Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 2
L'apprezzamento sull'efficacia probatoria e sulla decisività della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di revocazione è ricompreso nei poteri istituzionali del giudice di merito, così da risultare incensurabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e priva di vizi.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio "ex" art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, ne' sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, idonea a ledere il diritto di difesa di questa e ad impedire l'accertamento della verità da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8916 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. LUIGI SC DI NANNI - Consigliere -
Dott. IO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AE, AN SC, AN IO, AN EN, AN IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.D. ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO PANSINI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE LEONE con studio in NAPOLI VIA MONTE DI DIO 66, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PU MM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANTINUCCI, che lo difendo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 04503/00 proposto da:
AN AE, AN SC, AN IO, AN EN, AN IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.D. ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO PANSINI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE LEONE con studio in NAPOLI VIA MONTE DI DIO 66, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PU MM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANTINUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
rispettivamente avverso la sentenza n. 2569/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 17/11/99 e depositata il 09/12/99 (R.G. 1747/99) e avverso la sentenza n. 1642/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 09/06/99 e depositata l'01/07/99 (R.G. 2834/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giuseppe LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso R.G. 4499/00 e per l'accoglimento del ricorso R.G. 4503/00. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.4.1996 UC MM, premesso di essere proprietaria di un fondo rustico alla c.da "Difesa Grande" dell'agro di Ariano Irpino, condotto in affitto da AN MA, SC, LE, TO e ME, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ariano Irpino perché dichiarasse cessato, per scadenza, il contratto di affitto alla data del 6.5.1996, con la condanna degli affittuari al rilascio del fondo. Costituitisi in giudizio, i AN resistevano alla domanda, in particolare deducendo che la scadenza dell'affitto si sarebbe verificata nel 2008 essendo stato il contratto stipulato prima del 1940.
Svoltasi l'istruttoria, con sentenza del 2.10.1998 l'adita Sezione dichiarava cessato il contratto il 6.5.1996, condannando i convenuti al rilascio del fondo.
Gravata da costoro la pronuncia, la Corte d'appello di Napoli i Sezione specializzata agraria con sentenza del 9.6.1999 rigettava l'appello.
Avverso la sentenza i AN proponevano ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 3 e 4 c.p.c.. La stessa Corte d'appello con sentenza del 17.11.1999 dichiarava inammissibile il ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza AN LE, SC, TO, ME e MA hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste UC MM con controricorso. Distinto e autonomo ricorso, inoltre, i AN hanno proposto contro la sentenza d'appello 9.6.1999, affidando l'impugnazione a due motivi, cui UC resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi n. 4499/2000 e n. 4503/2000 R.G. vanno, in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., riuniti. Con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, denunciando la violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 395 n. 3, 112, 113, 115, 116 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la corte d'appello "ha del tutto obliterato l'esame del motivo" col quale avevano lamentato l'esclusione da parte della sentenza d'appello 9.6.1999 di una qualsiasi efficacia dell'avvenuta produzione - all'udienza del 9.6.99 - della scrittura privata stipulata nel 1939 tra gli originari danti causa delle parti in lite e scoperta solo 118.6.1999.
Il motivo non è fondato, giacché la Corte territoriale napoletana ha in realtà preso in esame la doglianza del AN, rilevando in proposito, con valutazione immune da vizi logici e giudici, che la sentenza de qua 9.6.1999 ha ritenuto di non poter prendere in considerazione la scrittura privata prodotta in udienza dai medesimi AN in quanto con la stessa si sarebbe introdotto in causa una domanda nuova (esistenza di un contratto di mezzadria), sicché non c'è stata la lamentata omissione dell'esame del motivo. Con il secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c. nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte ha escluso la ricorrenza di un errore di fatto non avendo percepito le finalità della esibizione della scrittura, diretta invero a provare l'inizio del rapporto e non, viceversa, a far valere una mezzadria, per cui è evidente la svista materiale nella quale la stessa corte è incorsa affermando che con essa si intendeva introdurre nella controversia "una domanda nuova".
La censura non può essere accolta.
