Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sofferta da persona deceduta sorge al momento in cui la sentenza di revisione che accerti l'insussistenza della pretesa punitiva dello Stato nei confronti del condannato non sia più suscettibile di modificazioni, vale a dire solo dopo che tale sentenza sia divenuta irrevocabile per legge. Ne consegue che nel caso in cui la domanda di riparazione sia stata proposta "jure hereditatis", la sua ammissibilità è condizionata alla circostanza che la definitività della sentenza di revisione sia intervenuta anteriormente alla morte del dante causa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2000, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO D. Presidente del 29/03/2000
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 2023
3. Dott. DE GRAZIA BENITO R. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 10974/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) MB IA C/ n. il 14.03.1933
2) MB NA C/ n. il 13.03.1935
3) OR RE n. il 28.08.1946
4) DA SE n. il 25.10.1919
5) MINISTERO DEL TESORO
avverso ordinanza del 17.11.1998, CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G.;
OSSERVA
Decidendo sulla domanda di assegnazione di una somma a titolo di riparazione dell'errore giudiziario di cui era stata vittima GL IG, avanzata da AV IS e GL TT, vedova e figlia del predetto danneggiato, e, separatamente, da GA NN e IL, quali eredi "ex lege" della loro defunta madre GL NA, sorella della vittima dell'errore giudiziario, la Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 17/11/1998, da un lato, assegnava alla moglie e alla figlia del defunto GL la complessiva somma di L. 1.000.000.000, dall'altro lato, dichiarava inammissibile la domanda dei OT del danneggiato, rilevando che la madre di questi ultimi era deceduta in data 6/6/1998 prima del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria in favore del GL, non trasmettendo così in successione ai figli il diritto al risarcimento, che questi ultimi avevano inteso far valere "jure hereditatis".
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i suddetti OT GA, deducendo erronea applicazione della legge processuale (artt. 643 e 644 c.p.p.) e correlata illogicità della motivazione, per la ragione che il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario era entrato nel patrimonio della loro madre alla data della morte del fratello GL IG, avvenuta il 13/10/1987, prima cioè del passaggio in cosa giudicata della sentenza di revisione avvenuto il 22/9/1998, sicché essi erano legittimati a far valere il diritto che avevano ereditato;
in via subordinata, per la ragione che alla data del 16/3/1998, in cui la sentenza di revisione era stata pronunciata, la loro madre era ancora viva, facendo, comunque, sorgere in lei il diritto al risarcimento e così consentendo ad essi ricorrenti di ereditarlo "ex lege". Le memorie di replica, depositate dall'Amministrazione del Tesoro e dai prossimi congiunti di GL IG, contestavano la fondatezza dei motivi proposti dai ricorrenti e concludevano per la conferma della decisione impugnata.
Analoghe conclusioni adottava per iscritto il P.G. presso questa Corte.
Il "thema decidendum", sotteso ai motivi di ricorso, si sostanzia nella soluzione al quesito giuridico: se il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sofferta da persona deceduta sorga, ex art.644 c.p.p., in capo alla sorella della medesima soltanto alla data in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza di revisione, ovvero in data pregressa, quando la medesima sentenza sia stata pronunciata o, addirittura, quando sia deceduta la vittima dell'errore giudiziario. Poiché presupposto dell'istituto della riparazione dell'errore giudiziario è la pronuncia di sentenza di revisione che accerti l'insussistenza della pretesa punitiva dello Stato nei confronti del condannato, appare al Collegio conforme ai principi generali che governano la definitività delle sentenze penali ritenere giuridicamente esistente quel presupposto, dal quale poi ha origine il diritto alla riparazione, solo dopo che l'accertamento dell'innocenza del condannato non sia più suscettibile di modificazioni, vale a dire solo dopo la data in cui la sentenza di revisione, che quell'accertamento contenga, sia divenuta irrevocabile per legge.
Ne consegue che la Corte di Appello di Perugia, correttamente e in piena coerenza logica con il principio sopra affermato, ha, nel caso concreto, ritenuto l'inammissibilità della domanda dei GA, avendo accertato che la loro dante causa, GL NA, era morta prima del passaggio in cosa giudicata della sentenza di revisione, prima cioè di acquisire nel suo patrimonio giuridico il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario patito dal di lei premorto fratello, GL IG, con la conseguenza che quel diritto non poteva considerarsi trasferito per eredità agli attuali ricorrenti.
I ricorsi vanno, quindi, rigettati e i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese processuali.
La novità e complessità delle questioni agitate dai ricorsi rende opportuna la compensazione per intero tra le parti, compreso il rapporto processuale con il Ministero del Tesoro, delle spese di giudizio e di rappresentanza inerenti a questo grado.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali. Compensa interamente le spese di giudizio e di rappresentanza in questo grado tra le parti, compreso il rapporto con il Ministero del Tesoro.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000