Sentenza 8 ottobre 1997
Massime • 1
In tema di prova, se il giudice del dibattimento non può operare direttamente il riconoscimento di persone in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito il controllo sull'adeguatezza dei criteri da lui adottati nella valutazione della prova, tale diretto riconoscimento può avere tuttavia valore di riscontro probatorio esterno ad una chiamata in correità, potendo il riscontro stesso essere di varia natura, e persino di carattere logico, purché riconducibile a fatti esterni alla chiamata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente utilizzato, ai fini della conferma dell'attendibilità della chiamata in correità, l'esame diretto delle riprese delle rapine e dei relativi fotogrammi, riscontrando direttamente la corrispondenza delle immagini registrate dei rapinatori con gli imputati accusati dal chiamante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/1997, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente EL 8/10/97
1. Dott. Pietro GRASSANO Consigliere SENTENZA
2. " CA LUDA DI CORTEMIGLIA Consigliere N. 883
3. " CA DAPELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere N.4514/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) UL IS, nato ad [...] il [...]; 2) UD IO, nato a [...] il [...]; 3) RI CA, nato ad [...] il [...]; 4) IR AN EL, nata a [...] (G.B.) il 9.1.1965.
avverso la sentenza 13.12.1996 ELla Corte d'Appello di Trento. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dapelo CA
Udito il Pubblico Ministero in persona EL Dott. Verderosa Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore avv. Venturino Paolo che nell'interesse di tutti ha concluso come in ricorso.
Svolgimento EL processo
La Corte d'Appello di Trento, con l'impugnata decisione EL 13.12.1996 ha ritenuto penalmente responsabili dei reati di rapina aggravata, porto e detenzione aggravate di armi UL TO, UD IO, RI CA e IR EL confermando le statuizioni di condanna dei medesimi al risarcimento EL danno in favore ELla costituita parte civile Banca AR s.p.a., di cui alla sentenza 31.1.1996 EL Tribunale in sede, e, in parziale riforma di questa, ritenuta la continuazione tra i fatti esaminati e quelli giudicati dalla stessa Corte di Appello di Trento con sentenza 1.6.1965, ha aumentato, nella misura ritenuta di giustizia, le pene inflitte dal Tribunale.
Ha osservato la Corte di merito: 1) le rapine oggetto EL presente giudizio, commesse in data 20.7.1974 ai danni, rispettivamente, ELla Cassa Rurale di Aldeno e ELla Banca AR, entrambe site in Ravina di Trento, erano state ricostruite, con sufficiente omogeneità, dai testimoni che vi avevano assistito, quanto alle modalità di esecuzione, che apparivano compatibili con le dichiarazioni rese dalla coimputata - collaborante CH DE, processata separatamente;
2) a seguito di incidente probatorio era avvenuto il riconoscimento pieno EL UD ed abbastanza certo ELlo UL da parte dei testi DI e Setti, quello ELla IR da parte EL DI, quello di massima EL RI da parte ELla teste Silvestri;
3) l'esame diretto ELle riprese ELle rapine e dei fotogrammi tratti dalle stesse aveva consentito di operare un riscontro diretto sulla corrispondenza ELle immagini dei rapinatori nei confronti EL UD e ELlo OS, in sintonia con il riconoscimento dei medesimi da parte dei testi DI e Setti, ma non anche nei confronti ELla IR, conformemente a quanto aveva dichiarato la CH - che aveva attribuito alla donna il ruolo di autista operante all'estero -; 4) la chiamante in correità doveva essere ritenuta intrinsecamente attendibile ed estrinsecamente confortata da importanti riscontri oggettivi tra cui particolarmente rilevavano i riconoscimenti operati nei confronti EL UD e ELlo OS;
5) gli imputati non avevano fornito validi alibi, a nulla rilevando che lo UL avesse fornito, a sostegno di quello da lui dedotto, due documenti, rimasti privi di conferma per la mancata presentazione dei testi indicati, e non essendo accoglibile la richiesta di audizione di essi a mezzo di regatoria estera sia per l'inattendibilità ELla motivazione addotta sia per l'esistenza di prove certe in ordine alla partecipazione EL medesimo ad una ELle rapine;
6) tutti gli imputati erano legati da un vincolo di appartenenza al medesimo gruppo, conformemente, peraltro, alle dichiarazioni ELla CH, che aveva sottolineato il clima di forte coesione tra gli imputati e la finalizzazione ELle rapine all'acquisizione di fonti di autofinanziamento.
