Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
È onere della parte che adduce la simulazione offrire, in linea col disposto dell'art. 2697 cod. civ., la prova del contratto dissimulato (nella specie, locazione ad uso abitativo, invece della simulata locazione ad uso foresteria) attraverso la dimostrazione della sussistenza degli elementi che positivamente lo connotano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8585 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI CO DI NANNI - Consigliere -
Dott. CO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA CA nella sua qualità di legale rappresentante e responsabile della DI UZ Snc, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERO ANTONIO PERUZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BO DA, AR EN, AR RA, nella qualità di eredi di CO AR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che le difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO BEGLIUOMINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
SS KA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 138/99 del Tribunale di LUCCA, emessa il 06/11/98 e depositata il 22/02/99 (R.G. 3337/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Piero Antonio PERUZZI;
udito l'Avvocato Sergio BLASI (per delega Avv. M. NUZZO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. SC TI intimò alla DI UZ s.n.c. sfratto per morosità e licenza per finita locazione di un immobile sito in Altopascio, via S. Iacopo 8, locato per consentire alla conduttrice "di soddisfare esigenze abitative transitorie di alcuni suoi dipendenti".
La convenuta chiese che fosse accertata la simulazione per interposizione fittizia di persona nell'assunto che il legale rappresentante della società, NA MI, aveva sottoscritto il contratto solo perché richiesto da HA (ma, recte, HAe) KA, all'epoca suo dipendente ed effettivo titolare del rapporto locativo. L'HAe intervenne in giudizio, spiegando intervento adesivo all'intimata.
Disposto il mutamento del rito, con sentenza del 6.9.1996 il pretore di Lucca dichiarò la simulazione del contratto e che il rapporto di locazione si era in realtà instaurato tra il TI ed HAe KA, rigettò la domanda di risoluzione per morosità e revocò l'emessa ordinanza di rilascio.
2. Il tribunale di Lucca, decidendo con sentenza n. 138 del 1998 sull'appello del locatore TI, cui avevano resistito la s.n.c. DI UZ e HAe KA, ha rigettato la domanda riconvenzionale della s.n.c. DI UZ in punto di simulazione del contratto sul rilievo che la stessa non era stata provata.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione "NA MI nella sua qualità di legale rappresentante e responsabile della DI costruzioni s.n.c." affidandosi a sei motivi, cui resistono con controricorso ID BO, NA TI e RA TI, nella loro qualità di eredi di SC TI.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Non ha invece svolto attività difensiva HAe KA, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio all'udienza del 30.4.2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo e col secondo motivo - che per la intima connessione tra le doglianze che li sostanziano possono essere congiuntamente esaminati - è dedotta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il tribunale, inadeguatamente valutando le risultanze probatorie, ritenuto che la DI UZ s.n.c. non avesse dato la prova che il contratto era stato in realtà concluso con il dipendente della società HAe KA. Sostiene in particolare che, a fronte dell'eccezione della convenuta conduttrice che non si verteva in ipotesi di contratto ad uso di foresteria (ma di abitazione, concluso con altra persona), l'onere di dimostrare la presenza dei presupposti del contratto ad uso foresteria facesse carico al locatore, giacché la parte che ne negava la sussistenza sarebbe stata altrimenti onerata della prova di un fatto negativo.
1.2. Le censure sono infondate.
Premesso che il pretore aveva ritenuto raggiunta la prova della simulazione individuandola "nell'ampia e circostanziata confessione" resa dal legale rappresentante della società conduttrice in base al contratto, il tribunale ha motivatamente escluso che le circostanze riferite dal NA, legale rappresentante della società, avessero la valenza confessoria ravvisata dal giudice di prime cure, in quanto (a) la proposta del KA era stata rifiutata sicché era irrilevante che egli si fosse posto in contatto col locatore, (b) i pagamenti effettuati dal KA erano comunque riferibili alla società di cui egli era dipendente, (c) dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra la società ed il KA il NA aveva rappresentato al locatore che "non intendeva più restare responsabile del contratto", (c) (non era affatto sintomatico della simulazione il fatto che il KA abitasse l'immobile locato in quanto) la locazione era stata appunto stipulata per soddisfare le esigenze abitative dei dipendenti della società. Ed ha concluso che tutto ciò rendeva evidente l'interesse sostanziale del locatore, in riferimento al momento genetico del rapporto, ad avere come controparte la società piuttosto che il suo dipendente KA.
La motivazione è del tutto congrua e non censurabile per non avere il tribunale avuto riguardo ad ulteriori elementi che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto indurre a conclusioni opposte, competendo al giudice del merito la scelta, fra più risultanze, di quelle determinanti ai fini della formazione del proprio convincimento e non risolvendosi la pretermissione di ulteriori e non determinanti circostanze (nella specie: ricevuta di parte del deposito cauzionale rilasciata dal Martino all'HAe) in un vizio della sentenza denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., se sia possibile il controllo dell'iter logico seguito dal giudice e se le argomentazioni che lo sostanziano siano, come nella specie, idonee a sorreggere la decisione.
