a questa Corte chiamata intanto solo a stabilire se esiste risposta a questioni decisive già proposte con ricorso ordinario ed erroneamente trascurate, di formulare una valutazione alternativa di quella svolta dalle Corti di Assise, già inammissibile in sede di ricorso ordinario.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dalla somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2007