Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
La norma di sanatoria di cui all'art. 3, secondo comma, decreto legge 21 febbraio 1995 n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art. 2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980 n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici; la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola. Nè la norma, così interpretata, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli art. 3, 38, 81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e non comportando oneri finanziari aggiuntivi (ché il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente previdenziale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Amirante Presidente
" Ettore Mercurio Consigliere
" Mario Putaturo Donati V. " rel.
" Corrado Guglielmucci "
" Federico Roselli "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, insieme agli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Antonino Sgroi che lo rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
UNIVERSITÀ, ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via Pisistrato n. 11, presso l'avv. Gianni Romoli che, unitamente agli avv. Maurizio Cinelli e Sergio Cencetti, li rappresenta e difende, per procura speciale in calce;
CONTRORICORRENTE
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia in data 22 agosto 1997, n. 1059 (R.G.N.2913/1996);
udita, nel la pubblica udienza tenutasi il giorno 10/11/2000, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Antonietta Coretti e Maurizio Cinelli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20 ottobre 1994 il Pretore del lavoro di Perugia ingiungeva all'università Italiana per Stranieri di Perugia il pagamento in favore dell'INPS della somma di lire 2.814.344.000 per contributi dovuti e non versati dal 1^ gennaio 1988 al 31 dicembre 1993, pari a lire 1.398.070.000, oltre somme aggiuntive ed accessori. In sede ispettiva era stato accertato che ottanta lavoratori avevano espletato mansioni lavorative diverse da quelle agricole per le quali erano stati assunti sicché l'Università aveva indebitamente fruito della contribuzione prevista per il lavoro agricolo, più favorevole di quella prevista per il lavoro comune. L'Università proponeva opposizione davanti allo stesso giudice chiedendo: in via principale, la revoca del provvedimento sul rilievo che nulla doveva in forza della disposizione di sanatoria di cui all'art. 4, comma 2, del dl. 21 ottobre 1994, n.588 le cui condizioni erano da intendersi nella specie realizzate;
in subordine, la riduzione dell'importo da pagare in quanto l'Istituto avrebbe dovuto portare " in detrazione quanto dall'Università versato allo SCAU. Nella resistenza dell'INPS, il Pretore, con sentenza 22 marzo 1996, in accoglimento del primo motivo di opposizione, revocava il decreto opposto e la decisione, su appello dell'Istituto, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 22 agosto 1997. Osservava, in particolare, il Tribunale che: nella specie non sussistevano le condizioni di legge di cui all'art. 2, comma 3^, della legge n. 38 del 1980 per l'assunzione da parte dell'Università
Italiana per Stranieri di Perugia di personale non di ruolo in deroga al divieto generale;
l'illegittimità era comunque sanata anche a fini previdenziali dalla disposizione di sanatoria di cui all'art. 3, comma 2^, del d.l. n. 120 del 1995 convertito dalla legge n. 236 del 1995 che presupponeva la mancanza del titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
costituiva circostanza pacifica il rilascio del benestare ministeriale;
erano manifestamente infondate le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso l'Università. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.l. 21 aprile (rectius febbraio) 1995, n. 120, convertito dall'art. 1 della legge 21 giugno 1995, n. 236, e dell'art. 2, comma 3, della legge 27 del febbraio 1980, n. 38,
nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel ritenere riferibile la sanatoria anche ai lavoratori indebitamente iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli, in quanto non impiegati in attività agricole e comunque dipendenti da Università, priva della facoltà di agraria e di veterinaria o degli orti botanici, ha fornito una interpretazione della normativa in oggetto non conforme alla lettera ed alla ratio della legge.
Al contrario la prima di dette disposizioni deve essere interpretata nel senso della riferibilità della sanatoria soltanto a quei lavoratori iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che abbiano titolo a tale iscrizione cioè che abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a quella di operaio agricolo. D'altro canto in considerazione del rinvio all'art. 2 della legge n. 38 del 1980, quella stessa sanatoria deve intendersi riferibile al solo personale destinato alle facoltà di agraria e veterinaria nonché agli orti botanici.
La sanatoria in oggetto rappresenta tra l'altro una palese conferma del fenomeno della simulazione dei rapporti di lavoro agricoli posti in essere dall'Università Italiana per Stranieri di Perugia per eludere il divieto di nuove assunzioni.
