Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini del diniego della restituzione in termini per la proposizione dell'impugnazione avverso sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod.proc.pen., la "effettiva conoscenza del procedimento", costituente il presupposto per la validità della eventuale rinuncia a comparire (la quale può esprimersi anche "per facta concludentia", ivi compresa l'indicazione di un domicilio che risulti fin dall'origine fittizio), non può coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, anteriormente alla formale instaurazione del procedimento, che si realizza con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen..
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- 1. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2020
Cassazione penale, sez. II, 8 luglio 2020 (ud. 8 luglio 2020, dep. 5 agosto 2020), n. 23575 (Presidente Verga, Relatore Verga) (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 420-bis) I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Si ricorreva per Cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva condannato l'imputato per violazione dell'art. 635, comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (capo A), art. 624bis c.p., commi 1 e 3 (capo B) e art. 707 c.p. (capo C) dichiarava la nullità della condanna limitatamente al reato di cui all'art. 624 bis c.p. (capo B) per difetto di citazione …
Leggi di più… - 2. Conoscenza del processo effetti: elezione di domicilio dal difensore di ufficio non basta (Cass. 20937/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 luglio 2020
La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Si ravvisa un diniego di giustizia quando un individuo condannato "in absentia" non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo …
Leggi di più… - 3. Elezione di domicilio presso difensori di ufficio non prova sempre conoscenza effettiva (Cass. 9441/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2019
La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione. La effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere, nemmeno dopo la abolizione del processo contumaciale, con la conoscenza di un atto posto in essere ad iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati. Secondo la giurisprudenza CEDU la conoscenza "effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2007, n. 44123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44123 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1711
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 029453/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC SA, N. IL 14/07/1971;
avverso ORDINANZA del 08/05/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza la corte d'appello di Bologna respinse la richiesta di restituzione in termini per la proposizione dell'appello avanzata da tale LO SA (alias VI Nebojsa), nei cui confronti era stata pronunciata dal tribunale di Ferrara sentenza contumaciale di condanna per furto aggravato, ritenendo che il predetto, essendo stato presente alla perquisizione ed al sequestro della refurtiva trovata in suo possesso ed avendo, nell'occasione, dichiarato il proprio domicilio presso un campo nomadi, ove fin dal primo, successivo tentativo di notificazione, non era possibile rintracciarlo, avesse, per un verso, avuto effettiva conoscenza del procedimento e, per altro verso, manifestato, "per facta concludentia", la sua volontà di rinunciare a comparire;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2 sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che non potrebbe ritenersi "effettiva conoscenza del procedimento" quella di un atto ad esso prodromico quale, nella specie, la perquisizione ed il sequestro operati dalla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, pur potendosi ritenere che la volontaria rinuncia a comparire possa essere manifestata anche "per facta concludentia", ivi compresa l'indicazione di un domicilio che risulti "ab origine" fittizio, dimostrando una tale condotta, all'evidenza, che l'accusato non ha interesse ad avere effettiva notizia dello svolgimento e dell'esito del procedimento a suo carico, deve tuttavia escludersi che la "effettiva conoscenza del procedimento", costituente il necessario presupposto di validità della rinuncia, possa coincidere con quella di un atto posto in essere d'iniziativa della polizia giudiziaria, anteriormente alla formale instaurazione del procedimento stesso, che si realizza mediante l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; ciò in linea con quanto già ritenuto da Cass. 5^, 29 novembre - 14 dicembre 2006 n. 40734, Karabache, RV 235338, anch'essa relativa ad un caso in cui la condotta ipoteticamente dimostrativa della volontaria rinuncia a comparire era stata posta in essere nella fase delle indagini di polizia giudiziaria;
- che, pertanto, apparendo il ricorso meritevole di accoglimento, deve darsi luogo ad annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla stessa corte d'appello di Bologna, la quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2007