Sentenza 7 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11879 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
2 0 REPUBBLICA ITALIANA / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION] to Dott. Franco PONTORIERI1-18 Contralto prelivicinate SEZIONE SECONDA CIV E risoluzione. Composta dagli Illami Sigg.: Presidente R.G.N. 22142/99 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 22962/99 - .28488 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. - - .3134 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. - - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Ud. 06/03/02 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig..Sole per diritti € مارد sul ricorso proposto da: 07 AGO. 2002 domiciliata in ROMA QUERCIA GIOVANNA, elettivamente IL CANCELLIERE VIA MONTECASSINO 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE LUCIA, difesa dagli avvocati VITTORIO MICHELE ANELLI, VITO PETRAROTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERI CAPOZZA MARIA;
intimata 22962/99 proposto da: e sul 2° ricorso n Ca91427 CAPOZZA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 RAFFAELLO GIOVAGNOLI 6, presso lo studio dell'avvocato મ થ ના મ સો 364 TERESA ASSENSIO BRUGIATELLI, difesa dall'avvocato G891430 -1- DOMENICO DELL'ACCIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
QUERCIA GIOVANNA;
- intimata avverso la sentenza n. 377/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato PETRAROTA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale; l'Avvocato DELL'ACCIO, difensore del resistente udito ha chiesto accoglimento del ricorso incidentale e che --- rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale. -2- R. G. N. 22142/99+22962/99 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27-12-1994/20-3-1995, il Tribunale di Trani, pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12-11-1990 da AP RI nei confronti di QU NA, per la risoluzione del preliminare di compravendita 1'11-9-1990 per inadempimento dellastipulato convenuta - così modificata l'originaria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - e per il risarcimento dei danni, nonché sulla riconvenzionale spiegata dalla QU, per l'annullamento del preliminare stesso e pronunce accessorie, accoglieva la domanda della AP e, per l'effetto, dichiarava risolto il predetto contratto, ordinando alla convenuta il rilascio dell'appartamento in Corato, alla Via S.Martino, n.39; condannava, inoltre, l'attrice, operata la My compensazione tra l'ammontare della penale a lei spettante e l'importo degli acconti da restituire alla convenuta, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di lire 20.000.000, oltre interessi legali dal 16-1-1991 sino al soddisfo, e condannava, infine, la convenuta alla rifusione 2 delle spese processuali. Proposto appello principale da QU NA e appello incidentale da AP RI, la corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 22 aprile 1999, li ha rigettati entrambi, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del grado. dell'appello Per quanto riguarda il rigetto la corte territoriale è pervenuta a principale, tale decisione, poiché ha ritenuto, innnazitutto, che l'inadempimento della convenuta riveste effettivamente i caratteri della gravità, avendo ella omesso di pagare alla promittente venditrice il prezzo pattuito (in lire 143.000.000) per l'acquisto dell'appartamento, e non essendo stata fatta l'offerta dell'ulteriore pagamento di lire 40.000.000, quale acconto del residuo prezzo da pagare (lire 73.000.000, pari а circa metà del prezzo pattuito), ma a titolo di saldo di un prezzo Stunn complessivo da ridurre, e, quindi, a condizione che l'altra parte accettasse la riduzione del prezzo stesso, con conseguente abbuono di ben lire 33.000.000; offerta che, pertanto, non è stata accettata dalla AP. Appare, pertanto, senz'altro corretta, secondo il 3 giudice di appello, la statuizione del tribunale, con la quale, in applicazione dell'art.1455 c.c., è dichiarata la risoluzione del contratto stata preliminare, attesa, da un lato, la non scarsa importanza dell'inadempimento della promissaria riguardo, dall'altro, acquirente e avuto della promittente venditrice, la all'interesse quale aveva, oltre tutto, immesso la prima nel possesso dell'immobile fin dal 28-9-1990. In ordine, poi, alla censura relativa al rigetto della domanda della convenuta di annullamento del contratto, per il motivo che il consenso da lei prestato sarebbe stato viziato da errore sulla qualità fondamentale dell'oggetto, la corte barese ne ha rilevato la manifesta infondatezza, vuoi per del requisito dell'essenzialità la mancanza - che ha riguardato, se mai, dell'errore medesimo il valore dell'immobile, ma non le qualità -1 vuoi per la assoluta essenziali dello stesso carenza del requisito della riconoscibilità, da parte della promittente venditrice, dell'errore. Parimenti infondato è il motivo di gravame, con cui l'appellante si è doluta del rigetto della domanda di risarcimento dei danni, che evidentemente non può pretendere, dal momento che la risoluzione del 4 pronunciata per suo contratto è stata e ciò a prescindere dal fatto che inadempimento;