Con i proposti ricorsi per Cassazione gli imputati, tutti, mediante i loro difensori, deducono: 1) la violazione ELl'art. 178 in relazione all'art. 521 c.p.p. sotto il profilo all'intervento ELla collaborante CH aveva radicalmente modificato tanto la struttura EL fatto materiale quanto i ruoli ricoperti dagli agenti si da violare il diritto di difesa senza che la Corte avesse adeguatamente motivato la sua opposta opinione;
2) vizio logico di motivazione quanto alla credibilità ELla CH la cui ricostruzione dei fatti, EL tutto carente in ordine a particolari che riguardavano la sua diretta partecipazione avrebbero dovuto indurre la Corte a ritenere che si trattava di teste falsa;
3) mancanza di motivazione ed erronea applicazione ELla legge processuale per quanto concerneva la IR ritenuta colpevole sulla base ELla sola chiamata in correità ELla CH senza alcun elemento di riscontro;
4) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte ex art. 606 c. I lett. d) c.p.p. per quanto atteneva allo OS;
5) mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione quanto alla valutazione ELle deposizioni testimoniali sotto il profilo che le stesse non erano affatto pienamente compatibili con la ricostruzione dei fatti operata dalla CH che non aveva ricordato quasi nulla ELla rapina ed aveva riferito alcuni particolari incompatibili con le deposizioni dei testi stessi;
6) inosservanza ELle norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità - violazione ELl'art. 213 c.p.p. per quanto atteneva alle ricognizioni personali;
7) violazione
ELl'art. 526 c.p.p. essendo stata utilizzata come prova l'esame diretto da parte dei giudici ELle riprese ELle rapine diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento;
8) erronea applicazione ELl'art. 192 c. 3^ e 4^ c.p.p. sotto il profilo ELla inattendibilità sia intrinseca che estrinseca ELla chiamata in correità ELla CH come emergeva dall'esame ELle dichiarazioni ELla stessa;
9) manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alla sussistenza di validi elementi di riscontro alla predetta chiamata in correità; 10) manifesta illogicità ELla motivazione e violazione dei criteri di valutazione ELla prova in ordine ad elementi, privi di valore anche semplicemente indiziario, rappresentati dall'assenza di validi alibi e dalla presenza di un vincolo di amicizia ed ideologico tra gli imputati;
11) inosservanza ed erronea applicazione ELl'art. 192 c.p.p. per quanto atteneva all'imputata IR ritenuta colpevole sulla base ELla sola chiamata in correità ELla CH. Motivi ELla decisione
I motivi di ricorso, eccezion fatta per quelli di cui ai numeri 3) e 11), che vanno trattati congiuntamente sono infondati. Quanto alle doglianze secondo cui le dichiarazioni ELla CH sarebbero prive di attendibilità ed avrebbero, comunque, determinato una violazione EL diritto di difesa per immutazione EL fatto contestato osserva la Corte quanto segue: premesso che il, sindacato demandato alla Corte di Cassazione, per espressa disposizione normativa, deve essere unicamente limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti ELla decisione impugnata senza alcuna possibilità di spingersi a verificare la adeguatezza ELle argomentazioni di cui il giudice EL merito si è servito per sostanziare il suo convincimento e di ricorrere al controllo ELle risultanze processuali, va rilevato che i giudici di secondo grado hanno dato conto EL fatto che la ricostruzione ELla vicenda operata dalla CH è compatibile con il dato reale, considerati anche gli importanti riscontri oggettivi, specificamente elencati, "in ordine ad alcuni aspetti ELl'azione nel suo complesso" e che la stessa non contiene contrasti insanabili con la ricostruzione operata dagli inquirenti;
hanno idoneamente giustificato la serie di non ricordo di cui sono costellate le dichiarazioni ELla collaborante, per quanto riguarda le specifiche modalità esecutive ELl'azione, con lo stato di forte emotività ELla stessa, conformemente peraltro a quanto era risultato nel corso ELla sua audizione da parte ELla Corte di merito;
hanno ritenuto, convincentemente, che l'accertata partecipazione alla rapina AR EL UD e ELlo UL fosse elemento di valenza determinante per il giudizio di attendibilità ELla chiamata in correità di cui trattasi anche a fronte di alcune discordanze con deposizioni di testi presenti ai fatti;
hanno, infine, correttamente osservato che le dichiarazioni ELla CH in quanto volte ad immutare unicamente il ruolo svolto dalla IR non avevano influito in alcun modo sulla linea difensiva, improntata alla totale negazione degli addebiti contestati.
Sotto tale ultimo profilo va sottolineato che si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza soltanto quando siasi in presenza di un'immutazione ELl'addebito tale da determinare uno stravolgimento ELl'imputazione originaria nei suoi contenuti essenziali.
