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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27920 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto al primo motivo di ricorso, rigetto in subordine;
lette le conclusioni depositate dagli avvocati LUCIO MONACO e GABRIELE MARRA, nell'interesse del ricorrente, che hanno illustrato ulteriormente, alla luce della requisitoria del Sostituto Procuratore generale, il primo motivo di ricorso, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la prescrizione nei confronti di MO HE in relazione a tutte le condotte di reato di attività illecita di finanziamento a terzi, fattispecie prevista dall'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, tranne che di quella svolta nei Penale Sent. Sez. 5 Num. 27920 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 riguardi di RO HI, rideterminando la pena nei suoi confronti in mesi quattro di reclusione e 1400,00 euro di multa. L'imputato è stato accusato di aver concesso finanziamenti personali, senza essere iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia, con disponibilità finanziarie proprie a tre soggetti, tra i quali il citato HI, nonché di aver ricevuto da numerose persone titoli di credito (assegni e cambiali) in pagamento della propria attività imprenditoriale di vendita di ovini, oltre che di aver posticipato la data di scadenza dei menzionati titoli o di aver consegnato denaro contante ai debitori per onorarli, dando in cambio nuove cambiali o assegni con scadenza postergata. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite i difensori, articolando tre diversi motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 157 e ss. cod. proc. pen., poiché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente individuato il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione del reato contestato al ricorrente. L'ultima cambiale emessa dal debitore RO HI per ottenere i "finanziamenti" ha data di scadenza 30 giugno 2013, come indicato anche nel caso di imputazione, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza;
sarebbe, quindi, tale data a dover essere individuata come giorno di decorrenza del termine prescrizionale e non quella del 25 luglio 2013, indicata in sentenza sulla base delle dichiarazioni di HI del 25 marzo 2014, che retrodatava a circa 7/8 mesi prima delle dichiarazione il momento in cui avrebbe ricevuto l'ultimo "prestito". Seppur si volesse ritenere dubbia l'individuazione del giorno da cui far partire il decorso del termine per la prescrizione del reato, il principio del favor rei imporrebbe di scegliere il riferimento temporale più risalente (il ricorrente richiama Sez. 6, n. 16202 del 11/3/2021). Il ricorrente evidenzia che anzi il termine andava individuato nel 30 maggio 2013, visto che, dalle citate dichiarazioni di HI del 25 marzo 2014, emerge anche che l'accordo con l'imputato era di emettere gli effetti cambiari successivi al prestito per il mese successivo: quindi, se la cambiale ultima era con scadenza 30 giugno 2013, allora il prestito doveva ritenersi concesso al 30 maggio 2013, appunto. Da tale ricostruzione, il termine di prescrizione deve collocarsi al 30 novembre 2020 e non al 29 marzo 2021, come invece ritenuto dalla Corte d'Appello, pur volendo considerare il periodo di sospensione di 64 giorni previsto dalla disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, come in effetti indicato nella sentenza impugnata, non si arriverebbe che alla data del 2 febbraio 2021, comunque precedente all'udienza d'appello in cui è stata pronunciata sentenza: il 26 febbraio 2021. A giudizio della difesa, infine, il periodo di sospensione del corso della prescrizione da disciplina emergenziale, pari a 64 giorni, non può essere applicato al caso del ricorrente, 2 non vertendosi in uno dei casi individuati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5292 del 2021, Sanna: senza detta sospensione la prescrizione sarebbe maturata il 24 gennaio 2021. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, in relazione al principio di necessaria offensività del reato, nonché contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. La tesi del ricorrente è che il prestito al HI sia da qualificarsi quale prestito "amicale" del ricorrente da inserirsi in quelli a una stretta cerchia di conoscenti da lunga data - tra i quali, appunto, RO HI, della cui amicizia risalente con l'imputato non si dubita in sentenza - che non rientrino nell'alveo della fattispecie incriminatrice, che punta ad evitare l'ingresso nel mercato del credito di soggetti privi di "legittimazione" ordinamentale con potenzialità illimitate di prestito a terzi "indeterminati". L'esclusione dall'area del penalmente rilevante dei prestiti con finalità "solidaristiche", anzi meritevoli di tutela ex art. 2 Cost, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità (si citano Sez. 5, n. 10189 del 2007; Sez. 6, n. 36759 de 2012); nel caso di specie, poi, è evidente che i microprestiti a favore di HI non avessero che uno scopo amicale. Inoltre, un altro aspetto della violazione del principio costituzionale di necessaria offensività penale attiene, secondo il ricorrente, alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, dei profili quantitativi di essa, per non aver tenuto conto dell'entità minimale dei prestiti dei quali si discute (per HI si attestano intorno alla cifra di 150 euro ciascuno). 