non ha fornito alcuna prova dei pretesi danni. Non può essere accolta, infine, la richiesta di consulenza tecnica e di prova testimoniale, in quanto non pertinente, oltre che del tutto generica, né quella di riduzione della penale, il cui importo, determinato in lire 50.000.000, appare congruo e proporzionato, avuto riguardo ai danni subiti dalla promittente venditrice in dipendenza dell'inadempimento dell'appellante, la quale, tra l'altro, ha goduto e tuttora gode dell'appartamento promessole in vendita con il preliminare dell'11-9- 1990. Quanto all'appello incidentale della AP, la corte di appello lo ha ritenuto infondato, sia con riguardo al rigetto della domanda di liquidazione di ulteriori danni, essendo stata pattuita la penale di lire 50.000.000 a copertura di ogni m prevedibile danno derivante alla ZI medesima, in caso di inadempimento dell'altra parte, ivi compreso il danno per la anticipata consegna dell'appartamento alla QU e per la conseguente mancata disponibilità dello stesso da parte della di essa AP;
sia con riguardo al preteso errore S in cui sarebbe incorso il tribunale nella liquidazione dei diritti di procuratore ed onorari di avvocato, essendo stati, viceversa, liquidati gli uni e gli altri correttamente, con riferimento al valore realmente indeterminato della causa. Ricorre per cassazione QU NA, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso AP RI, che propone anche ricorso incidentale, affidandolo ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1429 C. C., in relazione agli artt. 61 e 187 c.p.c., per non avere disposto, la corte di appello, consulenza aveva chiaramente tecnica, finalizzata, come specificato l'appellante, all'accertamento della natura ed entità dei vizi dell'immobile promesso in vendita, della riconoscibilità dei vizi medesimi e dell'errore in cui ella era incorsa, nonché dei danni subiti per effetto dei traslochi cui era stata costretta. 6 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.1428, in relazione all'art.1431 C. C., per la ritenuta riconoscibilità inesistenza del difetto della e comunqueda parte dell'acquirente dell'errore della sua essenzialità, nonostante che essa promissaria acquirente avesse denunciato precisamente un errore proprio sulle qualità essenziali della cosa (vizi occulti;
c.d. error in substantia), quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art.1429 n.2 c.c. 3) Violazione e falsa applicazione di legge con C. C., per essere stata riferimento all'art.1384 rigettata la richiesta di riduzione della penale di lire 50.000.000, che deve considerarsi sicuramente eccessiva ed esorbitante, avuto riguardo, da un lato, allo scopo cui la stessa è preordinata e, dall'altro, al fatto che nel caso in esame la promittente venditrice ha avuto la disponibilità 70.000.000, produttiva di della somma di lire a lei versata all'epoca della interessi, del preliminare, per cui, in stipulazione deve ritenersi che il sinallagma definitiva, contrattuale aveva già trovato, nella fattispecie, il suo equilibrio. Con l'unico motivo del ricorso incidentale AP 7 RI denuncia, a sua volta, violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c. c., delle pattuizioni stipulate tra le parti con il contratto preliminare di compravendita in data 11-9-1990,.. e dell'art. 2043 c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con riferimento al rigetto della domanda di condanna della QU al risarcimento del danno derivato dalla occupazione abusiva dell'appartamento, con la errata motivazione che a fronte di tale fatto vi sarebbe stata la disponibilità, da parte della AP, della somma di lire 70.000.000 versatale in acconto dalla QU, e che, comunque, ogni prevedibile danno derivante dall'eventuale trovava la suainadempimento del preliminare "copertura" nelle penale di lire 50.000.000 pattuita tra le parti con il preliminare medesimo. 