Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
L'escussione di un teste da parte del giudice di pace in assenza dei difensori delle parti dà luogo a nullità insanabile della prova per violazione del principio del contraddittorio. Tale vizio, attinente alla violazione di regole processuali, è deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa non eccedente le lire due milioni. La nullità in questione è peraltro irrilevante ove la decisione non abbia preso in considerazione detta prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. OL VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO VENERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SEGNA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SORGE MONACO CARMINE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1116/97 del Giudice di pace di VERONA, emessa il 05/03/97 (R.G. 5403/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18.12.1995, CC TE conveniva davanti al giudice di pace di Verona NT IO, assumendo che il 4.8.1995, mentre era alla guida della propria auto percorrendo la statale che porta verso Busssolengo, collideva con un cavallo che usciva da un campo;
che, a seguito dell'urto, la propria auto subiva un danno pari a L.
1.100.000. L'attrice chiedeva pertanto la condanna del NT al risarcimento di detto danno, a norma dell'art. 2052 c.c.. Si costituiva il NT che chiamava in manleva la Fondiaria Assicurazioni. Veniva espletata l'istruttoria. Il teste citato dall'attrice. maresciallo dei carabinieri. Lo ON OL, all'udienza del 12.12.1996, si presentava quando l'udienza relativa alla causa era già chiusa ed il giudice di pace raccoglieva la sua deposizione- in assenza delle parti- nel corso della quale il teste dichiarava di non aver eseguito alcun rilievo dell'incidente stradale, avendo provveduto a ciò altro carabiniere. Alla successiva udienza veniva fissata, su concorde richiesta delle parti, l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice di pace, con sentenza del 5.3.1997, rigettava la domanda, ritenendo che non risultava provato che l'incidente in questione fosse avvenuto a seguito di una collisione con un cavallo del NT.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CC. Resiste con controricorso il NT.
La CC ed il NT hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 1 e 4 c.p.c assumendo che la sentenza è affetta da nullità assoluta, in quanto nel verbale di udienza del 12.12.1996 risulta che il teste OL Lo ON era stato escusso dal giudice a verbale chiuso ed in assenza degli avvocati. Ritiene la ricorre e che ciò comporta la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza e ciò ha impedito ad essa di richiedere l'escussione del teste di riferimento.
2. Osserva preliminarmente questa Corte che quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, c. 2^, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della l. 21.12.1991,n. 374. Alle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità sono applicabili le conclusioni cui le S.U. (con sentenza n. 6794 del 1991) erano pervenute a proposito delle decisioni emesse dal conciliatore prima dell'entrata in vigore della ricordata legge n.374 del 1991, con la sola esclusione delle affermazioni relative al rispetto dei "principi regolatori della materia". ai quali la normativa riguardante il giudice di pace, a differenza di quella abrogata concernente il conciliatore, non fa più riferimento. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi. all'equità per quanto concerne la decisione di merito che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo, devono essere decise secondo diritto. Conseguentemente sono ammissibili motivi di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1,2 e 4 c.p.c.. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto - ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto - occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa.
Peraltro l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza tra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113,, c. 2^, c.p.c. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso previsto dall'art. 114 c.p.c. cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Non si tratta, quindi, di equità "integrativa". della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2^ e 3^, c.p.c..
Sulla base di queste premesse diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità possono - per quanto concerne la decisione di merito - essere impugnate con ricorso per Cassazione.
Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale, siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede.
Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può. essere impugnata per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto.
Benché la regola equitativa applicata non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicché occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non esclude la configurabilità di censure attinenti alla motivazione, non già per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà della stessa, bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze processuali.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, lamentando il ricorrente la nullità della prova testimoniale, assunta in assenza dei difensori e ad udienza già chiusa, la censura attiene alla violazione di una regola processuale, che,, come tale. doveva essere rispettata anche dal giudice di pace, nonostante che il valore della causa fosse inferiore ai due milioni. Trattandosi peraltro di un assunto error in procedendo, questa Corte ha il potere di esaminare gli atti processuali.
Sotto questo profilo va rilevato che effettivamente all'udienza del 12.12.1996,, fissata per l'escussione del teste Lo ON, questi non si presentò, per cui, giudice si riservò. Solo ad udienza chiusa comparve detto teste e dichiarò che i rilievi dell'incidente non erano stati da lui effettuati, ma da altro carabiniere. Il giudice successivamente, sciogliendo la riserva, fisso l'udienza dell'8.1.1997 per la trattazione della causa ed in detta udienza entrambe le parti chiesero che fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, che il giudice di pace, su detta concorde richiesta, fissò.