L'art. 3, al fine di regolarizzare temporaneamente i rapporti di lavoro agricoli, pone delle specifiche condizioni e cioè: deve trattarsi di iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che abbiano titolo a tale iscrizione;
deve essere stato preventivamente richiesto ed ottenuto il benestare del competente Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
deve trattarsi del personale di cui all'art. 2, 3^ comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, ossia di personale assunto per particolari,
indilazionabili e temporanee esigenze della facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici.
Trattasi quindi di sanatoria che opera soltanto nei confronti del personale agricolo assunto in violazione dei noti divieti posti sulle nuove assunzioni, in quanto provvedimento eccezionale che è inapplicabile oltre i casi ed i limiti espressamente previsti. In ogni caso il credito azionato dall'Istituto è legittimo poiché l'interprete non è autorizzato a comprendere la possibilità per il datore di lavoro di pagare le contribuzioni ridotte, previste per i lavoratori del settore agricolo e per i lavoratori illegittimamente assunti, e di usufruire delle prestazioni previdenziali previste per lo stesso settore agricolo. Se il fine della norma è quello di convalidare assunzioni effettuate in modo arbitrario ed in violazione delle norme vigenti che impedivano assunzioni di personale non docente, non è possibile attribuire alla stessa norma ulteriori effetti sananti, quali la corresponsione di contribuzioni previdenziali ridotte per il datore di lavoro e prestazioni previdenziali non previste per le attività effettuate.
Ove le soluzioni ermeneutiche non dovessero essere accolte, sarebbe configurabile questione di illegittimità dell'art. 3, II comma, del DL n. 120 del 1995, convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 236 dello stesso anno per contrasto con gli artt. 3, 38, 81, 4^ comma, e 97 della Costituzione, essendo sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza superficiale e non condivisibile. Il motivo va rigettato perché infondato.
La controversia attiene al regime previdenziale e quindi contributivo da applicare ai rapporti di lavoro intercorsi tra l'Università Italiana per Stranieri di Perugia, priva delle Facoltà di agraria e di veterinaria o degli Orti botanici, e i lavoratori assunti ed inquadrati come lavoratori agricoli ma destinati di fatto a mansioni impiegatizie.
Poiché la sua soluzione dipende dalla interpretazione della;
norma di sanatoria di cui all'art. 3, comma 2, del DL 21 febbraio 1995, n. 120, convertito dall'art. 1, legge 21 giugno 1995, n. 236, è opportuno procedere alla ricognizione di dette norme la prima delle quali prevede che: "Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero delle Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo all'iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime di contributi e delle prestazioni previdenziali". La norma richiamata di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 38 del 1980 dispone invece che: "Per le particolari esigenze delle Facoltà
di agraria e veterinaria e degli Orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali".
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in questa sede va ribadita in quanto se ne condividono gli argomenti posti a sostegno, è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo l'attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; di poi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico: ciò al fine di individuare, "attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la "precisa intenzione del legislatore", avendo cura però di individuarla quale risulta dal singolo testo che è oggetto di specifico esame e non già, o semmai in via subordinata e complementare, quale può genericamente desumersi dalle finalità ispiratrici di un più ampio complesso normativo in cui quel testo insieme con altri, ma distintamente da essi, è inserito. Infine ma solo se una controversia non può essere decisa con una più precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (Cass., 16 ottobre 1975, n. 3359; vedi anche Cass. 13 novembre 1979, n. 5901). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, nel riferire la sanatoria anche ai lavoratori illegittimamente iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli, in quanto non impiegati in attività agricole e comunque dipendenti da Università priva della Facoltà di agraria e di veterinaria o degli Orti botanici, ha interpretato le disposizioni su indicate facendo uso del primo criterio ermeneutico, ossia con riguardo al tenore letterale della norma de qua, evidenziante la finalità di sanatori in tutti i suoi aspetti della situazione contemplata.