8 Il ricorso principale è infondato. Non sussistono le violazioni di legge (artt.1428, 1429 e 1431 C.C., denunciate con i primi due prestano, per la loro strettamotivi, che si connessione, ad essere esaminati congiuntamente, dal momento che, sulla base dei compiuti accertamenti di fatto, insindacabili in questa sede, e con valutazione approfondita di tutte le risultanze di causa, la corte di appello ha motivatamente e correttamente negato che l'immobile di cui al preliminare di vendita stipulato dalle parti 1'11-9-1990 fosse privo, avuto riguardo alla destinazione dello stesso ad abitazione (trattandosi di appartamento), di quelle qualità essenziali, che consentono l'uso normale della cosa conformemente, appunto, alla sua naturale destinazione. Chiarendo, ad abundantiam, che, nella fattispecie, l'errore in cui potrebbe essere incorsa la promissaria acquirente ha riguardato, se mai, il valore dell'immobile, e che un errore siffatto può dar luogo eventualmente, come ha ribadito, del resto, questa Suprema Corte in numerose pronunce, all'azione di rescissione per lesione, ove ne ectomo 9 i presupposti, ma non a quella di annullamento del contratto per vizio del consenso (Cass.n.2635/96; n.8290/93). L'esclusione da parte del giudice di merito, sulla base di incontestabili elementi di giudizio, del preteso errore in cui sarebbe incorsa l'odierna ricorrente con riguardo alle qualità essenziali dell'immobile, se, da un lato, rende superflu come esattamente ritenuto dalla corte territoriale, le indagini tecniche sollecitate dall'appellante, assorbe, dall'altro, la questione della riconoscibilità dell'errore stesso da parte della promittente venditrice. La quale, del resto, mai avrebbe potuto supporre che la promissaria si determinasse a concludere il contratto, ignorando che il bene fosse privo delle qualità essenziali, posto che, come ha pure opportunamente evidenziato quel giudice, ella aveva visitato l'appartamento ed aveva dichiarato espressamente, non soltanto nel preliminare, ma anche nel prenderne possesso in data 28 settembre 1990, che lo stesso era "di suo gradimento e conforme a quanto visto al momento del preliminare, per cui si ritiene soddisfatta di tutto". Quanto alla censura di cui al terzo motivo, con il 10 quale stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.1384 C.C., se ne deve parimenti rilevare l'inconsistenza, in quanto la corte territoriale, avuto riguardo ai presupposti in presenza dei quali è consentito ridurre la penale, ha accertato e dato atto che nella concreta fattispecie i presupposti medesimi non ricorrevano e che, pertanto, la richiesta di riduzione della penale avanzata dalla QU non poteva essere accolta. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. Analoga pronuncia va emessa in merito al ricorso incidentale della AP, non riscontrandosi nella leggesentenza impugnata le violazioni di (artt.1384 e 2043 c.c.) ed i vizi di motivazione am denunciati con l'unico motivo di gravame. La corte di appello, invero, nel motivare la statuizione di rigetto della domanda della promittente venditrice, volta ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore "grave danno derivatole dalla occupazione abusiva della casa promessa in vendita alla QU", ha convincentemente spiegato che i contraenti, nel determinare anticipatamente, nel preliminare, in lire 50.000.000 l'entità del 11 danno in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni da ciascuno rispettivamente assunte, ebbero evidentemente presente anche l'eventualità - la quale sarebbe che la promissaria acquirente stata immessa nel possesso dell'immobile pochi giorni dopo la stipula del preliminare, come in realtà avvenne rimanesse nell'appartamento, nel che improbabile, di mancata caso, tutt'altro contratto definitivo;
e stipulazione del predeterminarono, quindi, con apposita clausola in quell'importo il danno che avrebbe subito la AP anche per la prevista ipotesi, poi realizzatasi, di mancato rilascio dell'appartamento da parte della QU. statuizione, sorretta da congrua e Siffatta motivazione basata convincente em sull'interpretazione, da parte del giudice, di quella clausola, voluta dai contraenti evidentemente per gli effetti di cui all'art.1382 c.c., appare del tutto corretta e non meritevole di censura;
e ciò anche a motivo del fatto che, costituendo la clausola penale, come ripetutamente affermato da questa Suprema Corte (ved., tra le altre, Cass.n. 12013/93; n.2020/76), una liquidazione preventiva e onnicomprensiva del danno da 12 inadempimento, finalizzata all'esonero del della effettiva sussitenza ecreditore dalla prova dell'ammontare del danno stesso, na sua eventuale deroga ai fini della risarcibilit di un danno ulteriore avrebbe dovuto formare oggetto di esplicita pattuizione, che, nella fattis. cie, come ha ricordato lo stesso giudice, non vi è s a. incidenta. In definitiva, anche il ricorso deve essere rigettato. Il rigetto di entrambi i ricorsi induce compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002 f Il prestigeIl presidente Il consigliere est. Thames dandoned (Dr. Franco Pontorieri, (Dr. Olindo Schettino) 1027 129,11 IL CANCELLIERE C1 41,32 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 170,43 Roma 7 AGD 2002 IL CANGELISE Francesc Calafa AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 ain.37955 Serie 4 170,43 (euro NCOSITANO/43) 0 ALIPPO) Gledizia CICHINI)Cangeen