3.2. Va osservato che in linea di principio le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento delle prove testimoniali hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e pertanto non sono rilevabili di ufficio , ma ai sensi dell'art. 157, c. 2^, vanno denunziate dalla parte interessata alla prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (Cass. S.U. 13.1.1997,n. 264). Sennonché detta caratteristica di "nullità relativa" riguarda, appunto, esclusivamente le nullità attinenti all'ammissione ed alle modalità di espletamento delle prove testimoniali. Lì dove la nullità discende dalla mancanza dei difensori nella fase della raccolta della prova, la nullità non' investe solo la prova ma la stessa udienza in cui la prova è raccolta (eventualmente nel rispetto delle altre modalità di assunzione), tenuta in violazione del principio del contraddittorio (Cass. 19.1.1963, n. 77). Ciò comporta che detta nullità, essendo relativa alla violazione del principio del contraddittorio, non costituisce una nullità sanabile, essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla questione.
Ne consegue che nella fattispecie non vi è dubbio che l'escussione del teste da parte del giudice di pace, ad udienza chiusa ed in assenza dei difensori delle parti, dia luogo ad una nullità insanabile di detta prova testimoniale, così raccolta, indipendentemente dal punto se detta nullità sia stata eccepita tempestivamente, poiché è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, quella specie di "udienza", in cui la prova è stata raccolta.
Sennonché, una volta affermato ciò in linea di principio. va altresì osservato che l'impugnazione attiene alla sentenza e non al singolo atto processuale, con la conseguenza la nullità dell'atto processuale dà luogo alla nullità della sentenza solo nei termini di cui all'art. 159.c.p.c. che fonda l'estensione della nullità di un a agli atti successivi sul principio della dipendenza di quest'ultimi.
Infatti la nullità di un atto processuale non determina senz'altro la nullità di tutti gli atti che ad esso siano posteriori cronologicamente, ma solo degli atti successivi che siano dipendenti dagli atti nulli. Pertanto l'eventuale nullità di una prova per mancato rispetto del contraddittorio deve ritenersi irrilevante se la decisione finale della controversia non ha assolutamente preso in considerazione detta prova (Cass. 23.12.1977,n. 5730). Nella fattispecie la nullità del "prosieguo di udienza", del 12.12.1996, a verbale ormai chiuso ed in assenza dei difensori, non si è estesa alla restante parte del procedimento ed alla stessa sentenza, perché il giudice ha sciolto la riserva, effettuata nel corso dell'udienza "normale", con ordinanza fuori udienza di cui è stata data comunicazione alle parti, disponendo il prosieguo della trattazione della causa;
nella successiva udienza le parti sono state presenti, mentre della deposizione del teste Lo ON, inficiata dalla suddetta nullità, non è stato tenuto alcun conto nella sentenza.
4.1. Nè il ricorrente può lamentare che, non essendo stato sentito ritualmente il teste Lo ON, egli non ha potuto richiedere l'escussione del teste di riferimento Pomo Mauro.
All'uopo va osservato che, attesa la non estensione nella fattispecie della nullità del "prosieguo di udienza in assenza delle parti", all'udienza dell'8.1.1997 la causa proveniva da un'udienza rituale in cui non era comparso il teste Lo ON ed era disposta la trattazione della causa. In questa udienza dell'8.1.1997, le parti concordemente richiesero non l'escussione del teste Lo ON ne' quella del teste per così dire "di riferimento", ma la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ciò le parti concordemente rinunziarono all'escussione (rituale) del teste Lo ON.
Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunziare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta, in sostanza accede alla rinunzia (Cass. 24-1-1981,n. 550).
4.2. Quanto al teste di riferimento, Pomo, premesso che data la nullità della deposizione del Lo ON, neppure di teste di riferimento può parlarsi, essendo questa figura concepibile solo in relazione ad una valida deposizione testimoniale (mentre se la deposizione testimoniale è nulla, è tale in ogni sua parte), in ogni caso va rilevato che l'escussione del teste di riferimento, costituendo un'integrazione d'ufficio della prova testimoniale ai sensi dell'art. 257, c. 1^, c.p.c. costituisce una facoltà dell'art. discrezionale del giudice, incensurabile in sede di legittimità anche sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. S.U. 13.1.1997, n. 682).
5. Infondato è anche il secondo motivo di censura dell'impugnata sentenza, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per aver ritenuto non provata la domanda. Ritiene la ricorrente che, pur in assenza di prove testimoniali, il giudice di pace doveva avvalersi di presunzioni, quali derivavano dalle denunzie dell'attrice e dello stesso convenuto ai c.c..
Ribaditi i ristretti limiti suddetti dell'impugnabilità della sentenza del giudice di pace, emessa secondo equità, per vizio di motivazione, va, altresì, rilevato, come principio generale, che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, i giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Ne consegue che nella fattispecie non sussiste il lamentato vizio motivazionale nella sentenza impugnata, non risolvendosi la motivazione della stessa in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione e costituendo la censura. sul punto, della ricorrente una diversa lettura di risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente, liquidate in L.196.300, oltre L.1.380.000, per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999