Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
Il riconoscimento diretto dell'imputato operato dal giudice mediante l'esame dei fotogrammi, estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso durante una rapina, può costituire indizio che concorre, con altri elementi di prova, a completare il quadro probatorio di cui all'art. 192, comma secondo cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2009, n. 40731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40731 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 02/10/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 4174
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 21785/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Rocchetti Michele del foro di Como nell'interesse di MB SV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, 3^ sezione penale, in data 4 marzo 2009;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 marzo 2009, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 4 giugno 2008 che aveva condannato MB SV alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per due episodi di rapina aggravata, in concorso, applicando l'indulto, dichiarava condonata la pena nella misura di tre anni di reclusione e per l'intera multa.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di possibilità di valutazione diretta da parte del giudice della fisionomia dell'imputato risultante dai fotogrammi delle registrazione video acquisiti agli atti e, richiamando precedenti arresti della Cassazione, concludeva riconoscendo a tale operazione il valore di elemento indiziario, idoneo a fungere da completamento del quadro probatorio nell'ambito della previsione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. Nel merito rilevava che le ricognizioni di persona effettuate da alcuni testimoni, integrate dagli altri elementi indiziari, consentivano di ritenere accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai due reati di rapina a lui ascritti. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, riconoscendo come corretto il calcolo degli aumenti per la recidiva e per la continuazione ed equa la pena inflitta, provvedendo - tuttavia - su richiesta dell'appellante - ad applicare il condono.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando cinque motivi di gravame con i quali deduce: 1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p.. Al riguardo contesta l'orientamento interpretativo esposto dal giudice d'appello in punto di possibilità di valutazione della fisiognomia dell'imputato sulla base dei fotogrammi esaminati direttamente dal giudice ed oppone che la Corte territoriale avrebbe operato una sorta di riconoscimento fotografico (ex art. 361 c.p.p.) eseguito aliunde. Si duole, inoltre, che la Corte abbia posto sullo stesso piano l'individuazione fotografica e la ricognizione di persone effettuate ex artt. 213 e ss. c.p.p., senza tenere conto che il riconoscimento fotografico operato dalle persone informate dei fatti, è recessivo rispetto al riconoscimento di persone tipizzato dall'art. 213 c.p.p.. Contesta quindi la valutazione degli elementi di prova effettuata dai giudici di merito, osservando che delle sette persone che hanno effettuato la ricognizione di persona, soltanto una abbia riconosciuto con certezza il MB (e solo per la prima rapina), mentre altri due lo hanno riconosciuto con formula dubitativa. Conclude che l'assenza di una perizia antropometrica imponeva l'assoluzione del prevenuto, quantomeno, ex art. 530 c.p.p., comma 2;
2) Inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 e art. 603 c.p.p., dolendosi della mancata ammissione di perizia antropometrica;
3) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito si duole che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che al coimputato OS, giudicato con separato procedimento mediante rito abbreviato siano state concesse le attenuanti generiche sebbene lo stesso fosse gravato da precedenti penali più gravi;
4) Inosservanza od erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 81 c.p., comma 4. Al riguardo si duole che i giudici di merito, avendo ritenuta più grave la rapina commessa il 7/9/2005, abbiano applicato l'aumento per la continuazione (con riferimento alla rapina commessa il 21/12/2005), previsto dall'art. 81, così come novellato dalla L. n. 251 del 2005, in violazione del principio della irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p.. 5) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 438 c.p.. Al riguardo si duole del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato e del mancato riconoscimento della relativa diminuente di pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza n. 2282/92 (imp. Bozzo) e con la sentenza 1545/97 (imp. Stratigopaulus), che hanno riconosciuto valore di elemento indiziante alla verifica, effettuata direttamente dal giudice, della somiglianza fra la fotografia dell'imputato ed i fotogrammi estratti da registrazioni video che documentano i fatti per cui è giudizio. In particolare la prima sentenza ha statuito che:
"La rassomiglianza tra le fotografie dell'indiziato di una rapina e i fotogrammi ricavati da una registrazione effettuata da TV a circuito chiuso durante la rapina stessa, verificata direttamente dal giudice, può costituire indizio utilizzabile ai fini dell'adozione di misure cautelari personali;
invero per la validità del giudizio di rassomiglianza compiuto dal giudice non rileva la mancata osservanza delle forme stabilite per le ricognizioni, sia perché trattasi di giudizio compiuto per diretta percezione del giudice, sia perché il sistema processuale non impedisce che un riconoscimento, comunque effettuato, possa valere come indizio".
Nell'economia della sentenza impugnata il riconoscimento diretto operato dai giudici mediante l'esame dei fotogrammi, estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso, è utilizzato come un semplice elemento indiziario che concorre con altri e ben più robusti elementi di prova a completare il quadro probatorio nell'ambito della previsione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. In particolare le ricognizioni di persona, con effetto positivo, effettuate da taluni dei testi presenti alle due rapine. Nella motivazione la Corte ha anche dato ragione dei motivi per i quali il mancato riconoscimento da parte di taluni testi non assume il valore di prova positiva a favore dell'imputato. La completezza del quadro probatorio, così composto, rende incensurabile - dal punto di vista logico - la decisione di non ammettere la perizia antropometrica richiesta dalla difesa. Nè può intravedersi, sotto questo profilo, una violazione del diritto alla prova, di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2 in quanto: "la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12027 del 06/04/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214873). Alla luce di tali considerazioni devono essere respinti, come infondati, i primi due motivi di ricorso.
Risulta, invece, inammissibile è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali e il comportamento dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. Nè la circostanza che le generiche siano state concesse ad altro coimputato, giudicato separatamente può avere rilevanza alcuna ai fini di una diversa valutazione.
Per quanto riguarda il quarto motivo, in punto di aumento di pena per la continuazione, la censura è manifestamente infondata in quanto la seconda rapina è avvenuta vigente la L. n. 251 del 2005. Poiché l'aumento di pena si riferisce alla seconda rapina, i giudici di merito correttamente hanno applicato l'aumento di pena come previsto dall'art. 81 c.p., comma 4, nel testo introdotto dalla novella legislativa.
Infine, per quanto riguarda il quinto motivo, secondo l'insegnamento di questa Corte: "Il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il giudizio abbreviato, condizionato all'integrazione probatoria, solo in presenza di due requisiti dell'integrazione probatoria richiesta: la sua necessità ai fini del giudizio finale sull'imputazione e la sua compatibilità con la finalità di economia processuale proprie del rito. Per verificare tale secondo requisito, il giudice deve valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall'imputato, ma anche di quelle a controprova che, presumibilmente, il P.M. sarà indotto a chiedere (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 219 del 21/10/2004 Ud. (dep. 12/01/2005) Rv. 230915). Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di non applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., ritenendo che l'integrazione probatoria richiesta (vale a dire la perizia antropometrica) non fosse necessaria.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2009