Invero la norma di cui all'art. 521 c.p.p. ha lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto ELl'accusa, e, quindi, il pieno esercizio EL diritto di difesa ELl'imputato sicché essa non può ritenersi violata da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria ma soltanto nel caso in cui essa pregiudichi, in concreto, l'esplicazione di tale diritto.
Nella specie il ruolo svolto dalla IR non ha assunto valenza probatoria autonoma rispetto alla partecipazione ELla stessa e dei correi alle azioni criminose di cui trattasi a fronte ELle prospettazioni difensive che hanno escluso l'attribuibilità dei fatti per cui è processo agli imputati.
Aggiungasi che, come non ha omesso di rilevare la Corte di merito, la difesa ha avuto la concreta possibilità di valutare la richiesta istruttoria avanzata dal P.M. all'udienza EL 9.1.1996, con deposito EL verbale ELle dichiarazioni rese dalla CH in data 2.11.1995 e di formulare, al riguardo, ulteriori e diverse istanze istruttorie, sicché, anche sotto tale profilo, non risulta violato il diritto degli imputati di difendersi in relazione alle diverse circostanze EL fatto relative al ruolo svolto dalla IR, alla luce ELle dichiarazioni rese da detta collaborante.
Per ciò che concerne l'eccezione relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva con specifico riferimento all'audizione di due testimoni, a mezzo rogatoria estera, a conferma ELl'alibi apposto dallo OS, va rilevato che l'"error in procedendo" in cui si concreta il vizio di cui all'art. 606 c. I^ lett. d) c.p.p. rileva solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni poste a sostegno ELla sentenza, risulti decisiva, nel senso che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
Nella specie la Corte di merito ha, insindacabilmente, ritenuto la superfluità di tale prova "per l'esistenza di prove positive circa la partecipazione ELl'imputato alla rapina ELla banca AR", atte pertanto ad escludere la veridicità di eventuali testimonianze in senso contrario, sicché il fatto indicato dalla parte non è tale da poter inficiare le argomentazioni poste a base EL convincimento EL giudice di merito.
In ordine alla doglianza relativa alla mancata osservanza ELle norme concernenti le ricognizioni personali ed in particolare ELl'art. 213 c.p.p. sotto il profilo che i testi avrebbero avuto modo di vedere le fotografie degli imputati pubblicate sui giornali anteriormente ai riconoscimenti stessi, è preminente ed assorbente il rilievo che la doglianza non concerne il mancato rispetto ELle formalità previste dalla legge per la ricognizione di persone ed in particolare l'accertamento EL giudice, mediante domanda a colui che deve eseguirla, in ordine alla precedente visione ELla persona da riconoscere, anche in fotografia, da parte EL medesimo, ma il fatto - dedotto come certo - di tale antecedente visione, sicché l'eccezione proposta concerne esclusivamente l'affidamento degli operati riconoscimenti.
Sotto tale ultimo profilo de ve rilevarsi che i riconoscimenti di cui trattasi sono stati valutati come elementi oggettivi di riscontro ELla chiamata in correità operata dalla CH nei confronti EL UD e ELlo UL sicché i medesimi sono stati correttamente utilizzati per la formazione EL convincimento EL giudice in ordine alla attendibilità ELla chiamata stessa. Al riguardo deve ulteriormente osservarsi che anche l'esame diretto, da parte dei giudici di merito, ELle riprese ELle rapine e dei fotogrammi tratti dalle stesse da cui si è tratto riscontro alla corrispondenza ELle immagini dei rapinatori a quelle EL UD e ELlo OS, è stato correttamente utilizzato al fine di avere ulteriore conferma ELl'attendibilità ELla chiamata di cui trattasi.