Ha, infatti, rilevato che la disposizione di cui al citato art. 3, comma 2, presuppone la mancanza del titolo all'iscrizione - che di fatto però vi sarebbe stata - negli elenchi dei lavoratori agricoli prevedendo che nonostante ciò l'iscrizione può essere mantenuta come se quel titolo vi fosse stato;
l'interpretazione è confermata dal riferimento alla condizione che le assunzioni siano state fatte per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria" e cioè per esigenze che non avevano nulla a che vedere con quelle di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 38 del 1980; un ulteriore riscontro era da individuarsi nei lavori preparatori risultando dal verbale della discussione alla Camera dei Deputati della legge di conversione del DL n. 120 del 1995 che la disposizione, secondo il relatore, era "finalizzata a sanare di fatto una situazione venutasi a creare presso varie università che si sono trovate in grave difficoltà per carenze di personale non docente e che sono state costrette ad utilizzare il personale previsto dal comma in esame per svolgere attività inderogabili anche in settori non agricoli, ma comunque indispensabili per esigenze di vigilanza e di attività amministrativa connessa con le necessità della ricerca scientifica".
Ma il Tribunale ha anche interpretato la norma nel senso che la sanatoria opera "anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali", rilevando a tal proposito che la limitazione temporale "fino al termine del rapporto di lavoro" vale, secondo la lettera della disposizione, per il titolo all'iscrizione, non per l'iscrizione in tal modo ottenuta, che può rilevare ai fini previdenziali anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, salvo l'intervento di una causa che imponga la cancellazione del lavoratore dalla lista.
Ha affermato quindi che l'Università non era tenuta alla contribuzione prevista per i lavoratori comuni reclamata dall'INPS. Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico - giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure del ricorrente si profilano per molti versi inammissibili per mancanza di argomenti specifici. Esse sono comunque infondate in relazione al carattere assiomatico delle stesse doglianze.
In primo luogo la norma de qua fa riferimento alle assunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 38 del 1980 e non alle mansioni o attività di cui alla medesima norma e, poiché le assunzioni - come emerge dall'impugnata sentenza - sono state autorizzate e sono state poste in essere ai sensi della detta legge n. 38, è indubbia la titolarità di un rapporto valido da parte dei lavoratori. Nè tanto meno ha pregio l'assunto che la sanatoria varrebbe a porre rimedio ad assunzioni effettuate in maniera completamente illegittima ma non attribuirebbe alcun titolo all'applicazione ad un regime previdenziale agevolato sotto il profilo contributivo, come quello relativo al lavoro agricolo.
Nel silenzio della norma de qua che non offre alcun elemento per rafforzare la tesi ex adverso sostenuta, l'interpretazione propugnata finirebbe per privare di qualsiasi senso e rilevanza pratica la disposizione di legge che si presenta invece come una disposizione singolare che qualifica sia pure ai soli fini previdenziali il rapporto come rapporto di lavoro agricolo, conformemente alla sua funzione di sanatoria.
Manifestamente infondate sono infine le censure di illegittimità costituzionale della normativa all'esame in relazione agli artt. 3, 38, 81, 4^ comma, e 97 della Costituzione. Per quanto attiene al preteso contrasto con l'art. 3 Cost., è appena il caso di ricordare che la discrezionalità del legislatore, se immune da elementi di irrazionalità, non può essere censurata poiché spetta allo stesso stabilire il reciproco assetto della pluralità degli interessi in gioco (fra le tante, Corte Cost., 27 dicembre 1996, n. 417; Corte Cost., 13 maggio 1987, n. 158). Nel caso in esame si è visto che non può certamente considerarsi irrazionale o ingiustificata l'estensione ad alcuni rapporti di lavoro della disciplina de qua per via di sanatoria la cui funzione è quella di definire in via eccezionale e temporanea la anomala situazione venutasi a creare.
Nè tanto meno v'è contrasto con l'art. 81, 4^ comma, Cost., poiché la sanatoria di cui alla citata norma non ha comportato nuovi oneri finanziari aggiuntivi avendo fatto salvi gli effetti della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, non solo ai fini della disciplina della contribuzione, ma anche ai fini di quella delle prestazioni.
Non vi è infine contrasto con gli artt. 38 e 97 Cost. Nel primo profilo, una volta garantita l'adeguatezza della prestazione previdenziale assicurata dal particolare regime in oggetto, la discrezionalità legislativa non può essere compressa non risultando superato il limite della razionalità. Nel secondo aspetto sussistono le medesime ragioni poiché la norma all'esame non è idonea a compromettere l'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale, ne' il buon andamento e l'imparzialità della sua attività.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va perciò rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001