Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/1997, n. 1545
CASS
Sentenza 8 ottobre 1997

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In tema di prova, se il giudice del dibattimento non può operare direttamente il riconoscimento di persone in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito il controllo sull'adeguatezza dei criteri da lui adottati nella valutazione della prova, tale diretto riconoscimento può avere tuttavia valore di riscontro probatorio esterno ad una chiamata in correità, potendo il riscontro stesso essere di varia natura, e persino di carattere logico, purché riconducibile a fatti esterni alla chiamata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente utilizzato, ai fini della conferma dell'attendibilità della chiamata in correità, l'esame diretto delle riprese delle rapine e dei relativi fotogrammi, riscontrando direttamente la corrispondenza delle immagini registrate dei rapinatori con gli imputati accusati dal chiamante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/1997, n. 1545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1545
    Data del deposito : 8 ottobre 1997

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