2.3. Il terzo motivo eccepito si duole del vizio di violazione di legge nell'interpretazione dell'elemento soggettivo del reato e di quello di motivazione. Il dolo generico del reato previsto dall'art. 132 TUB richiede la consapevolezza di esercitare illegittimamente attività finanziaria riservata a persone dotate di specifica autorizzazione. Nella sentenza in esame, la coscienza soggettiva dell'illecito penale è racchiusa in un insufficiente "dato normativo" costituito dall'obbligo per il soggetto agente di conoscere la portata del precetto penale, senza alcuna descrizione degli aspetti concreti dai quali si è desunta tale volontà. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che il movente solidaristico ed amicale che ha spinto il ricorrente al prestito nei confronti di HI è esso stesso elemento determinante nell'escludere il coefficiente psichico del reato, secondo l'ovvia considerazione che chi presta soldi ad un amico non si rappresenta né vuole agire in un contesto sottoposto alla vigilanza di pubblici poteri: il movente genetico del prestito esclude, perciò, il dolo del reato. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato in relazione alla estinzione per prescrizione del reato, con rigetto dei motivi in subordine. 3 4. I difensori del ricorrente hanno depositato conclusioni con le quali hanno insistito, in subordine, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 2. Come è noto la formulazione originaria dell'art. 132 prevedeva una pena massima di anni quattro di reclusione. L' art. 39 della L. 262/2005, modificando l'iniziale quadro normativo, aveva disposto che "Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale". Successivamente il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, ha riscritto l'art. 132 TUB prevedendosi che «Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329». Recentissimo è l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, in data 23 febbraio 2023 nel procedimento relativo a NI LO UL, hanno ritenuto che la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 cit. E dunque, la pena prevista è quella «non raddoppiata» cosicché, ai fini della estinzione per prescrizione, il termine ai sensi dell'art. 157 cod. pen. risulta essere quello di anni sei, suscettibile di aumento per interruzione ad anni sette e mesi sei. Va anche evidenziato come dirimente e assorbente sia la circostanza che la sospensione per giorni 64 giorni non trovi applicazione ne! caso in esame. \S\A 4 A ben vedere, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02, ha statuito che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. In motivazione Le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Nel caso in esame, quindi, dal 9 marzo al 11 maggio 2020 non si è tenuta alcuna udienza, in quanto il primo grado di giudizio è stato definito con sentenza del 5 giugno 2018, depositata il 29 settembre 2018 e l'appello veniva depositato il 29 novembre 2018; l'udienza di appello si è tenuta in data 26 febbraio 2021. Pertanto, anche a voler considerare, al netto delle censure difensive, che il dies a quo sia da individuarsi per il finanziamento del HI nella data del 25 luglio 2013, il termine di estinzione per prescrizione andava a scadere il 25 gennaio 2021, quindi prima della sentenza di appello. Ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello, richiamando il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen, fermo restando che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). Nel caso in esame il ricorso con il primo motivo è specificamente dedicato a dedurre l'intervenuta estinzione del reato, per altro in modo fondato. 3. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi come siano da valutarsi ai soli fini della verifica dei presupposti per una eventuale declaratoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli 5 atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274) A ben vedere non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito, oltre che per quanto emerge dalla impugnata sentenza, anche perché non sono fondati i motivi secondo e terzo del ricorso. Va infatti evidenziato che la Corte di appello, con la sentenza impugnata ha chiarito come l'attività di HE non fosse indirizzata a una cerchia ristretta di persone, clienti e amici, ma si rivolgeva a un numero illimitato di persone, risultando nota la sua disponibilità al finanziamento. D'altro canto, tale principio risulta anche ribadito in un caso assolutamente analogo a quello di HE, vale a dire di finanziamento dei clienti del finanziatore-venditore. Difatti integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385, innovato dal d.lgs 27 gennaio 2010, n. 11, l'esercizio di un'attività di finanziamento dei propri clienti, acquisiti in forza di parallela primaria attività imprenditoriale (nel caso di specie, rivendita di arredamenti), della cui struttura organizzativa ci si avvalga, essendo tale attività rivolta ad una cerchia di persone che, seppure ristretta, è potenzialmente illimitata e comunque indeterminata, così da integrare il requisito di destinazione al pubblico dell'attività finanziaria (Sez. 5, n. 24447 del 15/02/2019, Spanghero, Rv. 276587 - 01). Quanto alla circostanza, anche ritenuta da parte della Corte di appello, in relazione alla natura amicale del finanziamento al HI, deve richiamarsi il principio per cui il carattere di professionalità, necessario per la configurabilità del reato, non implica che la condotta debba essere di natura lucrativa o improntata a criteri di economicità, ma esige solo l'esercizio abituale, e non occasionale, di un'attività rientrante tra quelle per cui è richiesta apposita autorizzazione (Sez 5, n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017 - 01), cosicchè anche la ragione amicale del finanziamento, se inserito, come nel caso, nell'ambito di una più ampia attività di prestazioni finanziarie non autorizzate, che integrino la professionalità, come è nel caso, anche in favore di altri soggetti, afferisce all'ambito del motivo (non di lucro né economico), senza incidere né sul profilo oggettivo né tanto meno su quello soggettivo del reato. Il richiamo alla giurisprudenza che le difese del ricorrente compiono, in ordine alla natura amicale che renderebbe non configurabile il reato (Sez. 5, n. 10189 del 06/02/2007, MO, Rv. 235846 - 01), si rinviene nella motivazione della richiamata pronuncia. Con tale menzionata pronuncia questa Sezione evidenziava che certamente il prestito ad un amico di natura occasionale possa essere escluso dall'area del penalmente rilevante, il che però non accade quando, analogamente al caso in esame, «il servizio, complementare 6 alla vendita dei prodotti del supermercato, era rivolto ad un potenziale numero di persone assai elevato, ovvero a tutti i clienti dell'esercizio commerciale gestito dalla moglie del MO e, quindi, non vi può essere alcun dubbio che l'attività finanziaria vietata fosse rivolta al pubblico, tenuto conto che la ratio di siffatta terminologia è quella di escludere dall'area penale il singolo ed occasionale prestito di danaro ad un amico o parente. [....] A tal fine, escluso l'occasionale prestito concesso a ben determinata persona, è sufficiente che vi sia la disponibilità dell'agente, nota anche ad un pubblico ristretto, a concedere prestiti a chiunque li richieda e che ne sia stato concesso almeno uno perché si possa incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 132 citato. Insomma, come è stato efficacemente notato, è sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, articoli 106 e 113 e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone (così Cass. 14 dicembre 2001, n. 1628, in CED 2004) perché sia ravvisabile il reato contestato». Pertanto, nel caso in esame, la tesi difensiva non convince, sia perché i finanziamenti a HI risultavano inseriti in una ben più ampia attività, stabile e rivolta al pubblico, sia anche perché in sé i finanziamenti a HI risultavano essere per un importo complessivo di 4200 euro in tre anni, dunque certamente non occasionali né irrilevanti quantitativamente, essendo il singolo prestito di 150 euro inserito in una più ampia programmazione pluriennale in favore di HI. Infine, quanto al profilo del dolo richiesto, la Corte di appello rileva come non sia stata data la prova della ignoranza inescusabile della legge penale, unica condizione che avrebbe consentito di rilevare un errore incidente sul dolo: infatti in relazione alla fattispecie di reato in esame, la sussistenza del dolo non è esclusa dalla finalità benefica dell'attività finanziaria e dal ragionevole affidamento nella sua liceità, in quanto esso non realizza un errore sul fatto ma un errore sul divieto, irrilevante, salva l'ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269617 - 01). Ciò basta, in relazione al vaglio richiesto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. a escludere la fondatezza dei motivi secondo e terzo, che risultano infondati
