Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave che osta alla riparazione non è integrata dalla mera tossicodipendenza, ma può essere ravvisata nel comportamento del tossicodipendente che si attivi al fine di procurarsi le sostanze dalle quali dipende, in presenza di elementi ulteriori che lascino ragionevolmente ritenere che si tratti di attività finalizzata non solo al consumo personale, ma anche allo spaccio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2010, n. 31973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31973 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 29/04/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 679
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 34507/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
contro
ST CC N. IL 24/08/1970;
avverso l'ordinanza n. 26/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AS RI, attraverso il difensore all'uopo nominato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza in data 12.3.2009 della Corte di appello di Napoli che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dal medesimo avanzata ex art. 314 c.p.p., comma 1; con essa l'istante faceva presente di aver subito 41 giorni di detenzione carceraria e 90 giorni di detenzione domiciliare per una accusa relativa alla detenzione illecita di sostanza stupefacente.
A sostegno del ricorso deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla valutazione della colpa grave,
dalla Corte di appello ritenuta ostativa alla concessione dell'indennizzo richiesto;
censura l'ordinanza nella parte in cui considera giusta causa di rigetto dell'istanza di riparazione il comportamento sospetto dello stesso indagato al momento dell'intervento delle forze dell'ordine e la detenzione di un quantitativo di stupefacente tale da non dimostrare "ictu oculi" la destinazione all'uso personale;
la esiguità del quantitativo, la incensuratezza del prevenuto, le sue dichiarazioni di assuntore di cocaina rese nell'immediatezza del fatto dovevano fin dall'inizio far propendere per il rigetto della richiesta di misura cautelare. Si è costituita in giudizio il Ministero dell'Economia, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sottolineando come l'indagato fosse stato trovato in possesso di un quantitativo tutt'altro che trascurabile di cocaina che tentò di ingoiare alla vista dei Carabinieri, impedendone altresì l'intervento chiudendo finestrini e portiere dell'auto in cui si trovava;
sottolineando altresì che solo il processo poteva dimostrare che si trattava di detenzione per uso personale;
chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria delle spese.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ai fini dell'accertamento del requisito della colpa, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo in questione, il giudice del merito, investito dell'istanza per l'attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall'istante nel procedimento penale, nel corso del quale si verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa grave. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
ciò che il legislatore ha voluto, invero, è che non sia riconosciuto il diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia stato arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da legittimare il provvedimento dell'autorità inquirente (sez. 4^ 7.4.99 n. 440, Min. Tesoro in proc. Petrone Ced 197652). Con specifico riguardo proprio alle azioni sanzionate dal D.P.R. n.309 del 1990, questa Corte ha ripetutamente affermato che, se il mero stato di tossicodipendenza, senza altre concrete circostanze aggiuntive, non può da solo integrare la "colpa grave" ostativa all'insorgere del diritto alla riparazione, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto stato soggettivo inidoneo ex se a trarre in inganno il giudice della cautela in ordine alla realizzazione di una delle fattispecie penalmente rilevanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, ben può riconoscersi, invece,
siffatta connotazione nel comportamento del tossicodipendente che si attivi al fine di reperire sostanze stupefacenti, allorché, come nella fattispecie, ricorrano elementi ulteriori che possano ragionevolmente indurre a ritenere che si tratti di attività finalizzata non solo al consumo personale, ma anche allo spaccio (Cass. pen., sez. 4, n. 37664 del 2004; Cass. pen. sez. 4, udienza 29 febbraio 2008, D'Alessandris; Cass. Pen. sez. 4^ n. 37026 del 2008, Bologna).
Nella specie la ordinanza impugnata ha puntualizzato che il AS fu trovato in possesso di due ovuli di cocaina del peso di gr. 3,5, risultati idonei al confezionamento di otto dosi e mezzo giornaliere, e ha sottolineato l'atteggiamento sospetto tenuto dal medesimo al momento del controllo delle forze dell'ordine. Si tratta di motivazione congrua avendo evidenziato una complessiva situazione, riconducibile al comportamento dell'indagato, tale da legittimare il sospetto che la cocaina fosse destinata anche a terzi. Al rigetto del ricorso fa seguito l'onere delle spese del procedimento.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra il ricorrente e l'Avvocatura le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010