Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 628
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La norma di sanatoria di cui all'art. 3, secondo comma, decreto legge 21 febbraio 1995 n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art. 2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980 n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici; la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola. Nè la norma, così interpretata, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli art. 3, 38, 81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e non comportando oneri finanziari aggiuntivi (ché il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente previdenziale.

Commentario1

  • 1Italia, le operazioni con l'estero e la residenza delle persone fisiche
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 628
Data del deposito : 17 gennaio 2001

Testo completo