Art. 7.
Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi gia' occupata.
Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi gia' occupata.