Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8916
CASS
Sentenza 19 giugno 2002

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L'apprezzamento sull'efficacia probatoria e sulla decisività della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di revocazione è ricompreso nei poteri istituzionali del giudice di merito, così da risultare incensurabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e priva di vizi.

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio "ex" art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, ne' sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, idonea a ledere il diritto di difesa di questa e ad impedire l'accertamento della verità da parte del giudice.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8916
Data del deposito : 19 giugno 2002

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