Conformemente a quanto è già stato ritenuto (Cass. com. 11^ 17.1.1994 - Alessandrino) la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare, e, quindi, come estranea alla prova che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri, ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto ELl'imputazione, bensì come elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità ELla chiamata in correità, che resta la prima ed essenziale fonte di prova. E se è vero che il giudice non può operare direttamente il riconoscimento di persone in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito alla Corte di Cassazione l'esercizio EL controllo sull'adeguatezza dei criteri adottati dal medesimo nella valutazione ELla prova, è altrettanto vero che tale diretto riconoscimento può avere valore di riscontro probatorio esterno ad una chiamata in correità potendo il riscontro stesso essere di varia natura, e persino di carattere logico, purché riconducibile a fatti esterni alla chiamata stessa. Quanto al riscontro esterno concernente il RI nei cui confronti non sono avvenuti riconoscimenti di sorta la Corte di merito ha evidenziato, con convincente argomentazione, che la circostanza riferita dalla CH secondo cui l'imputato le aveva fatto espressa richiesta di concertare un alibi in suo favore aveva trovato conferma nel documento di costituzione di impresa familiare tra il RI stesso ed il proprio fratello OR che avrebbe dovuto confermare la presenza EL primo nell'officina EL secondo il giorno di commissione ELle rapine di Ravina, documento che la collaborante non aveva utilizzato anche a causa EL convincimento EL RI di essere stato scagionato da ogni accusa a seguito ELla revoca ELla misura cautelare cui era stato sottoposto. Il documento in questione, rappresentativo di un negozio cui la CH non ha preso parte, il possesso EL quale, da parte di costei, appare privo di giustificazione al di fuori ELl'ipotesi ELla precostituzione di un alibi a favore EL Tessere, da far valere al dibattimento, integra l'ipotesi EL riscontro estrinseco alla chiamata in correità di cui trattasi trattandosi di un elemento oggettivo che, valutato unitariamente con questa, risulta compatibile con essa e rafforzativo EL quadro accusatorio.
Invero il riscontro esterno si identifica in un dato di fatto autonomo rispetto alla chiamata, positivamente accertato, la cui correlazione logica con la dichiarazione accusatoria, la renda credibile "ab intrinseco", allontanando il sospetto che il chiamante possa avere mentito.
Fondati sono invece il terzo e l'ultimo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, relativi alla chiamata in correità ELla IR, priva di riscontri specifici.
L'affermazione ELla Corte di merito secondo cui i riscontri non dovrebbero riguardare la specifica posizione di ciascuno dei soggetti che hanno concorso a commettere un reato essendo sufficiente che sia accertata la veridicità complessiva ELle dichiarazioni EL coimputato che ha deciso di confessare non può essere condivisa. Come è già stato precisato da questa Corte (Cass. I 16.12.1996 n. 10469), ai fini ELla valutazione ELla prova in ordine al giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso, necessitano di riscontri di conferma ELla loro attendibilità come richiesto dal 3^ comma ELl'art. 192 c.p.p. - non solo sul dato oggettivo ELla sussistenza
EL fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa ma anche sulla persona cui esse si riferiscono.
Nè può assumere rilievo sotto il profilo EL riscontro "ab intrinseco" la circostanza che "gli imputati si conoscevano ed erano legati dal vincolo di appartenenza ad un medesimo gruppo". La necessità che l'elemento di riscontro sia connotato da specificità nei confronti ELl'imputato non può essere soddisfatta mediante il riferimento a circostanze generiche quali l'appartenenza di questi ad un gruppo o ad una categoria di persone o alla comprovata esistenza di legami di amicizia, ideologici o di interesse comune che, per un certo periodo di tempo, possono avere legato il predetto ai coimputati o a taluno di essi.
Mentre il giudizio di probabile colpevolezza ELl'indagato, posto a base ELl'adozione di una misura cautelare non esige, in virtù di quanto previsto dall'art. 273 c.p.p., che i riscontri alla chiamata in correità o in reità, riguardino, necessariamente, la persona fisica EL chiamato, quello di certezza a sostegno ELl'affermazione di penale responsabilità ELl'imputato implica la esigenza che la prova scaturente da dichiarazioni accusatorie EL chiamante sia suffragata da elementi esterni di natura individualizzante in quanto ricollegabili al fatto ed al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole.
Invero: a norma ELl'art. 187 c.p.p. "sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono alla imputazione" cioè quegli elementi concretamente individuati, sia oggettivamente che soggettivamente, nella contestazione d'accusa; a norma ELl'art. 192 c. 3^ c.p.p. le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità devono essere valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità".
L'interpretazione complessiva ed unitaria di tali disposizioni conduce a ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento a quei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di cui trattasi che, in quanto rappresentati da elementi esterni alle stesse strettamente collegati al "thema decidendum" ed alla persona ELl'imputato, confermino, con certezza, la attendibilità ELl'accusa nei confronti di questi. L'impugnata sentenza che, per quanto attiene alla posizione ELla IR, non si è attenuta a tali principi, deve essere pertanto, limitatamente a tale imputata, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione ELla Corte di Appello di Trento.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di IR AN EL e rinvia. per nuovo giudizio, ad altra sezione ELla Corte di Appello di Trento;
rigetta i ricorsi di UL TO, RI CA e UD IO, che condanna, in solido, al pagamento ELle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 8 ottobre 1997. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1998