Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4796
CASS
Sentenza 17 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'escussione di un teste da parte del giudice di pace in assenza dei difensori delle parti dà luogo a nullità insanabile della prova per violazione del principio del contraddittorio. Tale vizio, attinente alla violazione di regole processuali, è deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa non eccedente le lire due milioni. La nullità in questione è peraltro irrilevante ove la decisione non abbia preso in considerazione detta prova.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4796
    Data del deposito : 17 maggio 1999

    Testo completo