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 14/04/23.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto al primo motivo di ricorso, rigetto in subordine;
lette le conclusioni depositate dagli avvocati LUCIO MONACO e GABRIELE MARRA, nell'interesse del ricorrente, che hanno illustrato ulteriormente, alla luce della requisitoria del Sostituto Procuratore generale, il primo motivo di ricorso, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la prescrizione nei confronti di MO HE in relazione a tutte le condotte di reato di attività illecita di finanziamento a terzi, fattispecie prevista dall'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, tranne che di quella svolta nei Penale Sent. Sez. 5 Num. 27920 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 riguardi di RO HI, rideterminando la pena nei suoi confronti in mesi quattro di reclusione e 1400,00 euro di multa. L'imputato è stato accusato di aver concesso finanziamenti personali, senza essere iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia, con disponibilità finanziarie proprie a tre soggetti, tra i quali il citato HI, nonché di aver ricevuto da numerose persone titoli di credito (assegni e cambiali) in pagamento della propria attività imprenditoriale di vendita di ovini, oltre che di aver posticipato la data di scadenza dei menzionati titoli o di aver consegnato denaro contante ai debitori per onorarli, dando in cambio nuove cambiali o assegni con scadenza postergata. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite i difensori, articolando tre diversi motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 157 e ss. cod. proc. pen., poiché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente individuato il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione del reato contestato al ricorrente. L'ultima cambiale emessa dal debitore RO HI per ottenere i "finanziamenti" ha data di scadenza 30 giugno 2013, come indicato anche nel caso di imputazione, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza;
sarebbe, quindi, tale data a dover essere individuata come giorno di decorrenza del termine prescrizionale e non quella del 25 luglio 2013, indicata in sentenza sulla base delle dichiarazioni di HI del 25 marzo 2014, che retrodatava a circa 7/8 mesi prima delle dichiarazione il momento in cui avrebbe ricevuto l'ultimo "prestito". Seppur si volesse ritenere dubbia l'individuazione del giorno da cui far partire il decorso del termine per la prescrizione del reato, il principio del favor rei imporrebbe di scegliere il riferimento temporale più risalente (il ricorrente richiama Sez. 6, n. 16202 del 11/3/2021). Il ricorrente evidenzia che anzi il termine andava individuato nel 30 maggio 2013, visto che, dalle citate dichiarazioni di HI del 25 marzo 2014, emerge anche che l'accordo con l'imputato era di emettere gli effetti cambiari successivi al prestito per il mese successivo: quindi, se la cambiale ultima era con scadenza 30 giugno 2013, allora il prestito doveva ritenersi concesso al 30 maggio 2013, appunto. Da tale ricostruzione, il termine di prescrizione deve collocarsi al 30 novembre 2020 e non al 29 marzo 2021, come invece ritenuto dalla Corte d'Appello, pur volendo considerare il periodo di sospensione di 64 giorni previsto dalla disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, come in effetti indicato nella sentenza impugnata, non si arriverebbe che alla data del 2 febbraio 2021, comunque precedente all'udienza d'appello in cui è stata pronunciata sentenza: il 26 febbraio 2021. A giudizio della difesa, infine, il periodo di sospensione del corso della prescrizione da disciplina emergenziale, pari a 64 giorni, non può essere applicato al caso del ricorrente, 2 non vertendosi in uno dei casi individuati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5292 del 2021, Sanna: senza detta sospensione la prescrizione sarebbe maturata il 24 gennaio 2021. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, in relazione al principio di necessaria offensività del reato, nonché contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. La tesi del ricorrente è che il prestito al HI sia da qualificarsi quale prestito "amicale" del ricorrente da inserirsi in quelli a una stretta cerchia di conoscenti da lunga data - tra i quali, appunto, RO HI, della cui amicizia risalente con l'imputato non si dubita in sentenza - che non rientrino nell'alveo della fattispecie incriminatrice, che punta ad evitare l'ingresso nel mercato del credito di soggetti privi di "legittimazione" ordinamentale con potenzialità illimitate di prestito a terzi "indeterminati". L'esclusione dall'area del penalmente rilevante dei prestiti con finalità "solidaristiche", anzi meritevoli di tutela ex art. 2 Cost, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità (si citano Sez. 5, n. 10189 del 2007; Sez. 6, n. 36759 de 2012); nel caso di specie, poi, è evidente che i microprestiti a favore di HI non avessero che uno scopo amicale. Inoltre, un altro aspetto della violazione del principio costituzionale di necessaria offensività penale attiene, secondo il ricorrente, alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, dei profili quantitativi di essa, per non aver tenuto conto dell'entità minimale dei prestiti dei quali si discute (per HI si attestano intorno alla cifra di 150 euro ciascuno). 