Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2003, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
0669138 M Aula A ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 04 617/ 0 3 Composta dagii Ill.mi Sig.ru. agistrati: Dott. Cristarella Orestano Francesco Presidente R.G.N. 09127/00 Dott. Paolini Giovanni Consigliere Consigliere 10677 Cron. Dott. Ebner Vittorio Glauco Dott. Di Palma Salvatore Consigliere Rep. Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 27/09/2002 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZONE SENTENZA 1 CAN ONE CIVILE sul ricorso proposto da: 69138 per il Ministero delle Finanze Ufficio del Regist.tN. di Viadana, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente -
contro
LATERPO Srl in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dal dottore Aldo E DALCIANU. ANTONIO SIGILLO/ Giorgio Penazzi presso il cui studio è domiciliata in piazza della Repubblica n. 28 Milano VIA PREVESA, 11 ROMA - intimata - -RICORRENTECONTRO 1 3396 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 31^ n. 342/31/98 del 9/12/98, depositata il 12 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/9/2002 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società S.B.F. S. r.
1. con atto di fusione registrato il 16 gennaio 1996 incorporava la società LATERPO S.r.l. di cui possedeva l'intero capitale sociale. Successivamente la società incorporante mutava la propria denominazione in LATERPO S.r.l. L'atto veniva sottoposto ad imposta di registro nella misura dell'1% pari a lire 67.250.000. La società incorporante presentava istanza di rimborso della suddetta somma all'Ufficio del registro di Viadana, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere sottoposto ad imposta fissa alla luce della Direttiva n. 69/335/CEE e, non avendo ricevuto risposta, impugnava il silenzio-rifiuto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova. L'ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del suo operato. 2 Con sentenza n. 117/03/97 la Commissione accoglieva il ricorso. L'Ufficio interponeva appello sostenendo che la ricorrente non aveva effettuato correttamente la presentazione del ricorso, depositando l'originale alla Direzione delle Entrate sez. staccata di Mantova in debitamente costituitasi 1'11/1/97 e data 5/6/96, presentando una fotocopia all'Ufficio successivamente Registro di Viadana il 26/6/96. Al momento della registrazione dell'atto non si era fatto altro che applicare quanto disposto dalle tariffe (allora vigenti). L'appello veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 342/31/98. Avverso detta sentenza presentava ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze con un unico motivo. L'intimata resisteva con controricorso.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 12 della Direttiva n. 69/335/CEE in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., Motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; atteso che la società incorporante alla data dell'atto di fusione per incorporazione era già in 3 possesso dell'intero capitale azionario della società incorporata. Il ricorso è palesemente inammissibile. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito (tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti) e i motivi del ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello (cfr. Cass. 9097/2002). Nel giudizio d'appello l'Ufficio ha dedotto, come unico le motivo di impugnazione, che il ricorrente non aveva effettuato correttamente la presentazione del ricorso, depositando l'originale alla Direzione delle Entrate sez. Staccata di Mantova in data 5/6/96, debitamente costituitasi 1'11/1/97 e successivamente presentando all'Ufficio Registro di Viadana iluna fotocopia 26/6/96. Ha inoltre precisato che al momento della registrazione dell'atto non si era fatto altro che 4 applicare quanto disposto dalle tariffe (allora vigenti). Nel motivo posto a fondamento del ricorso per cassazione, invece, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 12 della Direttiva n. 69/335/CEE in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Siamo in presenza di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, e non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 194/2002). I l ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 27 settembre 2002. Il Relatore ed estensore Il Presidente Giuseppe Marinucci Francesco Cristarella Orestano ust Esta celle by Шами Очно так SALUCTARI HER6 سالم IL CANDELLIERE C Ropestate in Cancelleria 28 MAR. 2003 5 IL AN RE ASCHETTIND