È, infine, erroneo in diritto l'assunto che la prova della ricorrenza degli elementi del contratto che si assuma simulato (locazione ad uso foresteria) competa alla parte contro la quale la simulazione è invocata, essendo invece onere di chi adduca la simulazione offrire, in linea col disposto di cui all'art. 2697 c.c., la prova del contratto dissimulato (locazione ad uso abitativo) attraverso la dimostrazione della sussistenza degli elementi che positivamente lo connotano (cfr., tra le altre, Cass., n. 2816 del 1986). Il tribunale ha dunque correttamente ritenuto che, in difetto di prova della simulazione da parte della società convenuta che la aveva addotta, la sua domanda riconvenzionale dovesse essere respinta.
2.1. Col terzo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2736 e 2739 c.c., nonché omessa motivazione, per avere il tribunale immotivatamente omesso di provvedere in ordine al giuramento suppletorio richiesto per dimostrare che il rapporto si era perfezionato tra il locatore e l'HAe KA.
2.2. La censura è infondata poiché il ricorso al mezzo istruttorio integrativo di prova costituito dal giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito (cfr., ex plurimis, Cass., n. 2307 del 1981), che non è dunque tenuto a dar conto delle ragioni che lo hanno indotto a non esercitarlo, anche se a tanto sollecitato dalla parte.
3.1. Col quarto motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. per non avere il tribunale ritenuto provata la simulazione mediante il ricorso a presunzioni, nella specie costituite dal fatto che era evidente l'interesse del locatore alla simulazione di un contratto ad uso foresteria (che gli consentiva di percepire un canone notevolmente superiore a quello legalmente determinato); dalla circostanza che se il contratto fosse stato effettivamente concluso dalla DI UZ s.n.c. questa avrebbe avuto un evidente interesse a pagare direttamente il canone ed a farsene rilasciare ricevuta in vista delle possibili detrazioni fiscali;
dal rilievo che, del pari, la società avrebbe avuto interesse ad escludere gli altri tre occupanti dell'immobile che condividevano con l'HAe l'onere del pagamento del canone e che non erano suoi dipendenti;
dalla considerazione, da ultimo, che il TI non aveva provato l'esistenza di nessuno dei presupposti del contratto di locazione ad uso foresteria.
3.2. La censura va rigettata per le stesse ragioni di cui sub 1.2..
Quand'anche le considerazioni svolte dal ricorrente avessero potuto, in ipotesi, giustificare conclusioni diverse, va ribadito che il complessivo apprezzamento dei fatti operato dal giudice del merito non è rinnovabile in sede di legittimità ne' sindacabile solo perché non conforme alle aspettative della parte, se sorretto - come si è già sopra ritenuto - da adeguata motivazione.
4.1. Col quinto motivo la ricorrente si duole - deducendo omessa motivazione su un punto decisivo e violazione dell'art. 300 c.p.c. anche alla luce dell'interpretazione operata da Cass., 1.9.1997, n. 7441 che il tribunale non abbia dichiarato l'interruzione del processo a seguito della morte dell'attore verificatosi oltre un anno prima dell'udienza di discussione, anche se non dichiarata dal procuratore costituito.
4.2. Premesso che la sentenza sopra citata concerne la notifica alla parte deceduta anziché ai suoi eredi dopo che la ricorrente aveva avuto conoscenza del decesso e non anche l'interruzione del processo, la censura è infondata in quanto - com'è assolutamente pacifico - la morte della parte costituita a mezzo di procuratore in tanto acquista rilevanza ai fini interruttivi in quanto sia dichiarata in udienza o notificata dal procuratore della parte colpita dall'evento. Se, dunque, il difensore omette di dichiarare l'evento interruttivo per propria determinazione il processo prosegue validamente nei confronti delle parti originarie, spiegando la sua efficacia vincolante nei confronti degli eventuali successori.
5.1. Con il sesto motivo è denunciata nullità della sentenza, in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c., in quanto del collegio faceva parte come relatore un magistrato che aveva già negativamente apprezzato la sentenza pretorile per aver partecipato, come relatore, al collegio che si era pronunciato in altro procedimento in sede di reclamo avverso un provvedimento cautelare.
La ricorrente espone che era stata respinta l'istanza di ricusazione del magistrato in questione.
5.2. La censura è infondata in quanto non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., la quale concerne la cognizione da parte del magistrato "della stessa causa" in altro grado del processo e presuppone l'identità del thema decidendum, essendo volta ad assicurare l'effettiva diversità di grado del giudizio. Diversità nella specie puntualmente osservata, non essendosi affermato che il magistrato in questione fosse il medesimo che aveva deciso la causa in primo grado.
6. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
La difformità tra le statuizioni dei giudici di merito induce a ravvisare giusti motivi, in relazione alle particolarità del caso, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002