CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20428 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21/10/2025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da IO NN avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 19/07/2017 che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 110, 648-bis cod. pen.). La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità degli atti di appello proposti nell’interesse del IO richiamando la disciplina di cui al combinato di sposto di cui agli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen. e il termine ivi previsto per impugnare (giorni 45 dalla scadenza del termine di deposito della motivazione e qualora questo non venga rispettato dalla notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.). La Corte ha evidenziato come nel caso di specie la motivazione della sentenza di primo grado fosse stata depositata nei termini (in data 25/09/2017, con scadenza del termine previsto in data 17/10/2017). Penale Sent. Sez. 2 Num. 20428 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/03/2026 Tenuto conto della data di deposito, è stata rilevata la tardività degli atti di appello presentati in data 10 e 12/03/2018 (richiamando tra l’altro l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore di ufficio in presenza di appello del difensore di fiducia). 2. IO NN ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria deducendo un unico motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; la difesa ha sostenuto che la Corte di appello aveva errato nella individuazione del termine ultimo per impugnare, poiché il ricorrente IO si doveva considerare assente, così che il termine per impugnare era da individuare nella data del 10/03/2018. 3. Il Procuratore generale ha concluso che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il ricorrente ha proposto un motivo che, in assenza di confronto con la motivazione e la chiara esplicazione da parte della Corte di appello della ratio decidendi, è manifestamente infondato. 3. Viene difatti richiamata la erronea applicazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per sostenere la tempestività degli atti di appello proposti in data 10 e 12 Marzo 2018. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nel sostenere l’inammissibilità del ricorso, la disciplina evocata non era applicabile, ratione temporis, agli appelli del 10 e 12 marzo 2018. Difatti il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. è stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. f) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 tale disposizione si applica per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. appena citato. Ne consegue la manifesta inammissibilità della censura e di ogni altra considerazione sul punto articolata dalla difesa del ricorrente. 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con 2 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21/10/2025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da IO NN avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 19/07/2017 che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 110, 648-bis cod. pen.). La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità degli atti di appello proposti nell’interesse del IO richiamando la disciplina di cui al combinato di sposto di cui agli artt. 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen. e il termine ivi previsto per impugnare (giorni 45 dalla scadenza del termine di deposito della motivazione e qualora questo non venga rispettato dalla notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.). La Corte ha evidenziato come nel caso di specie la motivazione della sentenza di primo grado fosse stata depositata nei termini (in data 25/09/2017, con scadenza del termine previsto in data 17/10/2017). Penale Sent. Sez. 2 Num. 20428 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/03/2026 Tenuto conto della data di deposito, è stata rilevata la tardività degli atti di appello presentati in data 10 e 12/03/2018 (richiamando tra l’altro l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore di ufficio in presenza di appello del difensore di fiducia). 2. IO NN ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria deducendo un unico motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Erronea applicazione di norme penali in relazione all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; la difesa ha sostenuto che la Corte di appello aveva errato nella individuazione del termine ultimo per impugnare, poiché il ricorrente IO si doveva considerare assente, così che il termine per impugnare era da individuare nella data del 10/03/2018. 3. Il Procuratore generale ha concluso che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il ricorrente ha proposto un motivo che, in assenza di confronto con la motivazione e la chiara esplicazione da parte della Corte di appello della ratio decidendi, è manifestamente infondato. 3. Viene difatti richiamata la erronea applicazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per sostenere la tempestività degli atti di appello proposti in data 10 e 12 Marzo 2018. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nel sostenere l’inammissibilità del ricorso, la disciplina evocata non era applicabile, ratione temporis, agli appelli del 10 e 12 marzo 2018. Difatti il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. è stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. f) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 tale disposizione si applica per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. appena citato. Ne consegue la manifesta inammissibilità della censura e di ogni altra considerazione sul punto articolata dalla difesa del ricorrente. 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con 2 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3