Ricordato, qui, che l'apprezzamento del giudice di merito sull'efficacia probatoria di un documento e sulla sua decisività è incensurabile in Cassazione purché sorretto da motivazione congrua e priva di vizi, nella specie, invero, il giudice a quo ha escluso, con motivazione incensurabile, la ricorrenza di un errore di fatto, atteso che la sentenza in revocazione non ha affermato o negato l'esistenza di un fatto che la realtà effettiva - quale documentata in atti - induceva, rispettivamente, ad escludere o ad affermare, ma ha compiuto una valutazione dei fini per i quali era stato prodotto il documento, diversa da quella prospettata dai AN stessi. È, dunque, il risultato stesso dell'esame compiuto dal giudice di merito che viene criticato da parte ricorrente, non l'iter logico da esso seguito per giungere a quel risultato, risolvendosi così la censura dei medesimi ricorrenti in una inammissibile pretesa ad una diversa valutazione ad opera del giudice di legittimità. Con il terzo mezzo, per violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 395 n. 1 c.p.c., nonché agli artt. 112,
115, 116 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e vizi di motivazione, si dolgono i ricorrenti per avere la Corte d'appello negato una qualsiasi condotto dolosa della concedente.
Anche questo motivo non è fondato, essendosi la corte uniformata all'indirizzo giurisprudenziale per il quale, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio, non basta la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.), ne' sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se queste non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento, pervenendo conseguentemente la Corte, con insindacabile apprezzamento, sulla base degli elementi di causa valutati, alla conclusione che l'indicazione da parte della istante nell'atto introduttivo del giudizio del periodo 1940-1950 quale momento iniziale del contratto non integrasse il dolo di cui all'art. 395 c.p.c.. La doglianza dei ricorrenti - secondo cui la concedente era e doveva essere ben al corrente delle originarie stipulazioni (con riferimento, cioè, alla menzionata scrittura, che era del 1939) e che invece nel ricorso introduttivo aveva affermato una data successiva;
che tale data, poi, era stata nuovamente modificata nell'articolazione della prova orale;
e che il difensore della concedente all'udienza del 9.6.1999 aveva ad dirittura disconosciuto la firma della dante causa della concedente - oltre ad avere, infatti, trovato risposta nella sentenza impugnata, si traduce in una diversa personale valutazione che non può dar luogo a nuovo esame in questa sede.
Il ricorso va dunque rigettato.
A sua volta, con il primo motivo del ricorso contro la sentenza d'appello 9.6.1999, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116, 345 e 437 c.p.c. e
1 e 2 l. n. 203/1982, i AN si dolgono della valutazione della prova testimoniale resa in prime cure compiuta dalla Corte di merito nonché deducono di avere potuto produrre solo all'udienza del 9.6.1999, per causa di forza maggiore, la scrittura dell'agosto 1939, relativa a "concessione a mezzadria del fondo de quo", con la qua le (però) non volevano provare l'esistenza di un contratto di mezzadria ma semplicemente dimostrare che la data di inizio del rapporto di affitto dedotto in giudizio era anteriore al 1940, senza che, quindi, potesse essere considerata alla stregua di domanda nuova perché volta ad accertare l'esistenza di un contratto di mezzadria. Col secondo motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione alle medesime norme indicate nel primo mezzo, i ricorrenti lamentano l'omesso esame di punto decisivo della controversia, relativo, cioè, alla valutazione della detta scrittura.
I due mezzi, esaminabili in un unico contesto per connessione tra le rispettive censure, non possono trovare accoglimento. Ed infatti se può ritenersi, in tesi, che la menzionata scrittura - che la Corte di merito ha ritenuto di non poter prendere in considerazione in quanto con la stessa si sarebbe introdotta in causa una domanda nuova, relativa all'esistenza di un contratto di mezzadria - implicava la dimostrazione della circostanza di fatto opposta dai AN, e cioè che il rapporto agrario - assunto quale affitto dalla UC - era in effetti sorto prima del 1940 (specificatamente nel 1939), e non nel periodo compreso tra il 1945 ed il 1950 come ex adverso dedotto, dall'altro rilevasi, in concreto, che non c'è stata - ancorché parte ricorrente, come risulta dallo stesso ricorso, avesse chiesto di essere ammessa a provare di non aver potuto produrre tempestivamente la scrittura - la prova della impossibilità a produrre tale documento con l'atto introduttivo dei giudizio d'appello e, perciò, di averlo potuto produrre soltanto all'udienza di discussione. Nè l'implicito diniego di tale prova da parte del giudice d'appello risulta dai ricorrenti censurato con la proposta impugnazione.
Anche questo ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione sono per giusti motivi compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi n. 4499/2000 e n. 4503/2000 R.G. e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002