Articolo 7 della Legge 10 maggio 1964, n. 336
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 giugno 1964
Art. 7.
Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi gia' occupata.
Entrata in vigore il 16 giugno 1964