2.3. Il terzo motivo eccepito si duole del vizio di violazione di legge nell'interpretazione dell'elemento soggettivo del reato e di quello di motivazione. Il dolo generico del reato previsto dall'art. 132 TUB richiede la consapevolezza di esercitare illegittimamente attività finanziaria riservata a persone dotate di specifica autorizzazione. Nella sentenza in esame, la coscienza soggettiva dell'illecito penale è racchiusa in un insufficiente "dato normativo" costituito dall'obbligo per il soggetto agente di conoscere la portata del precetto penale, senza alcuna descrizione degli aspetti concreti dai quali si è desunta tale volontà. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che il movente solidaristico ed amicale che ha spinto il ricorrente al prestito nei confronti di HI è esso stesso elemento determinante nell'escludere il coefficiente psichico del reato, secondo l'ovvia considerazione che chi presta soldi ad un amico non si rappresenta né vuole agire in un contesto sottoposto alla vigilanza di pubblici poteri: il movente genetico del prestito esclude, perciò, il dolo del reato. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato in relazione alla estinzione per prescrizione del reato, con rigetto dei motivi in subordine. 3 4. I difensori del ricorrente hanno depositato conclusioni con le quali hanno insistito, in subordine, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 2. Come è noto la formulazione originaria dell'art. 132 prevedeva una pena massima di anni quattro di reclusione. L' art. 39 della L. 262/2005, modificando l'iniziale quadro normativo, aveva disposto che "Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale". Successivamente il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, ha riscritto l'art. 132 TUB prevedendosi che «Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329». Recentissimo è l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, in data 23 febbraio 2023 nel procedimento relativo a NI LO UL, hanno ritenuto che la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 cit. E dunque, la pena prevista è quella «non raddoppiata» cosicché, ai fini della estinzione per prescrizione, il termine ai sensi dell'art. 157 cod. pen. risulta essere quello di anni sei, suscettibile di aumento per interruzione ad anni sette e mesi sei. Va anche evidenziato come dirimente e assorbente sia la circostanza che la sospensione per giorni 64 giorni non trovi applicazione ne! caso in esame. \S\A 4 A ben vedere, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02, ha statuito che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. In motivazione Le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Nel caso in esame, quindi, dal 9 marzo al 11 maggio 2020 non si è tenuta alcuna udienza, in quanto il primo grado di giudizio è stato definito con sentenza del 5 giugno 2018, depositata il 29 settembre 2018 e l'appello veniva depositato il 29 novembre 2018; l'udienza di appello si è tenuta in data 26 febbraio 2021. Pertanto, anche a voler considerare, al netto delle censure difensive, che il dies a quo sia da individuarsi per il finanziamento del HI nella data del 25 luglio 2013, il termine di estinzione per prescrizione andava a scadere il 25 gennaio 2021, quindi prima della sentenza di appello. Ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello, richiamando il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen, fermo restando che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). Nel caso in esame il ricorso con il primo motivo è specificamente dedicato a dedurre l'intervenuta estinzione del reato, per altro in modo fondato. 3. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi come siano da valutarsi ai soli fini della verifica dei presupposti per una eventuale declaratoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli 5 atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274) A ben vedere non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito, oltre che per quanto emerge dalla impugnata sentenza, anche perché non sono fondati i motivi secondo e terzo del ricorso. Va infatti evidenziato che la Corte di appello, con la sentenza impugnata ha chiarito come l'attività di HE non fosse indirizzata a una cerchia ristretta di persone, clienti e amici, ma si rivolgeva a un numero illimitato di persone, risultando nota la sua disponibilità al finanziamento. D'altro canto, tale principio risulta anche ribadito in un caso assolutamente analogo a quello di HE, vale a dire di finanziamento dei clienti del finanziatore-venditore. Difatti integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385, innovato dal d.lgs 27 gennaio 2010, n. 11, l'esercizio di un'attività di finanziamento dei propri clienti, acquisiti in forza di parallela primaria attività imprenditoriale (nel caso di specie, rivendita di arredamenti), della cui struttura organizzativa ci si avvalga, essendo tale attività rivolta ad una cerchia di persone che, seppure ristretta, è potenzialmente illimitata e comunque indeterminata, così da integrare il requisito di destinazione al pubblico dell'attività finanziaria (Sez. 5, n. 24447 del 15/02/2019, Spanghero, Rv. 276587 - 01). Quanto alla circostanza, anche ritenuta da parte della Corte di appello, in relazione alla natura amicale del finanziamento al HI, deve richiamarsi il principio per cui il carattere di professionalità, necessario per la configurabilità del reato, non implica che la condotta debba essere di natura lucrativa o improntata a criteri di economicità, ma esige solo l'esercizio abituale, e non occasionale, di un'attività rientrante tra quelle per cui è richiesta apposita autorizzazione (Sez 5, n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017 - 01), cosicchè anche la ragione amicale del finanziamento, se inserito, come nel caso, nell'ambito di una più ampia attività di prestazioni finanziarie non autorizzate, che integrino la professionalità, come è nel caso, anche in favore di altri soggetti, afferisce all'ambito del motivo (non di lucro né economico), senza incidere né sul profilo oggettivo né tanto meno su quello soggettivo del reato. Il richiamo alla giurisprudenza che le difese del ricorrente compiono, in ordine alla natura amicale che renderebbe non configurabile il reato (Sez. 5, n. 10189 del 06/02/2007, MO, Rv. 235846 - 01), si rinviene nella motivazione della richiamata pronuncia. Con tale menzionata pronuncia questa Sezione evidenziava che certamente il prestito ad un amico di natura occasionale possa essere escluso dall'area del penalmente rilevante, il che però non accade quando, analogamente al caso in esame, «il servizio, complementare 6 alla vendita dei prodotti del supermercato, era rivolto ad un potenziale numero di persone assai elevato, ovvero a tutti i clienti dell'esercizio commerciale gestito dalla moglie del MO e, quindi, non vi può essere alcun dubbio che l'attività finanziaria vietata fosse rivolta al pubblico, tenuto conto che la ratio di siffatta terminologia è quella di escludere dall'area penale il singolo ed occasionale prestito di danaro ad un amico o parente. [....] A tal fine, escluso l'occasionale prestito concesso a ben determinata persona, è sufficiente che vi sia la disponibilità dell'agente, nota anche ad un pubblico ristretto, a concedere prestiti a chiunque li richieda e che ne sia stato concesso almeno uno perché si possa incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 132 citato. Insomma, come è stato efficacemente notato, è sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, articoli 106 e 113 e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone (così Cass. 14 dicembre 2001, n. 1628, in CED 2004) perché sia ravvisabile il reato contestato». Pertanto, nel caso in esame, la tesi difensiva non convince, sia perché i finanziamenti a HI risultavano inseriti in una ben più ampia attività, stabile e rivolta al pubblico, sia anche perché in sé i finanziamenti a HI risultavano essere per un importo complessivo di 4200 euro in tre anni, dunque certamente non occasionali né irrilevanti quantitativamente, essendo il singolo prestito di 150 euro inserito in una più ampia programmazione pluriennale in favore di HI. Infine, quanto al profilo del dolo richiesto, la Corte di appello rileva come non sia stata data la prova della ignoranza inescusabile della legge penale, unica condizione che avrebbe consentito di rilevare un errore incidente sul dolo: infatti in relazione alla fattispecie di reato in esame, la sussistenza del dolo non è esclusa dalla finalità benefica dell'attività finanziaria e dal ragionevole affidamento nella sua liceità, in quanto esso non realizza un errore sul fatto ma un errore sul divieto, irrilevante, salva l'ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269617 - 01). Ciò basta, in relazione al vaglio richiesto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. a escludere la fondatezza dei motivi secondo e terzo, che risultano infondati
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 14/04/23.